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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2225

Regolamento (UE) 2020/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 recante norme comuni atte a garantire la connettività di base del trasporto aereo dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2225

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un regime transitorio di connettività aerea tra UE e Regno Unito per evitare un vuoto normativo alla fine del periodo di transizione della Brexit. Consente ai vettori del Regno Unito specifici diritti di traffico verso l’UE, ma li subordina a reciprocità, a condizioni di concorrenza leale e a controlli da parte della Commissione e degli Stati membri. Prevede inoltre regole su code-sharing, leasing, autorizzazioni, riconoscimento di certificati e meccanismi di reazione rapida in caso di squilibri o pratiche distorsive. La disciplina è strettamente temporanea e destinata a cedere il passo a un futuro accordo UE-Regno Unito sul trasporto aereo.

Misure temporanee per garantire la continuità dei collegamenti aerei tra Unione europea e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione post-Brexit.

Ambito di applicazione

Si applica ai servizi di trasporto aereo tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso. Riguarda i vettori aerei del Regno Unito che intendano operare verso, da o attraverso il territorio dell’Unione, nonché gli Stati membri chiamati a rilasciare autorizzazioni di esercizio e ad applicare le misure di controllo previste. È temporaneo: si applica dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, salvo che entri in vigore o si applichi provvisoriamente un accordo globale sui servizi aerei con il Regno Unito; comunque cessa il 30 giugno 2021 o prima se entra in vigore/applica in via provvisoria tale accordo. Non si applica a Gibilterra, espressamente esclusa dall’ambito territoriale.

Regolamento (UE) 2020/2225 sulla connettività aerea di base UE-Regno Unito dopo il periodo di transizione

Il regolamento è adottato in vista della possibile assenza, alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso, di un accordo UE-Regno Unito che disciplini i servizi aerei. La sua funzione è evitare un’interruzione immediata della connettività essenziale, consentendo ai vettori del Regno Unito di operare verso l’Unione per un periodo strettamente limitato e sotto condizioni di reciprocità, concorrenza leale e controllo regolatorio.

Contesto e finalità

Il testo si fonda sull’articolo 100, paragrafo 2, TFUE e si inserisce nel quadro della Brexit. I considerando spiegano che, cessando il diritto dell’Unione di applicarsi al e nel Regno Unito, verrebbero meno i diritti di accesso al mercato derivanti dal regolamento (CE) n. 1008/2008; per questo l’Unione interviene con misure temporanee, adottate in urgenza e limitate nel tempo. Il regolamento è costruito anche per preservare la concorrenza leale e, in presenza della pandemia di COVID-19, per assicurare capacità aggiuntiva nel trasporto di medicinali, vaccini e attrezzature mediche.

Ambito di applicazione e durata

L’articolo 1 circoscrive il regime ai trasporti aerei tra UE e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso. L’articolo 15 precisa che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al e nel Regno Unito, salvo applicazione di un futuro accordo globale sui servizi aerei. In ogni caso, la disciplina cessa il 30 giugno 2021, oppure prima se entra in vigore o si applica provvisoriamente un tale accordo. I considerando e l’articolo 1 chiariscono inoltre che Gibilterra è esclusa dall’ambito territoriale.

Riparto di competenze

L’articolo 2 è rilevante per gli operatori e per le amministrazioni perché delimita l’esercizio della competenza dell’Unione agli elementi effettivamente regolati dal testo e soltanto per il periodo di applicazione. Terminato tale periodo, gli Stati membri tornano nella situazione ordinaria di esercizio delle loro competenze, fermo restando che il regolamento non pregiudica le competenze nazionali e dell’Unione per elementi non disciplinati né la decisione (UE, Euratom) 2020/266 sull’avvio di negoziati con il Regno Unito.

Diritti di traffico e autorizzazioni

Il nucleo operativo del regolamento è nell’articolo 4: i vettori aerei del Regno Unito possono sorvolare l’Unione, effettuare scali non commerciali e prestare servizi internazionali di linea e non di linea, passeggeri e merci, tra qualunque punto situato nel Regno Unito e qualunque punto situato nell’Unione. Gli Stati membri non possono stipulare accordi bilaterali su tali materie per il periodo di applicazione del regolamento e non possono attribuire ulteriori diritti di traffico. Tuttavia, in deroga, possono autorizzare servizi di ambulanza aerea e, per esigenze legate al trasporto di attrezzature mediche, vaccini e medicinali, servizi tutto merci non di linea tra il proprio territorio e un paese terzo, purché nel quadro di un servizio con origine o destinazione nel Regno Unito.

Cooperazione commerciale e leasing di aeromobili

Gli articoli 5 e 6 disciplinano strumenti commerciali e operativi utilizzabili dai vettori del Regno Unito. Sono ammessi accordi di blocked-space e code-sharing, ma senza attribuire a vettori di paesi terzi diritti ulteriori rispetto a quelli loro già spettanti e senza far trasbordare ai vettori del Regno Unito diritti diversi da quelli concessi dall’articolo 4. Analogamente, il leasing di aeromobili è consentito in forme diverse: dry lease da qualsiasi locatore, wet lease da altri vettori del Regno Unito, e wet lease da vettori di paesi terzi solo per esigenze eccezionali, stagionali o difficoltà operative e per il tempo strettamente necessario. In entrambi i casi gli Stati membri interessati devono approvare gli accordi verificando il rispetto delle regole di sicurezza e delle disposizioni nazionali e dell’Unione applicabili.

Reciprocità ed equilibrio concorrenziale

Le disposizioni centrali di salvaguardia sono agli articoli 7 e 8. La Commissione deve monitorare sia la reciprocità dei diritti concessi dal Regno Unito ai vettori dell’Unione sia le condizioni competitive complessive. Se i diritti non sono equivalenti, o non sono disponibili a tutti i vettori dell’Unione, la Commissione può intervenire con atti di esecuzione che limitano la capacità, impongono agli Stati membri di rifiutare, sospendere o revocare autorizzazioni, oppure introducono obblighi finanziari o restrizioni operative. Misure analoghe possono essere adottate se le condizioni di concorrenza per gli operatori UE risultano sensibilmente meno favorevoli, in particolare in presenza di sovvenzioni del Regno Unito, assenza o ineffettività del diritto della concorrenza, mancanza di un’autorità indipendente, standard inferiori in materia di lavoro, sicurezza, ambiente o diritti dei passeggeri, oppure pratiche discriminatorie.

Rilevanza pratica per il settore e per gli operatori italiani

Per i professionisti che assistono vettori, aeroporti o imprese collegate, il regolamento introduce un sistema di autorizzazione per Stato membro, controlli documentali e possibilità di intervento rapido della Commissione. I vettori del Regno Unito devono infatti ottenere un’autorizzazione di esercizio in ciascuno Stato membro in cui operano, dimostrando licenza valida nel Regno Unito e controllo normativo effettivo da parte di tale Paese. Devono inoltre trasmettere i piani operativi, i programmi e gli orari con almeno 30 giorni di anticipo, salvo la disciplina speciale per i voli di gennaio 2021 e la possibilità di approvazione anticipata per la stagione IATA in corso e la successiva.

Revoca, sospensione e riconoscimento di certificazioni

L’articolo 11 elenca i casi in cui gli Stati membri devono o possono rifiutare, sospendere o revocare le autorizzazioni, inclusa la perdita della qualifica di vettore del Regno Unito, il mancato rispetto delle condizioni dell’articolo 9 e le violazioni in materia di sicurezza e di ingresso/uscita di aeromobili, passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta. Gli Stati membri devono dare esecuzione anche alle eventuali misure della Commissione adottate ex articoli 7 e 8 e notificare tempestivamente le proprie decisioni. L’articolo 12 facilita l’operatività riconoscendo, alle condizioni indicate, la validità nell’UE dei certificati e delle licenze rilasciati o convalidati dal Regno Unito.

Cooperazione amministrativa e procedura decisionale

L’articolo 13 prevede una cooperazione stretta tra autorità nazionali e Commissione, anche tramite scambio di informazioni utili all’applicazione degli articoli 7 e 8. L’articolo 14 rinvia al comitato del regolamento (CE) n. 1008/2008 e al regolamento (UE) n. 182/2011, con procedura d’esame e, nei casi urgenti debitamente giustificati, procedura d’urgenza per gli atti di esecuzione della Commissione.

Disposizioni principali

Ambito e natura temporanea

L’articolo 1 stabilisce misure temporanee per disciplinare il trasporto aereo tra UE e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione. L’articolo 15 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione e l’applicazione dal giorno successivo alla cessazione del diritto UE nel Regno Unito; il regolamento non si applica se entra in vigore o si applica provvisoriamente un accordo globale sui servizi aerei; cessa comunque il 30 giugno 2021 o prima in caso di accordo.

Esercizio della competenza e rapporti con gli Stati membri

L’articolo 2 limita l’esercizio della competenza dell’Unione al periodo di applicazione del regolamento e solo agli elementi da esso disciplinati. Restano salve le competenze degli Stati membri per i diritti di traffico in relazione ad accordi con altri paesi terzi e con il Regno Unito per il periodo successivo alla cessazione del regolamento, nonché gli elementi non disciplinati dal testo e la decisione (UE, Euratom) 2020/266.

Definizioni chiave

L’articolo 3 definisce, tra l’altro, trasporto aereo internazionale, vettore aereo dell’Unione, vettore aereo del Regno Unito, controllo effettivo, diritto della concorrenza, sovvenzione, autorità indipendente garante della concorrenza, pratica discriminatoria, servizi di linea e non di linea, territorio dell’Unione e del Regno Unito, e convenzione di Chicago. La definizione di vettore del Regno Unito include requisiti su centro di attività nel Regno Unito, controllo e partecipazione societaria, con una clausola transitoria per taluni vettori già titolari di licenza UE il giorno precedente il primo giorno di applicazione.

Diritti di traffico concessi ai vettori del Regno Unito

L’articolo 4 autorizza i vettori aerei del Regno Unito a sorvolare il territorio dell’Unione, a fare scali non commerciali e a operare servizi internazionali di linea, non di linea, passeggeri, combinati passeggeri-merci e tutto merci tra un punto nel Regno Unito e uno nell’UE. Gli Stati membri non possono negoziare o concludere accordi bilaterali in materia per il periodo di applicazione del regolamento né concedere altri diritti diversi da quelli previsti dal testo. È tuttavia consentito, in via ad hoc e secondo il diritto nazionale, autorizzare servizi di ambulanza aerea e taluni servizi tutto merci non di linea necessari al trasporto di attrezzature mediche, vaccini e medicinali.

Accordi commerciali di code-sharing e blocked-space

L’articolo 5 consente la prestazione dei servizi ai sensi dell’articolo 4 mediante accordi di blocked-space o code-sharing, sia come vettore commerciale sia come vettore operativo, con vettori dell’UE, del Regno Unito o di paesi terzi aventi i necessari diritti di traffico. Tali accordi non possono attribuire diritti ulteriori a vettori di paesi terzi né consentire ai vettori del Regno Unito di esercitare diritti diversi da quelli dell’articolo 4, salvo l’ipotesi di collegamenti tra UE e paese terzo inseriti in un trasporto dal Regno Unito verso tale paese terzo, a determinate condizioni. Gli Stati membri interessati devono approvare tali accordi per verificare il rispetto delle condizioni e delle norme di sicurezza.

Leasing di aeromobili

L’articolo 6 consente ai vettori del Regno Unito, nell’esercizio dei diritti di traffico, di usare aeromobili in wet lease da altri vettori del Regno Unito o da vettori di paesi terzi e in dry lease da qualsiasi locatore. Il wet lease da vettori di paesi diversi dal Regno Unito è ammesso solo in caso di esigenze eccezionali, stagionali o difficoltà operative, e per il tempo strettamente necessario. Anche questi accordi richiedono l’approvazione delle autorità competenti degli Stati membri interessati.

Reciprocità dei diritti e poteri della Commissione

L’articolo 7 impone alla Commissione il monitoraggio dei diritti concessi dal Regno Unito ai vettori dell’Unione e delle relative condizioni. Se i diritti non sono equivalenti, in diritto o in fatto, o non sono disponibili in modo eguale per tutti i vettori dell’UE, la Commissione adotta senza indugio atti di esecuzione per limitare capacità, chiedere agli Stati membri di rifiutare/sospendere/revocare autorizzazioni o imporre obblighi finanziari o restrizioni operative. È prevista la procedura d’esame e, in casi urgenti e debitamente giustificati, la procedura d’urgenza.

Concorrenza leale e reazione a squilibri concorrenziali

L’articolo 8 prevede il monitoraggio delle condizioni di concorrenza tra operatori UE e del Regno Unito. Se tali condizioni risultano sensibilmente meno favorevoli per l’UE a seguito di situazioni elencate nel paragrafo 3, la Commissione può adottare misure analoghe a quelle dell’articolo 7: limitazioni di capacità, richiesta di rifiuto/sospensione/revoca delle autorizzazioni o imposizione di obblighi finanziari o restrizioni operative. Le situazioni rilevanti includono sovvenzioni del Regno Unito, assenza o mancata applicazione del diritto della concorrenza, assenza di un’autorità indipendente garante della concorrenza, norme meno rigorose in materia di lavoro, sicurezza, ambiente o diritti dei passeggeri, e pratiche discriminatorie. L’articolo 8 esclude l’applicazione del regolamento (UE) 2019/712 alle questioni coperte dal testo.

Autorizzazione di esercizio per i vettori del Regno Unito

L’articolo 9 richiede ai vettori del Regno Unito di ottenere un’autorizzazione di esercizio da ciascuno Stato membro in cui intendono operare, fatto salvo il diritto UE e nazionale in materia di sicurezza aerea. L’autorizzazione deve essere concessa senza indebito ritardo se il vettore ha una licenza valida nel Regno Unito e se il Regno Unito esercita e mantiene il controllo normativo effettivo, con autorità competente chiaramente individuata e certificato di operatore aereo rilasciato da tale autorità. Le domande possono essere presentate dal giorno di entrata in vigore del regolamento; le autorizzazioni rilasciate prima dell’applicazione non possono produrre effetti prima del primo giorno di applicazione.

Piani operativi, programmi e orari

L’articolo 10 impone ai vettori del Regno Unito di presentare alle autorità competenti degli Stati membri interessati piani operativi, programmi e orari almeno 30 giorni prima dell’inizio delle operazioni; per i servizi di gennaio 2021 è previsto che la trasmissione avvenga alla prima data possibile prima dell’inizio. I piani della stagione IATA in corso al primo giorno di applicazione e quelli della prima stagione successiva possono essere presentati e approvati in anticipo. È inoltre ribadita la possibilità per gli Stati membri di rilasciare autorizzazioni per vettori UE che esercitino diritti concessi dal Regno Unito, senza discriminazioni.

Cause di rifiuto, revoca, sospensione e limitazione

L’articolo 11 obbliga gli Stati membri a rifiutare o revocare/sospendere l’autorizzazione se il vettore non rientra nella definizione di vettore del Regno Unito o se non sussistono le condizioni dell’articolo 9. Ulteriori misure restrittive sono previste in caso di violazioni di sicurezza, delle regole di ingresso/operazioni/uscita degli aeromobili o dei passeggeri, equipaggi, bagagli, merci e posta. Gli Stati membri devono inoltre conformarsi alle richieste della Commissione adottate ai sensi degli articoli 7 e 8 e informare senza ritardo la Commissione e gli altri Stati membri delle decisioni adottate.

Riconoscimento di certificati e licenze

L’articolo 12 dispone che i certificati di aeronavigabilità, i certificati di competenza e le licenze rilasciati o convalidati dal Regno Unito restano validi negli Stati membri per i servizi svolti dai vettori del Regno Unito, purché siano stati rilasciati o convalidati almeno in conformità alle norme internazionali applicabili ai sensi della convenzione di Chicago.

Consultazione, cooperazione e procedura di comitato

L’articolo 13 impone alle autorità degli Stati membri di consultare e cooperare con le autorità del Regno Unito per l’attuazione del regolamento e di trasmettere alla Commissione le informazioni pertinenti. L’articolo 14 affida alla Commissione l’assistenza del comitato istituito dal regolamento (CE) n. 1008/2008 e richiama le procedure del regolamento (UE) n. 182/2011, con procedura d’esame e procedura d’urgenza per gli atti di esecuzione.

Come è indicizzato

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