Sentenza del 19/10/2015 n. 1606 - Comm. Trib. Prov. Torino
Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Conferimento immobile in trust - Tassazione fissa - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl conferimento dell'immobile in trust deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non a imposizione proporzionale. Il trasferimento al Trustee determina infatti la segregazione dei beni, ma non un definitivo arricchimento del Trustee né un'attribuzione patrimoniale liberale a suo favore.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, del conferimento di un immobile dal disponente (Settlor) al Trustee nell'ambito di un trust. Il trasferimento è fondato su un rapporto fiduciario e serve a consentire al Trustee di amministrare e gestire i beni, eventualmente disponendone, per attuare il programma del trust e realizzare il beneficio finale a favore dei beneficiari. Poiché il Trustee è soltanto lo strumento di attuazione del programma e non il destinatario finale dell'arricchimento, non sussiste un intento di liberalità a suo favore.
Norme richiamate
Imposta di registro applicabile al conferimento di beni in trust
Il conferimento al Trustee, quando ha natura meramente strumentale e fiduciaria, non realizza un trasferimento definitivo di ricchezza e deve essere tassato con imposta di registro in misura fissa.
Disciplina del trust e segregazione patrimoniale
I beni conferiti entrano in un patrimonio segregato e sono amministrati dal Trustee nell'interesse del programma del trust e dei beneficiari; tale segregazione non equivale, di per sé, a un'attribuzione liberale o a un trasferimento definitivo della ricchezza al Trustee.
Massime di principio
- Nel conferimento di beni in trust occorre distinguere il trasferimento strumentale al Trustee dall'attribuzione finale ai beneficiari.
- Se il Trustee non consegue un arricchimento personale e agisce esclusivamente per attuare il programma del trust, il conferimento iniziale tende a essere soggetto a imposta di registro in misura fissa.
- La mera segregazione patrimoniale dei beni non implica necessariamente una liberalità né un trasferimento definitivo di ricchezza.
- L'eventuale imposizione proporzionale dovrebbe essere valutata, in linea generale, al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari, quando si realizza l'effettivo arricchimento, salvo specifiche disposizioni o caratteristiche del trust.
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