Regolamento (UE) 2020/2220
Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parteb del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento proroga il quadro PAC 2014-2020 per gli anni 2021 e 2022, garantendo continuità ai programmi FEASR e ai pagamenti FEAGA in attesa della nuova PAC applicabile dal 2023. Introduce inoltre risorse aggiuntive EURI per la ripresa post-COVID-19, con vincoli di destinazione e regole specifiche di programmazione, cofinanziamento e monitoraggio. Parallelamente modifica i regolamenti di base su sviluppo rurale, finanziamento della PAC, pagamenti diretti e OCM per adattare scadenze, importi, comunicazioni agli Stati membri e taluni regimi settoriali.
Disposizioni transitorie per il sostegno PAC nel 2021-2022 e adeguamento delle regole su FEASR, FEAGA, pagamenti diretti, OCM e risorse EURI.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, alla Commissione e ai beneficiari dei regimi della politica agricola comune, con particolare riguardo ad agricoltori, beneficiari del FEASR e del FEAGA, organizzazioni di produttori, settori dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, ortofrutticolo, apicoltura e vitivinicolo. Riguarda i programmi di sviluppo rurale e i pagamenti diretti relativi agli anni 2021 e 2022, nonché alcune disposizioni che producono effetti retroattivi dal 1o gennaio 2020 o dal 1o gennaio 2021; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Prevede esclusioni e deroghe specifiche, tra cui il mancato prefinanziamento per i programmi prorogati e le risorse aggiuntive EURI, nonché limiti alle regole di commercializzazione per l’olio d’oliva in quanto non possono incidere su prezzi o creare distorsioni della concorrenza.
Regolamento (UE) 2020/2220: disposizioni transitorie PAC per il 2021-2022
Il regolamento disciplina la transizione tra il quadro PAC 2014-2020 e il nuovo quadro applicabile dal 2023, assicurando la continuità del sostegno agli agricoltori e agli altri beneficiari nel biennio 2021-2022. La scelta è motivata dal ritardo nell’adozione della nuova PAC e dalla necessità di garantire certezza del diritto, stabilità dei pagamenti e capacità degli Stati membri di predisporre i piani strategici.
Ambito e finalità transitoria
Il testo proroga l’applicazione del quadro normativo esistente, in particolare dei regolamenti (UE) n. 1303/2013, 1305/2013, 1306/2013, 1307/2013 e 1308/2013, per evitare discontinuità nei flussi di sostegno. Viene inoltre tenuta in considerazione la strategia del Green Deal europeo e, sul versante della ripresa economica, le risorse aggiuntive del regolamento EURI per contrastare gli effetti della crisi COVID-19.
FEASR e sviluppo rurale: proroga dei programmi e continuità delle regole
Per i programmi FEASR, il periodo 2014-2020 è prorogato fino al 31 dicembre 2022. I programmi prorogati restano soggetti al regolamento (UE) n. 1303/2013, ma con l’adattamento di termini e scadenze connessi a relazioni di attuazione, valutazioni e obiettivi finali, ora spostati al 2025 per i target di performance. Il regolamento chiarisce anche l’ammissibilità di talune spese pregresse e di impegni giuridici assunti nel quadro di misure pluriennali, purché siano rispettate le condizioni di programmazione, di tasso di partecipazione FEASR e di tempistica dei pagamenti.
Misure di sviluppo rurale: impegni, proroghe e limiti temporali
Le modifiche al regolamento 1305/2013 riducono la durata dei nuovi impegni pluriennali per alcune misure chiave: agro-clima-ambiente, agricoltura biologica e benessere animale. In linea generale, i nuovi impegni a partire dal 2021 devono avere durata tra uno e tre anni; eventuali proroghe annuali non possono superare un anno dal 2022. Per gli impegni ambientali e biologici legati alla conversione, sono previste eccezioni che consentono durate superiori a tre anni per i nuovi impegni 2021-2022, in ragione della natura degli interventi.
Indennità, rischio e sostegno COVID-19
Il regolamento interviene sulle indennità per le zone con vincoli naturali: negli anni 2021 e 2022 possono essere proseguite fino a fine 2022, ma con un importo non superiore a 25 EUR per ettaro. Rafforza inoltre la misura di gestione del rischio, consentendo agli Stati membri di abbassare la soglia di attivazione degli indennizzi dal 30 % al 20 % in presenza di perdite di produzione o di reddito. In risposta alla pandemia, estende la misura dell’articolo 39 ter del regolamento 1305/2013 con pagamento forfettario entro il 31 dicembre 2021 per domande approvate entro il 30 giugno 2021, finanziabile fino al 2 % dei fondi FEASR assegnati nel periodo 2014-2020.
Risorse EURI: importi, vincoli di destinazione e principio di non regressione
L’articolo 58 bis del regolamento 1305/2013 introduce le risorse aggiuntive del regolamento EURI, pari complessivamente a 8.070.486.840 EUR, ripartite in 2.387.718.000 EUR per il 2021 e 5.682.768.840 EUR per il 2022. Tali risorse costituiscono entrate con destinazione specifica esterna e devono essere programmate separatamente, pur essendo trattate come fondi FEASR ai fini di applicazione delle regole ordinarie, salvo deroghe espressamente previste. Almeno il 37 % deve finanziare misure favorevoli all’ambiente, al clima, al benessere animale e a Leader; almeno il 55 % deve sostenere misure di sviluppo economico e sociale rurale, con possibili deroghe per rispettare il principio di non regressione o, viceversa, per dare priorità a tale principio. È inoltre previsto un tetto per l’assistenza tecnica e un tasso di partecipazione FEASR fino al 100 % per gli interventi finanziati con tali risorse.
Leader, assistenza tecnica e aggiornamento delle dotazioni
Per Leader e sviluppo locale di tipo partecipativo è mantenuto l’obbligo di destinare almeno il 5 % del contributo totale FEASR, o il 2,5 % per la Croazia, con una specifica disciplina sul calcolo quando interviene la flessibilità tra pilastri. Le nuove risorse EURI possono finanziare fino al 4 % di assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, elevabile al 5 % in alcuni casi, e fino allo 0,25 % per l’assistenza tecnica a livello di programma. Sono anche aggiornati gli allegati finanziari del regolamento 1305/2013 per riflettere la ripartizione per Stato membro delle dotazioni 2021-2022 e delle risorse aggiuntive.
FEAGA e pagamenti diretti: comunicazioni, convergenza e trasferimenti tra pilastri
Le modifiche al regolamento 1307/2013 incidono sulle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione in materia di tetto dei pagamenti, pagamento ridistributivo, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo, fissando termini armonizzati al 19 febbraio 2021 o al 1o agosto 2021 a seconda del tipo di decisione. È ampliata la flessibilità tra i pilastri: gli Stati membri possono spostare fino al 15 % dei massimali nazionali annui 2021-2022 verso lo sviluppo rurale, oppure, in alternativa, destinare parte del FEASR ai pagamenti diretti secondo le percentuali previste. Il regolamento consente anche una nuova convergenza interna per il 2021 e il 2022, con adeguamenti lineari dei diritti all’aiuto e delle riserve nazionali o regionali, e chiarisce i criteri di regolarizzazione dei diritti all’aiuto già assegnati.
OCM: olio d’oliva, ortofrutta, apicoltura e vitivinicoltura
Sul versante dell’OCM, il regolamento proroga al 31 dicembre 2022 i programmi di attività dell’olio d’oliva e delle olive da tavola, con finanziamenti specifici per Grecia, Francia e Italia per il 2021 e il 2022. I programmi operativi ortofrutticoli già in corso possono essere prorogati solo fino a tale data e i nuovi programmi dopo il 29 dicembre 2020 hanno durata massima di tre anni; analogamente i programmi nazionali per l’apicoltura sono prorogati al 31 dicembre 2022.
Vigneti: autorizzazioni e conversione dei diritti di impianto
A causa della pandemia, le autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti in scadenza nel 2020 sono prorogate al 31 dicembre 2021. I titolari che comunicano entro il 28 febbraio 2021 la volontà di non utilizzare le autorizzazioni non subiscono sanzioni amministrative. Inoltre, gli Stati membri possono consentire la presentazione fino al 31 dicembre 2022 delle richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni, con scadenza finale delle autorizzazioni convertite al 31 dicembre 2025.
Regole di mercato, aiuti nazionali e fiscalità agricola
Il regolamento attribuisce agli Stati membri produttori la facoltà di introdurre regole di commercializzazione per l’olio d’oliva dirette a regolare l’offerta, purché proporzionate e prive di fissazione dei prezzi o di effetti distorsivi. Esenta inoltre dall’applicazione degli articoli 107, 108 e 109 TFUE talune misure fiscali nazionali che consentono agli agricoltori di calcolare la base imponibile su un periodo pluriennale. Infine, consente alla Finlandia di proseguire nel 2021 e 2022 gli aiuti nazionali nel Sud della Finlandia alle stesse condizioni e con gli stessi importi autorizzati per il 2020.
Disposizioni principali
Proroga del periodo di programmazione FEASR e continuità del regolamento 1303/2013
L’articolo 1 proroga al 31 dicembre 2022 il periodo 2014-2020 dei programmi FEASR. L’articolo 2 dispone che il regolamento (UE) n. 1303/2013 continui ad applicarsi ai programmi FEASR prorogati e prolunga di due anni varie scadenze e riferimenti temporali; i target finali dei programmi prorogati vanno ricalibrati al 2025 e il rapporto di sintesi delle valutazioni ex post FEASR è previsto entro il 31 dicembre 2027.
Ammissibilità di alcune spese e sviluppo locale partecipativo
L’articolo 3 rende ammissibili, per le dotazioni 2021 e 2022, talune spese già previste dal quadro transitorio, a condizioni precise su previsione nel programma, tasso FEASR applicabile, sistema di controllo e pagamento entro i termini dell’articolo 75 del regolamento 1306/2013. L’articolo 4 consente al FEASR di finanziare costi di sviluppo delle capacità e azioni preparatorie per le future strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo.
Conferma dei diritti all’aiuto e certezza del diritto
L’articolo 5 stabilisce che i diritti all’aiuto assegnati prima del 1o gennaio 2020 sono considerati legittimi e regolari dal 1o gennaio 2021, al valore del 2020; negli Stati che avevano applicato l’articolo 24, paragrafo 6, del regolamento 1307/2013, la regolarizzazione può decorrere dal 1o gennaio 2020 al valore 2019. Sono esclusi i diritti fondati su errori materiali ragionevolmente riconoscibili e resta salva la potestà correttiva della Commissione ex articolo 52 del regolamento 1306/2013.
Transizione verso il nuovo periodo di programmazione 2023-2027
L’articolo 6 prevede che spese relative a impegni giuridici assunti ai sensi del regolamento 1305/2013, nonché talune spese dei regolamenti 1698/2005 e 1257/1999, possano essere ammissibili nel periodo 2023-2027 dal 1o gennaio 2023, secondo le condizioni del futuro quadro PAC.
Modifiche al regolamento 1305/2013: sviluppo rurale e EURI
L’articolo 7 aggiorna le informazioni di programmazione, introduce limiti più brevi per i nuovi impegni agro-climatico-ambientali, biologici e di benessere animale, consente la prosecuzione fino al 2022 delle indennità decrescenti nelle aree con vincoli naturali a 25 EUR/ettaro, amplia la gestione del rischio riducendo la soglia di attivazione dal 30 % al minimo del 20 % e proroga la misura COVID-19 dell’articolo 39 ter con plafond fino al 2 % del FEASR 2014-2020. Inserisce l’articolo 58 bis sulle risorse EURI: importo complessivo 8.070.486.840 EUR, ripartito in 2.387.718.000 EUR per il 2021 e 5.682.768.840 EUR per il 2022, con allocazioni minime del 37 % per misure ambientali/climatiche e del 55 % per misure di sviluppo economico e sociale rurale, nonché assistenza tecnica entro limiti specifici. Aggiorna inoltre tassi di cofinanziamento, dotazioni Leader, prefinanziamenti, relazioni annuali, valutazioni ex post e allegati finanziari.
Modifiche al regolamento 1306/2013: riserva di crisi, pagamenti e disimpegno
L’articolo 8 fissa la riserva per le crisi del settore agricolo a 400 milioni EUR per ciascuno degli anni 2021 e 2022, inseriti nella rubrica 3 del QFP, e adatta le regole di impegno, saldo e disimpegno automatico per i programmi FEASR prorogati. È previsto che non siano concessi prefinanziamenti aggiuntivi per le dotazioni 2021-2022 e per le risorse EURI.
Modifiche al regolamento 1307/2013: pagamenti diretti, flessibilità e convergenza
L’articolo 9 proroga al 2021-2022 gli obblighi di comunicazione su capping e flessibilità tra pilastri, consente di trasferire fino al 15 % dei massimali nazionali annui 2021-2022 al FEASR e, in senso inverso, fino al 15 % o al 25 % per alcuni Stati membri, con termini di comunicazione fissati al 19 febbraio 2021 e al 1o agosto 2021. Introduce nuove regole su convergenza interna e adeguamento lineare dei diritti all’aiuto, proroga il regime di pagamento unico per superficie, estende gli aiuti nazionali transitori al 2021-2022, consente nuovi o rinnovati pagamenti ridistributivi, sostegno accoppiato facoltativo e pagamento per giovani agricoltori, e aggiorna il pagamento specifico per il cotone per 2021-2022. Alcune disposizioni producono effetti dal 1o gennaio 2020.
Modifiche al regolamento 1308/2013: OCM, settori specifici e misure di mercato
L’articolo 10 proroga e ridefinisce i programmi di attività per olio d’oliva e olive da tavola, i programmi operativi ortofrutticoli e i programmi nazionali per l’apicoltura fino al 31 dicembre 2022, con importi specifici per Grecia, Francia, Italia e Germania. Proroga al 31 dicembre 2021 la validità delle autorizzazioni per nuovi impianti e reimpianti di vigneti scadenti nel 2020, consente agli Stati membri di differire al 31 dicembre 2022 la presentazione delle richieste di conversione dei diritti di impianto in autorizzazioni e fissa al 31 dicembre 2025 la scadenza delle autorizzazioni convertite. Introduce regole di commercializzazione per l’olio d’oliva, esclude dall’ambito le pratiche distorsive dei prezzi, esenta talune misure fiscali nazionali dall’applicazione degli articoli 107-109 TFUE e consente alla Finlandia di continuare gli aiuti nazionali meridionali alle stesse condizioni del 2020.
Entrata in vigore, applicazione retroattiva e urgenza
L’articolo 11 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in GUUE. Talune disposizioni si applicano dal 1o gennaio 2020 o dal 1o gennaio 2021; alcune norme collegate al regolamento EURI entrano in vigore alla data di entrata in vigore di tale regolamento e si applicano dal 1o gennaio 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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