Cassazione Penale, Sentenza n. 3392/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello per presunta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 81 c.p.: il ricorrente deduce che, nel calcolo della pena complessiva in continuazione, il giudice del rinvio non ha applicato la riduzione premiale prevista per il rito speciale (art. 444 c.p.p.) al reato satellite cui era stata inflitta la pena di anni uno di reclusione, né ha tenuto conto della minore qualificazione ex art. 73, comma 5, DPR 309/1990; in sostanza si contestava che l'aumento aggiunto per il reato giudicato con procedimento ex art. 444 non fosse stato ridotto di un terzo e che il calcolo della continuazione non fosse stato correttamente articolato scorporando i reati e individuando il più grave prima di aumentare per i satellite.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse correttamente determinato la pena complessiva: base di anni sette e mesi sei per il reato ex art. 74 DPR 309/1990 (già diminuita per il rito abbreviato), aumento ex art. 81 per il reato ex art. 73, comma 1 (già computato tenendo conto della diminuzione per il rito ex art. 444 c.p.p.) fino ad anni otto e mesi sei, e ulteriore aumento di un anno per il reato ex art. 73, comma 5, giudicato con art. 444 c.p.p. (sentenza n. 300) che corrispondeva all'incremento risultante dall'ordinanza esecutiva divenuta definitiva ai sensi dell'art. 671 c.p.p.; pena complessiva: anni nove e mesi sei di reclusione. Condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Articolo riferito al delitto principale per cui è stata inflitta la pena di base; utilizzato come base del calcolo della pena complessiva, già ridotta per la scelta del rito abbreviato
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
Norma che disciplina il trasporto/detenzione di stupefacenti di maggiore gravità e che è stata considerata come uno dei reati rilevanti ai fini del riconoscimento della continuazione e dell'aumento ex art. 81 c.p.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
Norma che disciplina una fattispecie meno grave di cui era stato riconosciuto il reato satellite; la Corte ha ritenuto che l'aumento applicato per tale reato fosse conforme a quanto stabilito nell'ordinanza esecutiva divenuta definitiva
Codice penale, art. 81
Principio della continuazione: la pena del reato più grave va aumentata per i reati satelliti; nella sentenza è stato applicato per unificare le pene delle diverse sentenze separate
Codice di procedura penale, art. 444
Rito speciale (patteggiamento) che comporta una riduzione della pena; il ricorrente chiedeva che tale riduzione fosse tenuta in conto anche nella determinazione dell'aumento ex art. 81 per il reato satellite, mentre la Corte ha ritenuto che la diminuzione fosse già stata considerata o che l'incremento adottato corrispondesse a quanto già definitivamente fissato in esecuzione
Codice di procedura penale, art. 442
Previsione della riduzione premiale per il rito abbreviato/patteggiamento richiamata dal ricorrente nella trattazione giuridica sulla necessità di applicare la riduzione anche all'aumento per i reati satellite
Codice di procedura penale, art. 671
Norma che riguarda le ordinanze in fase esecutiva; la Corte ha richiamato l'ordinanza esecutiva divenuta definitiva che aveva già determinato l'aumento tra i reati esecutivamente unificati e ha ritenuto rilevante che l'incremento corrispondesse a quanto già fissato in quella sede
Massime di principio
- Quando si calcola la pena complessiva per reati giudicati separatamente e riconosciuti in continuazione, il giudice deve individuare la pena base del reato più grave e poi aumentarla per i reati satellite ai sensi dell'art. 81 c.p.
- Se un reato satellite è stato giudicato con rito speciale ex art. 444 c.p.p., la riduzione premiale deve essere presa in considerazione nel computo della pena complessiva; tuttavia, se in sede esecutiva è già intervenuta un'ordinanza definitiva che ha determinato l'incremento corrispondente, il giudice del rinvio può utilizzarne l'entità senza ricalcolare diversamente
- La riduzione derivante da riti speciali è in molti casi aritmeticamente predeterminabile; il giudice dovrebbe comunque esplicitare in motivazione di averla considerata, ma l'omissione formale può essere irrilevante se emerge dagli atti che la riduzione è stata effettivamente computata
- Prima di operare aumenti per continuazione tra sentenze separate, è opportuno scorporare i reati come risultano dalle diverse pronunce, individuare il più grave e applicare gli aumenti ai satellite rispettando le riduzioni già definitive per i singoli riti
- Se esistono pronunce esecutive divenute definitive (es. ordinanze ex art. 671 c.p.p.) che hanno già fissato incrementi o unificazioni, il giudice di rinvio/di esecuzione non è tenuto a ricalcolare ex novo se l'ammontare coincide con quanto già deciso in via definitiva
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