Regolamento (UE) 2020/2226
Regolamento (EU) 2020/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativo a determinati aspetti della sicurezza aerea in relazione alla fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una disciplina transitoria e mirata per evitare vuoti di validità dei certificati di progettazione aeronautica alla fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito. La soluzione consiste nel considerare tali certificati come rilasciati dall’EASA o da imprese approvate dall’EASA a decorrere dal giorno successivo alla fine del periodo di transizione. Le misure si applicano solo agli aeromobili registrati nell’Unione e restano disapplicate se, entro tale data, entra in vigore o si applica provvisoriamente un accordo specifico UE-Regno Unito sulla materia.
Misure transitorie specifiche in materia di certificati di progettazione aeronautica per preservare la validità dei certificati legati al Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione Brexit, con riferimento agli aeromobili registrati nell’Unione.
Ambito di applicazione
Si applica ai certificati di progettazione elencati nell’allegato che: (i) siano validi il giorno precedente la data di applicazione del regolamento; (ii) siano stati rilasciati dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) a persone fisiche o giuridiche con sede principale delle attività nel Regno Unito, oppure da un’impresa di progettazione con sede principale delle attività nel Regno Unito; (iii) riguardino esclusivamente aeromobili registrati nell’Unione. Non disciplina altri certificati aeronautici né i casi in cui, entro la data di applicazione, sia entrato in vigore o si applichi provvisoriamente un accordo UE-Regno Unito sulla sicurezza dell’aviazione civile per tali certificati.
Regolamento (UE) 2020/2226 – misure transitorie per certificati di progettazione aeronautica connessi al Regno Unito
Il regolamento interviene in via urgente per gestire le conseguenze della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, evitando interruzioni nella validità dei certificati di progettazione aeronautica rilevanti per l’aviazione civile dell’Unione. La logica di fondo è garantire continuità regolatoria e operativa per gli aeromobili registrati nell’Unione, pur in presenza del mutamento dello status del Regno Unito da Stato membro a paese terzo.
Contesto normativo e finalità
Il considerando 1 richiama l’accordo di recesso e la scadenza del periodo di transizione il 31 dicembre 2020. I considerando 2-5 spiegano che il regolamento (UE) 2018/1139 mira a un livello elevato e uniforme di sicurezza dell’aviazione civile e che, in assenza di un accordo specifico tra UE e Regno Unito, alcuni certificati e approvazioni avrebbero potuto risentire della fine della transizione. Per i certificati di progettazione rilasciati a imprese con sede principale nel Regno Unito, è necessario un meccanismo che assicuri la continuità dei prodotti e dei progetti riferiti ad aeromobili immatricolati nell’Unione.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’articolo 1 circoscrive il campo di applicazione a determinati certificati in materia di sicurezza aerea rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139 a soggetti con sede principale nel Regno Unito. Più precisamente, sono interessati i certificati di progettazione elencati nell’allegato, purché validi il giorno precedente la data di applicazione del regolamento e riferiti ad aeromobili registrati nell’Unione.
Definizioni e rinvii normativi
L’articolo 2 non introduce definizioni autonome, ma rinvia integralmente alle definizioni del regolamento (UE) 2018/1139 e dei relativi atti delegati ed esecutivi, nonché di quelli adottati in base al regolamento (CE) n. 216/2008. In tal modo il regolamento si innesta nel sistema di certificazione aeronautica già esistente, senza creare categorie nuove.
Effetto giuridico sui certificati
Il nucleo operativo è nell’articolo 3: i certificati di progettazione interessati si considerano rilasciati, con effetto dalla data di cui all’articolo 5, paragrafo 2, dall’EASA oppure, se del caso, da un’impresa approvata dall’EASA. In sostanza, il legislatore unionale preserva la continuità giuridica dei titoli di progettazione, neutralizzando gli effetti del passaggio del Regno Unito a paese terzo rispetto al sistema EASA.
Regime applicabile e poteri dell’Agenzia
L’articolo 4 chiarisce che tali certificati restano soggetti alle norme del regolamento (UE) 2018/1139 e ai relativi atti di esecuzione e delegati, in particolare al regolamento (UE) n. 748/2012. Viene inoltre espressamente confermato che l’Agenzia conserva i poteri previsti dalla disciplina unionale nei confronti dei soggetti stabiliti in un paese terzo, elemento essenziale per mantenere il controllo regolatorio dopo la Brexit.
Decorrenza e clausola condizionale
L’articolo 5 stabilisce una doppia scansione temporale: il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito in base agli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Inoltre, se entro tale data entra in vigore o si applica provvisoriamente un accordo UE-Regno Unito che disciplini la sicurezza dell’aviazione civile per i certificati interessati, il regolamento non si applica.
Allegato: certificati ricompresi
L’allegato individua i certificati della parte 21 del regolamento (UE) n. 748/2012 interessati dalla disciplina transitoria: certificati di omologazione del tipo e ristretti; modifiche ai certificati di omologazione del tipo e ristretti; certificati di omologazione supplementare; riparazioni; autorizzazioni ETSO; approvazione DOA per le imprese di progettazione.
Implicazioni pratiche
Per gli operatori, il regolamento evita che la fine della transizione determini la perdita di efficacia di certificazioni essenziali per la progettazione e il mantenimento della conformità degli aeromobili registrati nell’Unione. Per i professionisti, il punto centrale è verificare, alla data di applicazione, la riconducibilità del certificato all’elenco dell’allegato, la validità al giorno precedente e l’assenza di un successivo accordo UE-Regno Unito che assorba la materia.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito di applicazione
L’articolo 1 delimita il regolamento a disposizioni specifiche adottate in vista della fine del periodo di transizione per determinati certificati in materia di sicurezza aerea rilasciati ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 o del regolamento (UE) 2018/1139 a soggetti aventi il luogo principale delle attività nel Regno Unito. L’ambito è ristretto ai certificati di progettazione elencati nell’allegato, validi il giorno precedente la data di applicazione, e riguarda soltanto gli aeromobili registrati nell’Unione.
Definizioni applicabili
L’articolo 2 richiama, ai fini del regolamento, le definizioni contenute nel regolamento (UE) 2018/1139 e negli atti delegati e di esecuzione adottati in base ad esso e al previgente regolamento (CE) n. 216/2008.
Riconoscimento dei certificati di progettazione
L’articolo 3 stabilisce che i certificati di progettazione di cui all’articolo 1, paragrafo 2, si considerano rilasciati con effetto dalla data di applicazione di cui all’articolo 5, paragrafo 2: dall’Agenzia per i certificati originariamente rilasciati dall’Agenzia, oppure da un’impresa approvata dall’Agenzia per quelli rilasciati da un’impresa di progettazione approvata dall’Agenzia.
Regime giuridico applicabile e poteri dell’Agenzia
L’articolo 4 prevede che i certificati riconosciuti ai sensi dell’articolo 3 restano soggetti alle norme applicabili del regolamento (UE) 2018/1139 e dei pertinenti atti di esecuzione e delegati adottati in base a tale regolamento o al regolamento (CE) n. 216/2008, con richiamo espresso al regolamento (UE) n. 748/2012. L’Agenzia conserva i poteri previsti da tali norme nei confronti dei soggetti aventi la sede principale delle attività in un paese terzo.
Entrata in vigore, applicazione e clausola di disapplicazione
L’articolo 5 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso. Il regolamento non si applica se, entro tale data, sia entrato in vigore o si applichi provvisoriamente un accordo UE-Regno Unito che disciplini le questioni di sicurezza dell’aviazione civile relative ai certificati di cui all’articolo 1, paragrafo 2.
Elenco dei certificati interessati
L’allegato comprende i certificati disciplinati dal regolamento (UE) n. 748/2012, parte 21: certificati di omologazione del tipo e ristretti, modifiche ai certificati di tipo, certificati di omologazione supplementare, riparazioni, autorizzazioni ETSO e approvazione DOA per le imprese di progettazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 23 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2220
- Regolamento · 23 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2221
- Regolamento · 23 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2222
- Regolamento · 23 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2223
- Regolamento · 23 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2224
- Regolamento · 23 dic 2020Regolamento (UE) 2020/2225
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →