Cassazione Civile, Ordinanza n. 07388/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da un istituto di credito nei confronti di alcuni garanti di una società debitrice. In primo grado l'opposizione al decreto era stata rigettata; in appello, invece, è stata accolta solo la censura sulla qualificazione del rapporto, ritenuto in realtà una fideiussione e non un contratto autonomo di garanzia, mentre sono stati respinti i motivi relativi a concessione abusiva di credito, prova del credito e usurarietà dei tassi. I garanti hanno quindi proposto ricorso per cassazione con otto motivi: 1) contestazione della legittimazione del cessionario del credito a intervenire nel giudizio, deducendo che l'avviso in G.U. ex art. 58 TUB non provava la ricomprensione dello specifico credito nella cessione; 2) omissione di pronuncia sulla violazione degli obblighi di buona fede/correttezza e dell'art. 1956 c.c. per avere la banca concesso un fido elevato senza consenso dei garanti; 3) richiesta di nullità delle clausole fideiussorie per contrasto con normativa antitrust e con clausole che derogavano a termini e prescrizione; 4) dedotta nullità/inefficacia della fideiussione rinnovata unilateralmente nel 2012 senza consenso dei garanti; 5) violazione dell'art. 1956 c.c. per mancata prova della banca di aver rispettato gli obblighi di comunicazione e correttezza; 6) omessa ammissione di CTU per accertare il superamento del tasso usurario; 7) erroneo rigetto dell'eccezione di usura per difetto di esplicitazione del percorso logico; 8) difetto di prova del credito azionato, poiché la banca non avrebbe prodotto tutta la documentazione contabile relativa ai conti coinvolti. La Corte di cassazione ha esaminato i motivi soprattutto sotto il profilo dell'autosufficienza del ricorso, della specificità delle censure, della distinzione tra nullità e liberazione del fideiussore, e dei limiti del sindacato di legittimità, rilevando in più passaggi che molte doglianze erano meramente esplorative, fattuali o comunque non confrontate con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché carente di autosufficienza e comunque privo di interesse concreto, poiché l'eventuale esclusione del cessionario non avrebbe travolto la decisione resa anche nei confronti della banca cedente rimasta in causa. I motivi secondo, quarto e quinto sono stati ritenuti inammissibili perché non si confrontavano con la ratio della sentenza di merito: la violazione dell'art. 1956 c.c., secondo la Corte territoriale, può al più condurre alla liberazione del fideiussore e non alla nullità della fideiussione, sicché non vi era spazio per un rilievo officioso di nullità. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza, poiché la nullità delle clausole per violazione antitrust poteva essere esaminata d'ufficio solo in presenza di fatti costitutivi tempestivamente allegati e provati, non essendo sufficiente una generica deduzione. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile sia per difetto di specificità e autosufficienza, sia perché la decisione sull'ammissione della CTU appartiene al prudente apprezzamento del giudice di merito. Il settimo è stato dichiarato inammissibile perché non censurava tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata e perché tendeva in realtà a una rivalutazione del merito. L'ottavo è stato giudicato inammissibile perché richiedeva una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. Alla soccombenza è seguita la condanna dei ricorrenti alle spese e il richiamo al raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.
Norme richiamate
art. 58 TUB
La pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale vale per la prova della notificazione della cessione, ma non esaurisce la prova della cessione né della riferibilità dello specifico credito ceduto; se il debitore contesta, il cessionario deve dimostrare anche che il credito controverso rientra nel blocco ceduto.
art. 111 c.p.c.
In caso di successione a titolo particolare nel processo, il giudizio prosegue tra le parti originarie se non vi è estromissione dell'alienante; l'eventuale difetto di legittimazione del cessionario intervenuto non elimina di per sé l'efficacia della decisione resa anche nei confronti del cedente rimasto in causa.
art. 1956 c.c.
La sua violazione, secondo la Corte territoriale richiamata dalla Cassazione, non integra nullità della fideiussione, ma al più ipotesi di liberazione del fideiussore.
artt. 1175 e 1375 c.c.
Sono richiamati come parametri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto, ma le doglianze che li invocano sono inammissibili se non si confrontano con la ratio della decisione di merito e con la qualificazione della violazione dedotta.
art. 1418 c.c.
La nullità del negozio può essere rilevata d'ufficio, ma solo nei limiti dei fatti costitutivi tempestivamente allegati e provati; non consente nuovi accertamenti fattuali in cassazione.
art. 2 L. 287/1990
La dedotta nullità delle clausole fideiussorie per contrasto con la disciplina antitrust richiede allegazioni specifiche sulle clausole contestate e sulla loro corrispondenza con quelle censurate in sede amministrativa.
art. 50 TUB
La certificazione ex art. 50 TUB, unitamente agli estratti conto, è stata ritenuta dalla corte di merito sufficiente ai fini della prova del credito azionato nei confronti dei fideiussori.
art. 117 TUB
È richiamato nel motivo sull'usura e sulla prova del credito, ma la censura è inammissibile perché volta a ottenere una rivalutazione del merito.
art. 101 c.p.c.
Richiamato per censurare la mancata pronuncia/il rigetto sulle eccezioni e sulla CTU, ma la doglianza è inammissibile per difetto di specificità o perché attiene a poteri discrezionali del giudice di merito.
art. 112 c.p.c.
La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la decisione di merito contiene una ratio decidendi alternativa o implicita non specificamente attaccata.
art. 115 c.p.c.
Non consente di sollecitare in cassazione una diversa valutazione delle prove o l'ingresso a una nuova istruttoria.
art. 1325 c.c.
Richiamato nel motivo che prospetta la nullità della fideiussione rinnovata senza consenso, ma la doglianza è inammissibile per difetto di autosufficienza e di allegazione dei fatti costitutivi.
art. 2679 c.c.
È menzionato nel primo motivo, ma non assume una ratio autonoma nella decisione di inammissibilità.
art. 2907 c.c.
È richiamato nel primo motivo a sostegno della contestazione sulla legittimazione del cessionario, senza che ciò muti l'esito di inammissibilità.
art. 24 Cost.
Evocato per sostenere la censura sulla legittimazione processuale del cessionario, ma la doglianza è respinta per difetto di autosufficienza e interesse.
art. 81 c.p.c.
Richiamato sul tema della legittimazione ad agire/intervenire del cessionario; la Corte nega che la censura sia ammissibile nei termini prospettati.
art. 183 c.p.c.
Le preclusioni istruttorie e assertive impediscono di introdurre tardivamente fatti costitutivi della nullità o di trasformare il giudizio di cassazione in un nuovo giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti, ove dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la censura sulla legittimazione del cessionario del credito deve essere autosufficiente: non basta contestare la pubblicazione dell'avviso di cessione, ma occorre indicare specificamente perché il credito controverso sarebbe estraneo al perimetro dei crediti ceduti, soprattutto se il debitore ha contestato in concreto tale ricomprensione.
- La pubblicazione dell'avviso ex art. 58 TUB prova la notificazione della cessione, ma non sostituisce la prova della cessione del singolo credito quando questa sia specificamente contestata.
- L'eventuale difetto di legittimazione del cessionario intervenuto non determina automaticamente la caducazione della sentenza se il cedente resta parte del giudizio e la decisione è resa tra gli originari contraddittori.
- La violazione dell'art. 1956 c.c. non è automaticamente causa di nullità della fideiussione: secondo la ratio richiamata dalla Corte, essa può al più fondare la liberazione del fideiussore, sicché una censura costruita come nullità negoziale è priva di specifico fondamento se non chiarisce il passaggio logico-giuridico che conduce a tale conclusione.
- La rilevabilità d'ufficio della nullità negoziale opera solo sui fatti costitutivi già tempestivamente allegati e, se necessario, provati; non consente al giudice di introdurre nuovi accertamenti fattuali in cassazione o di sanare carenze assertive della parte.
- Le doglianze che mirano a una diversa valutazione delle prove, alla rinnovazione dell'istruttoria o all'ammissione di una CTU sono inammissibili in cassazione quando si risolvono in richieste di rivalutazione del merito o concernono poteri discrezionali del giudice di merito.
- Un motivo di ricorso è inammissibile se non si confronta con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata, anche quando una delle rationes non venga specificamente censurata ma sorregga autonomamente la decisione.
- La deduzione della nullità di clausole fideiussorie per violazione antitrust richiede allegazioni puntuali sulle clausole contestate, sulla loro corrispondenza con quelle oggetto di accertamento amministrativo e sulla concreta incidenza del relativo provvedimento sul contratto in esame.
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