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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35854/2023 del 22/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (concessionaria)

La controversia

La contribuente ha impugnato una cartella di pagamento relativa a un avviso di accertamento per IRPEF 2004, notificatale il 25 maggio 2012. La sua censura principale riguardava la pretesa inesistenza della notifica della cartella: essa sarebbe stata eseguita direttamente dal concessionario mediante invio postale, senza relata di notifica, e ciò, secondo la ricorrente, non sarebbe stato consentito dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 nel testo applicabile ratione temporis. In cassazione ha affidato il ricorso a tre motivi: (1) vizio di motivazione della sentenza di appello, asseritamente priva di una motivazione adeguata sul punto della notifica; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per l'inesistenza della notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario; (3) ulteriore violazione della stessa norma, perché la notifica sarebbe nulla o inesistente in mancanza di relata di notifica.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza della CTR, pur sintetica, era chiara nella ratio decidendi e richiamava un precedente di legittimità pertinente. Ha poi respinto il secondo e il terzo motivo, confermando l'orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notificazione si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento e non è necessaria una relata di notifica, poiché l'attestazione dell'agente postale è assistita da fede privilegiata. La Corte ha inoltre chiarito che la soppressione dell'inciso 'da parte dell'esattore' non esclude tale facoltà di notifica diretta. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e all'ulteriore importo per il contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    richiamo ai motivi di ricorso per cassazione relativi a violazione di legge e vizio di motivazione

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    consente la notifica della cartella anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento; in tale ipotesi la notifica si perfeziona alla data dell'avviso di ricevimento e non richiede relata

  • art. 11 d.lgs. n. 46/1999

    Il concessionario notifica la cartella di pagamento

    la disposizione è letta in collegamento con l'art. 26 come conferma del potere del concessionario di effettuare la notifica della cartella

  • art. 2700 c.c.

    l'attestazione dell'agente postale sulla consegna e sull'identità tra consegnatario e destinatario è assistita da efficacia probatoria privilegiata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    presuppone, in caso di rigetto del ricorso, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002

Massime di principio

  • La notifica della cartella di pagamento può essere effettuata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quando la disciplina applicabile lo preveda; in tal caso non è necessaria una relata di notifica.
  • La notifica eseguita a mezzo posta dal concessionario si perfeziona, per il destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario.
  • La soppressione dell'inciso che menzionava l'esattore non elimina, di per sé, il potere del concessionario di avvalersi della notifica diretta postale, se il sistema normativo complessivo continua ad attribuirgli la funzione di notificare la cartella.
  • L'attestazione dell'agente postale circa la consegna dell'atto e l'identità tra consegnatario e destinatario è dotata di fede privilegiata e rende superflua un'ulteriore relata di notifica.
  • La motivazione della sentenza è sufficiente quando, pur sintetica, consenta di comprendere chiaramente la ratio decidendi e richiami un precedente di legittimità pertinente al caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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