Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 19/10/2015 n. 1606 - Comm. Trib. Prov. Torino

Imposta registro - Esenzioni e agevolazioni - Conferimento immobile in trust - Tassazione fissa - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il conferimento dell'immobile in trust deve essere assoggettato a imposta di registro in misura fissa e non a imposizione proporzionale. Il trasferimento al Trustee determina infatti la segregazione dei beni, ma non un definitivo arricchimento del Trustee né un'attribuzione patrimoniale liberale a suo favore.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il trattamento fiscale, ai fini dell'imposta di registro, del conferimento di un immobile dal disponente (Settlor) al Trustee nell'ambito di un trust. Il trasferimento è fondato su un rapporto fiduciario e serve a consentire al Trustee di amministrare e gestire i beni, eventualmente disponendone, per attuare il programma del trust e realizzare il beneficio finale a favore dei beneficiari. Poiché il Trustee è soltanto lo strumento di attuazione del programma e non il destinatario finale dell'arricchimento, non sussiste un intento di liberalità a suo favore.

Norme richiamate

  • Imposta di registro applicabile al conferimento di beni in trust

    Il conferimento al Trustee, quando ha natura meramente strumentale e fiduciaria, non realizza un trasferimento definitivo di ricchezza e deve essere tassato con imposta di registro in misura fissa.

  • Disciplina del trust e segregazione patrimoniale

    I beni conferiti entrano in un patrimonio segregato e sono amministrati dal Trustee nell'interesse del programma del trust e dei beneficiari; tale segregazione non equivale, di per sé, a un'attribuzione liberale o a un trasferimento definitivo della ricchezza al Trustee.

Massime di principio

  • Nel conferimento di beni in trust occorre distinguere il trasferimento strumentale al Trustee dall'attribuzione finale ai beneficiari.
  • Se il Trustee non consegue un arricchimento personale e agisce esclusivamente per attuare il programma del trust, il conferimento iniziale tende a essere soggetto a imposta di registro in misura fissa.
  • La mera segregazione patrimoniale dei beni non implica necessariamente una liberalità né un trasferimento definitivo di ricchezza.
  • L'eventuale imposizione proporzionale dovrebbe essere valutata, in linea generale, al momento dell'attribuzione finale ai beneficiari, quando si realizza l'effettivo arricchimento, salvo specifiche disposizioni o caratteristiche del trust.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.