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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10135/2026 del 19/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasce da un rapporto tra un professionista e un condominio per il pagamento dei compensi professionali richiesti dal primo mediante decreto ingiuntivo. Il condominio aveva proposto opposizione, eccependo l'inadempimento del professionista e chiedendo la risoluzione del contratto; in subordine aveva domandato l'annullamento per errore essenziale e, ancora in subordine, l'accertamento del giusto prezzo dell'opera ricevuta. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, rideterminando l'onorario, e la corte d'appello aveva rigettato l'appello del professionista. In cassazione il professionista ha proposto tre motivi, ma la Corte non è entrata nel merito delle censure perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso: pur allegando che la sentenza impugnata gli era stata notificata, non ha depositato tempestivamente la copia della relata di notifica della sentenza, documento necessario per verificare la tempestività del ricorso rispetto al termine breve. La successiva produzione tardiva con l'istanza di decisione non ha sanato il difetto, e nemmeno la mancata contestazione dei controricorrenti poteva rilevare. La Corte ha quindi dichiarato improcedibile il ricorso principale, condannando il ricorrente alle spese e, poiché la decisione ha confermato la proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche alle condanne pecuniarie ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso principale. Ha condannato il ricorrente al rimborso delle spese processuali in favore dei due controricorrenti costituiti, ha disposto altresì la condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. al pagamento di somme equitative in favore dei medesimi controricorrenti e della Cassa delle ammende, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato. La decisione si fonda sul mancato deposito tempestivo della relata di notificazione della sentenza impugnata, omissione che impedisce il controllo immediato della tempestività del ricorso e integra un vizio di procedibilità rilevabile d'ufficio.

Norme richiamate

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorrente deve depositare tempestivamente la copia della relazione di notificazione della sentenza impugnata, quando intende avvalersi del termine breve di impugnazione; l'omissione comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 380-bis c.p.c.

    quando la decisione finale è conforme alla proposta del consigliere delegato, si applicano le conseguenze sanzionatorie richiamate dall'art. 96 c.p.c.

  • art. 96 c.p.c.

    la mancata adesione alla proposta che trovi conferma nella decisione finale consente la condanna per responsabilità aggravata e l'ulteriore somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 325 c.p.c.

    il termine breve di impugnazione decorre dalla notificazione della sentenza; la tempestività va verificata sulla base della prova della notifica.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    comma 1-quater e comma 1-bis

    in caso di rigetto o declaratoria di improcedibilità, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, quando il ricorrente deduce la notificazione della sentenza impugnata per sostenere la tempestività dell'impugnazione, deve depositare tempestivamente la relata di notificazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile perché la Corte non può verificare immediatamente il rispetto del termine breve.
  • L'improcedibilità per omesso deposito della relata di notificazione è rilevabile d'ufficio e non è sanata dalla mancata contestazione della controparte, poiché presidia un onere processuale essenziale per l'avvio del giudizio di legittimità.
  • La successiva produzione tardiva della prova della notificazione non elimina l'improcedibilità già maturata, se non consente comunque un controllo tempestivo sulla data di decorrenza del termine breve.
  • La verifica della procedibilità precede logicamente l'esame dell'ammissibilità e del merito dei motivi di ricorso.
  • Quando il ricorso è definito in conformità alla proposta del consigliere delegato ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c., possono trovare applicazione le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 96 c.p.c. in chiave di abuso del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaResponsabilità precontrattuale

Testo integrale

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