Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/2222

Regolamento (UE) 2020/2222 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 relativo a determinati aspetti della sicurezza e della connettività delle ferrovie in relazione all'infrastruttura transfrontaliera che collega l’Unione e il Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R2222

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento introduce una disciplina provvisoria e urgente per evitare l’interruzione dei servizi ferroviari nel collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione Brexit. Proroga per periodi limitati la validità di talune autorizzazioni, certificati e licenze rilasciati prima del 31 dicembre 2020, definendo nel contempo obblighi di cooperazione, controllo e possibile revoca del beneficio. La Commissione è incaricata di adottare atti di esecuzione in caso di mancato rispetto delle condizioni di sicurezza o di cooperazione.

Misure temporanee sulla validità di autorizzazioni di sicurezza, certificati di sicurezza e licenze ferroviarie per garantire sicurezza e connettività nel collegamento fisso sotto la Manica dopo la fine del periodo di transizione Brexit.

Ambito di applicazione

Si applica, dal 1o gennaio 2021 al 30 settembre 2021, alle autorizzazioni di sicurezza dei gestori dell’infrastruttura, ai certificati di sicurezza delle imprese ferroviarie e alle licenze ferroviarie rilasciati e validi al 31 dicembre 2020 per l’utilizzo dell’infrastruttura transfrontaliera tra Unione e Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica. Riguarda in particolare la tratta tra il Regno Unito e la stazione/terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun; sono previste limitazioni territoriali specifiche per i certificati e le licenze. Il regolamento è strettamente legato alla fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso e cessa di applicarsi il 30 settembre 2021.

Regolamento (UE) 2020/2222 relativo alla sicurezza e alla connettività ferroviarie nel collegamento fisso sotto la Manica

Il regolamento introduce misure provvisorie e di emergenza per garantire la continuità dei servizi ferroviari tra Unione europea e Regno Unito dopo la conclusione del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso. Il legislatore UE muove dall’esigenza di evitare un vuoto regolatorio che, dal 1o gennaio 2021, avrebbe reso inefficaci le autorizzazioni e i certificati rilasciati dalla commissione intergovernativa per il collegamento fisso sotto la Manica, con possibili conseguenze sulla sicurezza e sulla connettività.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che, durante il periodo di transizione, la commissione intergovernativa istituita dal trattato di Canterbury aveva operato quale autorità nazionale preposta alla sicurezza ai sensi della direttiva (UE) 2016/798, applicando integralmente al collegamento fisso la disciplina UE in materia di sicurezza e interoperabilità. Alla scadenza del periodo di transizione, in assenza di un diverso assetto convenzionale, tale ruolo sarebbe venuto meno per la parte del collegamento sottoposta alla giurisdizione del Regno Unito e le autorizzazioni/certificati esistenti avrebbero cessato di essere validi. Il regolamento mira quindi a preservare temporaneamente la funzionalità del collegamento, concedendo proroghe limitate e meccanismi di controllo rafforzato.

Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo

L’articolo 1 delimita con precisione gli atti interessati, purché validi al 31 dicembre 2020:

  • autorizzazioni di sicurezza rilasciate ai gestori dell’infrastruttura ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2004/49/CE;
  • certificati di sicurezza rilasciati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito ai sensi dell’articolo 10 della direttiva 2004/49/CE;
  • licenze rilasciate alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito ai sensi del capo III della direttiva 2012/34/UE.

L’ambito materiale è limitato all’infrastruttura transfrontaliera di collegamento tra Unione e Regno Unito attraverso il collegamento fisso sotto la Manica. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri, ma la sua logica operativa riguarda in particolare la Francia, quale Stato membro interessato per la sezione del collegamento e per la stazione/terminale di Calais-Fréthun.

Durata della proroga e limiti territoriali

L’articolo 3 introduce proroghe differenziate:

  • le autorizzazioni di sicurezza restano valide per due mesi dalla data di applicazione del regolamento;
  • i certificati di sicurezza restano validi per nove mesi dalla data di applicazione, ma solo per il percorso tra il Regno Unito e la stazione/il terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun, nonché per le partenze da tale stazione e terminale verso il Regno Unito;
  • le licenze restano valide per nove mesi dalla data di applicazione e, in deroga all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE, operano soltanto nel territorio situato tra Calais-Fréthun e il Regno Unito.

La scelta di una proroga temporanea e limitata riflette l’esigenza di consentire alle autorità francesi competenti di rilasciare i nuovi titoli necessari e di preservare la continuità del traffico ferroviario internazionale.

Regime applicabile, obblighi dei titolari e cooperazione amministrativa

L’articolo 4 stabilisce che gli atti prorogati restano soggetti alle norme applicabili delle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/798, oltre che ai relativi atti delegati ed esecutivi. I titolari delle autorizzazioni, dei certificati e delle licenze devono collaborare con l’autorità nazionale preposta alla sicurezza competente per la stazione/terminale di Calais-Fréthun, fornendo tutte le informazioni e i documenti richiesti.

Se il titolare non trasmette le informazioni entro i termini fissati, la Commissione può revocare il beneficio della proroga mediante atti di esecuzione, previa notifica dell’autorità competente. Prima della revoca, la Commissione deve informare i soggetti interessati e consentire loro di presentare osservazioni. Per le licenze, i riferimenti all’autorità nazionale preposta alla sicurezza si leggono come riferiti all’autorità preposta al rilascio delle licenze.

Controllo del rispetto del diritto dell’Unione

L’articolo 5 attribuisce all’autorità nazionale preposta alla sicurezza il compito di vigilare sugli standard di sicurezza applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito che utilizzano l’infrastruttura transfrontaliera, nonché sull’infrastruttura stessa. Tale autorità deve verificare il rispetto delle prescrizioni di sicurezza stabilite dal diritto dell’Unione e, se del caso, raccomandare alla Commissione di intervenire.

Parallelamente, l’autorità preposta al rilascio delle licenze deve controllare il rispetto degli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE con riferimento alle imprese titolari di licenze rilasciate dal Regno Unito. Se la Commissione nutre dubbi giustificati sul rispetto degli standard di sicurezza o delle prescrizioni in materia di licenze, può adottare senza indebito ritardo atti di esecuzione per revocare il beneficio della proroga. Anche in questo caso opera la procedura d’esame di cui al regolamento (UE) n. 182/2011.

L’articolo prevede inoltre che, ai fini del controllo, l’autorità competente possa richiedere informazioni ad altre autorità fissando un termine ragionevole; la mancata trasmissione o la trasmissione incompleta consente di attivare la procedura di revoca. Prima della revoca, la Commissione deve informare non solo le autorità e i titolari interessati, ma anche l’autorità nazionale preposta alla sicurezza e l’autorità preposta al rilascio delle licenze del Regno Unito.

Consultazione con il Regno Unito e assistenza della Commissione

L’articolo 6 impone alle autorità competenti dello Stato membro interessato di consultare e cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nella misura necessaria ad attuare il regolamento. Su richiesta della Commissione, lo Stato membro deve trasmettere senza ritardo tutte le informazioni ricevute in tale contesto o qualsiasi altra informazione rilevante per l’esecuzione del regolamento.

Comitato, procedura di comitologia e urgenza

L’articolo 7 prevede l’assistenza dei comitati istituiti dalla direttiva (UE) 2016/797 e dalla direttiva 2012/34/UE, qualificati come comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Le misure di esecuzione sono adottate secondo la procedura d’esame; nei casi debitamente giustificati di urgenza, la Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili.

Entrata in vigore e durata complessiva del regime

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 1o gennaio 2021. La sua efficacia è espressamente temporanea: cessa di applicarsi il 30 settembre 2021. Ciò conferma la natura transitoria dell’intervento, finalizzato a coprire il periodo necessario al riassetto delle autorizzazioni e delle licenze dopo la Brexit.

Disposizioni principali

Oggetto e categorie interessate

Il regolamento disciplina, in vista della fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso, il regime transitorio per: autorizzazioni di sicurezza ai sensi dell’articolo 11 della direttiva 2004/49/CE; certificati di sicurezza ai sensi dell’articolo 10 della medesima direttiva; licenze di imprese ferroviarie ai sensi del capo III della direttiva 2012/34/UE. Si applica solo agli atti validi al 31 dicembre 2020 relativi all’infrastruttura transfrontaliera del collegamento fisso sotto la Manica.

Proroga temporanea della validità

Le autorizzazioni di sicurezza restano valide per due mesi dalla data di applicazione del regolamento. I certificati di sicurezza e le licenze restano validi per nove mesi dalla data di applicazione. Per i certificati, la validità è limitata al servizio tra il Regno Unito e la stazione/terminale transfrontaliero di Calais-Fréthun; per le licenze, la validità territoriale è limitata al tratto tra Calais-Fréthun e il Regno Unito, in deroga all’articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2012/34/UE.

Regime giuridico applicabile e cooperazione

Gli atti prorogati restano soggetti alle norme applicabili delle direttive 2012/34/UE e (UE) 2016/798 e dei relativi atti delegati ed esecutivi. I titolari, e se del caso l’autorità di rilascio, devono collaborare con l’autorità nazionale preposta alla sicurezza competente per la stazione/terminale di Calais-Fréthun e fornirle tutte le informazioni e i documenti richiesti. Per le licenze, i riferimenti all’autorità nazionale preposta alla sicurezza si intendono riferiti all’autorità preposta al rilascio delle licenze.

Revoca del beneficio in caso di mancata cooperazione o dubbio sul rispetto delle regole

Se le informazioni o i documenti richiesti non sono forniti nei termini, la Commissione, previa notifica dell’autorità competente, adotta atti di esecuzione per revocare il beneficio della proroga. Lo stesso potere si applica se la Commissione nutre dubbi giustificati sul rispetto degli standard di sicurezza o delle prescrizioni applicabili alle licenze. Prima della revoca devono essere informati i soggetti interessati e deve essere loro concessa la possibilità di presentare osservazioni.

Controllo del rispetto del diritto dell’Unione

L’autorità nazionale preposta alla sicurezza vigila sugli standard di sicurezza applicati alle imprese ferroviarie stabilite nel Regno Unito e all’infrastruttura transfrontaliera, verificando il rispetto delle prescrizioni di sicurezza dell’Unione. L’autorità preposta al rilascio delle licenze controlla il rispetto degli articoli da 19 a 22 della direttiva 2012/34/UE per le imprese titolari di licenze del Regno Unito. In caso di dubbi giustificati o di informazioni incomplete/non fornite, la Commissione può revocare il beneficio mediante atti di esecuzione secondo procedura d’esame.

Consultazione con il Regno Unito e informazione alla Commissione

Le autorità competenti dello Stato membro interessato devono consultare e cooperare con le autorità competenti del Regno Unito nella misura necessaria per l’attuazione del regolamento. Su richiesta, lo Stato membro deve trasmettere senza ritardo alla Commissione tutte le informazioni ricevute o comunque rilevanti per l’applicazione del regolamento.

Comitologia e procedura d’esecuzione

La Commissione è assistita dai comitati previsti dall’articolo 51 della direttiva (UE) 2016/797 e dall’articolo 62 della direttiva 2012/34/UE, quali comitati ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Gli atti di esecuzione sono adottati con la procedura d’esame; nei casi d’urgenza possono essere adottati atti immediatamente applicabili.

Entrata in vigore, applicazione e cessazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, si applica dal 1o gennaio 2021 e cessa di applicarsi il 30 settembre 2021.

Come è indicizzato

Materietrasportidiritto ferroviariosicurezza dei trasportirapporti ue-regno unitointeroperabilità ferroviaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.