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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8983/2024 del 01/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 27/04/2023 che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza di condanna del 13/12/2022. Il ricorrente contestava l'interpretazione e l'applicazione delle norme processuali relative al deposito telematico (artt. 111-bis e 582 c.p.p.), sostenendo che l'appello era stato trasmesso a una casella PEC del Tribunale (monocratico.tribunale.santamariacapuavetere@giustizia.cert) effettivamente utilizzabile fino al 23/02/2023 e comunque ricompresa nell'elenco allegato al provvedimento DGSIA; in subordine il ricorrente deduceva che l'invio all'indirizzo errato fosse scusabile per aver ricevuto informazioni fuorvianti dalla cancelleria. La difesa rilevava inoltre che la sanzione di inammissibilità prevista sarebbe applicabile solo se la PEC utilizzata non fosse compresa nel provvedimento direttoriale (art. 24, c. 6-sexies, lett. e) DL 137/2020).

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e, perciò, inammissibile. Ha ritenuto provato dall'accesso agli atti che l'appello era stato trasmesso a una PEC non dedicata al deposito degli atti penali e non ricompresa nell'elenco indicato dal provvedimento del DGSIA del 9/11/2020; tale vizio è stato qualificato come assenza di un requisito essenziale dell'atto di impugnazione, con conseguente ine­sistenza giuridica dell'atto stesso. Le doglianze del ricorrente sono state giudicate apodittiche e prive di riscontro probatorio. A seguito dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 111-bis cod. proc. pen.

    Riferimento alle norme sul deposito telematico e requisiti formali degli atti; interpretata nel senso che il corretto indirizzo PEC di destinazione è requisito essenziale per la validità dell'impugnazione.

  • art. 582 cod. proc. pen.

    Norma relativa ai mezzi di impugnazione e ai relativi requisiti formali; utilizzata per valutare la sussistenza dei requisiti dell'atto di appello trasmesso telematicamente.

  • art. 87 d.lgs. 150/2022

    Norma normativa richiamata rispetto alle modalità di trasmissione elettronica; la Corte ha ravvisato violazione per trasmissione a PEC non riferibile all'ufficio giudiziario competente come previsto dalla disciplina sul deposito telematico.

  • art. 24, comma 6-sexies, lett. e) DL 137/2020

    Citata dalla difesa per sostenere che la sanzione di inammissibilità opererebbe solo per l'uso di indirizzi PEC non compresi nel provvedimento direttoriale; la Corte, tuttavia, ha dato rilievo al provvedimento DGSIA che individua gli indirizzi riferibili agli uffici e ha ritenuto applicabile la conseguente inammissibilità ove l'indirizzo non sia in tale elenco.

  • Provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi automatizzati (DGSIA) del 9 novembre 2020

    Contiene l'elenco chiaro e univoco degli indirizzi PEC riferibili a ciascun ufficio giudiziario; la Corte lo considera terminale per stabilire la riferibilità dell'indirizzo PEC e l'idoneità del deposito telematico.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese processuali e disporre il pagamento alla Cassa delle Ammende, quando il ricorso è dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • Per gli atti processuali trasmessi telematicamente la ricevuta di invio deve essere diretta a uno degli indirizzi PEC espressamente indicati nel provvedimento DGSIA: l'invio a PEC non ricomprese può determinare l'inammissibilità dell'atto.
  • La riferibilità dell'indirizzo PEC all'ufficio giudiziario è un requisito essenziale dell'impugnazione telematica; la sua mancanza può comportare l'inesistenza giuridica dell'atto.
  • La circostanza che una casella PEC sia tradizionalmente usata o che siano state ricevute informazioni dalla cancelleria non esime dall'onere probatorio: il ricorrente deve dimostrare che l'indirizzo era effettivamente riferibile all'ufficio secondo gli elenchi ufficiali.
  • Prima dell'invio telematico di un atto di impugnazione è fondamentale verificare l'elenco DGSIA e il provvedimento organizzativo del Tribunale per individuare la casella PEC appropriata; in caso di dubbio, acquisire attestazioni scritte dalla cancelleria.
  • L'uso di una PEC non prevista può non solo rendere inammissibile l'impugnazione ma anche esporre il ricorrente al pagamento delle spese e a sanzioni (es. somme dovute alla Cassa delle Ammende) se sussistono profili di colpa.
  • La giurisprudenza consolidata considera l'elenco DGSIA parametro di riferimento per il deposito telematico: l'invio a indirizzi non inclusi nell'allegato va evitato.

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