Sentenza n. 8371/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento del provvedimento protocollo n. 20250040956 del 02/02/26 con cui il Consolato Generale d’Italia ad Istanbul ha respinto la richiesta di visto d’ingresso per studio presentata dal ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego del visto d’ingresso per studio adottato dal Consolato Generale d’Italia a Istanbul per insufficienza delle risorse finanziarie e patrimoniali e conseguente rischio migratorio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del visto per studio deducendo: la disponibilità di oltre 10.000 euro di depositi bancari e di una garanzia mensile di circa 4.000 euro; l’eccesso di potere per mancata considerazione di risorse ritenute superiori ai parametri minimi indicati dalla circolare MUR 2025/2026; l’omessa valutazione della borsa di studio regionale; il mancato svolgimento di un colloquio, ritenuto necessario per superare eventuali carenze istruttorie. Il Ministero ha eccepito preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di idonea procura, eccezione respinta dal TAR perché il mandato risultava munito di Apostille.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e condannato il ricorrente alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori se dovuti. Il diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato e fondato su una valutazione complessiva e concreta della situazione economica del richiedente. Il reddito paterno, pari a circa 2.000-2.900 euro, è stato correttamente considerato insufficiente in relazione alla composizione del nucleo familiare, comprendente il coniuge e quattro figli, mentre il deposito bancario paterno di circa 960-971 euro non offriva adeguate garanzie. L’estratto conto del richiedente è stato ritenuto poco significativo perché attestava un unico versamento, effettuato in contanti e in coincidenza con la domanda di visto, senza movimentazioni idonee a dimostrare la stabilità della disponibilità. La borsa di studio regionale non è stata ritenuta decisiva, trattandosi di un sussidio indicativo della precarietà economica e la cui erogazione all’estero non era certa. La titolarità di immobili, inoltre, era stata prospettata soltanto nella memoria e non risultava dedotta nel procedimento né posta a fondamento del ricorso. Anche l’importo dichiarato per la locazione annuale, superiore a 5.000 euro, confermava l’insufficienza delle risorse. Il TAR ha affermato che l’amministrazione può valutare la situazione finanziaria complessiva del richiedente anche oltre i parametri della circolare ministeriale, gravando sull’interessato l’onere di documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità di mezzi sufficienti per il soggiorno e il rientro e l’insussistenza del rischio migratorio. Il colloquio non è obbligatorio, ma costituisce una facoltà dell’amministrazione; inoltre, il ricorrente non ha dimostrato che il suo svolgimento avrebbe potuto condurre a un diverso esito. In ogni caso, il vizio procedimentale non avrebbe determinato l’annullamento dell’atto ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990, essendo stata accertata la correttezza sostanziale del diniego.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
idonea documentazione atta a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno, nonché la disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno e, fatta eccezione per i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, anche per il ritorno nel Paese di provenienza
Pone a carico del richiedente il visto l’onere di documentare lo scopo e le condizioni del soggiorno, la disponibilità dei mezzi di sussistenza necessari e il rientro nel Paese di provenienza, anche al fine di dimostrare l’insussistenza del rischio migratorio.
art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990
Preclude l’annullamento giurisdizionale per un vizio procedimentale quando il giudice accerti che il contenuto sostanziale del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso; il mancato colloquio, non obbligatorio, è stato ricondotto a tale ipotesi.
Circolare MUR 2025/2026
I parametri economici indicati dalla circolare non escludono il potere dell’amministrazione di svolgere una valutazione concreta e complessiva della situazione finanziaria del richiedente.
Massime di principio
- Nel procedimento di rilascio del visto per studio, il richiedente deve fornire idonea documentazione sullo scopo e sulle condizioni del soggiorno, sulla disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la permanenza e per il rientro nel Paese d’origine e sull’assenza di rischio migratorio.
- L’amministrazione consolare può valutare complessivamente e in concreto la situazione finanziaria e patrimoniale del richiedente e del nucleo familiare, senza essere vincolata dai soli parametri economici minimi contenuti nelle circolari ministeriali.
- Un estratto conto caratterizzato da un unico versamento in contanti, effettuato in prossimità della domanda di visto e privo di movimentazioni storiche, può essere ritenuto inidoneo a dimostrare la stabilità e l’effettiva disponibilità delle risorse economiche dichiarate.
- Il colloquio del richiedente il visto non è obbligatorio in assenza di una specifica previsione normativa; la sua mancata effettuazione non determina l’illegittimità del diniego se l’interessato non dimostra che il colloquio avrebbe potuto condurre a un diverso esito.
- Il mancato svolgimento di un adempimento procedimentale non impone l’annullamento del provvedimento quando, alla luce dell’istruttoria e della correttezza sostanziale della decisione, il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. 241/1990.
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