Regolamento (UE) 2020/2221
Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce nel quadro del regolamento (UE) n. 1303/2013 le risorse aggiuntive REACT-EU, finanziate dallo strumento europeo per la ripresa, per sostenere gli Stati membri nella risposta agli effetti economici e sociali della pandemia di COVID-19. Prevede una dotazione complessiva fino a 47,5 miliardi di euro a prezzi 2018 per il 2021-2022, con regole di assegnazione, flessibilità di programmazione, prefinanziamento, cofinanziamento fino al 100 % e ampie deroghe alle ordinarie condizionalità. Le risorse sono concentrate su FESR e FSE, ma possono sostenere anche aiuti agli indigenti, occupazione giovanile e programmi di cooperazione transfrontaliera. Il regolamento contiene inoltre regole specifiche su ammissibilità, valutazione, comunicazione e applicazione temporale delle spese.
Modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per introdurre e disciplinare le risorse aggiuntive REACT-EU destinate alla ripresa post-COVID-19 e alla transizione verde, digitale e resiliente.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea e all’attuazione dei fondi strutturali nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" e, in deroga alle regole ordinarie, anche ai programmi di cooperazione territoriale europea per le componenti transfrontaliere. Riguarda in particolare il FESR, il FSE e, in via accessoria, il FEAD e l’IOG; disciplina inoltre assistenza tecnica, nuovi programmi operativi specifici, nuovi assi prioritari, trasferimenti tra fondi, tassi di cofinanziamento, ammissibilità delle spese e obblighi di valutazione e comunicazione. Non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito.
REACT-EU: risorse aggiuntive per la ripresa post-COVID-19
Il regolamento (UE) 2020/2221 interviene sul regolamento (UE) n. 1303/2013 per creare una cornice giuridica speciale alle risorse REACT-EU, cioè l’"Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa". L’obiettivo è sostenere il superamento degli effetti economici, sociali e sanitari della pandemia di COVID-19 e accompagnare una ripresa verde, digitale e resiliente, con un impianto fortemente orientato alla rapidità di utilizzo e alla massima flessibilità di programmazione.
Ambito di applicazione e destinatari
Le nuove disposizioni si applicano agli Stati membri e all’utilizzo dei fondi strutturali, in particolare FESR e FSE, nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione". In deroga alla disciplina ordinaria, è ammesso anche l’uso delle risorse REACT-EU nei programmi di cooperazione transfrontaliera nell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea", qualora gli Stati membri interessati concordino sulle relative priorità. Il regolamento non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito.
Dotazione finanziaria e natura delle risorse
L’articolo 92 bis inserito nel regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce che le misure REACT-EU sono attuate nel quadro dei fondi strutturali fino a un importo massimo di 47 500 000 000 EUR a prezzi 2018. Le risorse derivano dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa istituito dal regolamento (UE) 2020/2094 e sono qualificate come entrate con destinazione specifica esterne ai fini del regolamento finanziario. La dotazione è suddivisa in 37,5 miliardi per il 2021 e 10 miliardi per il 2022; una parte è riservata all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, pari allo 0,35 %.
Criteri di ripartizione tra Stati membri
La Commissione adotta una decisione di ripartizione tramite atti di esecuzione secondo il metodo definito nell’allegato VII bis. Il criterio combina tre fattori principali: perdita di PIL reale, disoccupazione e disoccupazione giovanile, con ponderazioni rispettivamente pari a 2/3, 2/9 e 1/9. Il metodo tiene conto anche della prosperità relativa degli Stati membri e prevede tetti massimi di assegnazione per l’intero biennio 2021-2022, con ridistribuzione degli importi eccedenti agli altri Stati membri aventi RNL pro capite inferiore alla media UE-27. Per il 2021 è prevista un’assegnazione iniziale specifica per Lussemburgo e Malta, e una dotazione supplementare per le regioni ultraperiferiche di livello NUTS 2.
Programmazione: obiettivo tematico unico e priorità di investimento
Le risorse REACT-EU, salvo la quota per l’assistenza tecnica e quelle eventualmente destinate a FEAD e IOG, devono essere programmate esclusivamente nel nuovo obiettivo tematico dedicato al superamento della crisi COVID-19 e alla preparazione della ripresa verde, digitale e resiliente. Questo obiettivo diventa anche l’unica priorità di investimento per la programmazione e l’attuazione delle risorse REACT-EU di FESR e FSE, così da semplificare la struttura dei programmi e accelerarne l’uso.
Aree di intervento principali per il FESR
Per il FESR, le risorse sono indirizzate soprattutto a investimenti in prodotti e servizi sanitari, infrastrutture sociali e servizi sanitari transfrontalieri; al sostegno delle PMI mediante capitale di esercizio, investimenti e consulenze; a settori particolarmente colpiti dalla pandemia, come turismo e cultura; a interventi che favoriscano la transizione verde e digitale; a infrastrutture che consentano servizi di base ai cittadini; e a misure economiche nelle regioni più dipendenti dai settori maggiormente colpiti dalla crisi.
Aree di intervento principali per il FSE
Per il FSE, il regolamento privilegia il mantenimento dell’occupazione e l’accesso al mercato del lavoro, anche mediante regimi di riduzione dell’orario lavorativo e sostegno ai lavoratori autonomi, imprenditori, freelance, artisti e lavoratori creativi. Sono inoltre rafforzati gli interventi per l’occupazione giovanile, l’inclusione sociale, il contrasto alla povertà, l’istruzione, la formazione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze. Un rilievo specifico è attribuito ai gruppi vulnerabili, ai minori, agli anziani, alle persone con disabilità, alle minoranze etniche e alle persone senza fissa dimora.
Flessibilità di programmazione, nuovi programmi e modifica dei programmi esistenti
Gli Stati membri possono destinare le risorse a nuovi programmi operativi specifici o a nuovi assi prioritari all’interno di programmi già esistenti. Per i nuovi programmi non è richiesta la valutazione ex ante di cui all’articolo 55 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e la Commissione deve approvarli o approvare le modifiche entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione, salvo gli altri requisiti specificamente attenuati dal regolamento. Le richieste di modifica devono essere motivate e descrivere l’impatto atteso delle modifiche sulla risposta alla crisi e sulla ripresa verde, digitale e resiliente.
Trasferimenti tra fondi e destinazioni accessorie
Il regolamento consente trasferimenti delle risorse REACT-EU tra FESR e FSE, senza pregiudicare la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. È inoltre possibile rafforzare il FEAD e l’IOG con una quota delle risorse REACT-EU, se lo Stato membro lo ritiene opportuno. Per tali trasferimenti non si applicano talune condizioni del regolamento finanziario e le risorse REACT-EU sono escluse da specifiche basi di calcolo dei massimali ordinari di trasferimento.
Assistenza tecnica
Su richiesta degli Stati membri, fino al 4 % del totale delle risorse REACT-EU nell’ambito di FESR e FSE può essere destinato all’assistenza tecnica, anche su programmi operativi esistenti o nuovi. Per le risorse aggiuntive del FESR destinate a programmi di cooperazione transfrontaliera, la percentuale massima di assistenza tecnica sale al 6 %. Il regolamento prevede anche spese amministrative finanziabili fino a 18 milioni di euro a prezzi 2018 e una quota dello 0,35 % riservata all’assistenza tecnica della Commissione.
Prefinanziamento, ammissibilità delle spese e tasso di cofinanziamento
Per accelerare l’attuazione, il prefinanziamento iniziale è fissato all’11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Le spese per le operazioni sono ammissibili dal 1o febbraio 2020 e, in via eccezionale, i relativi assi prioritari possono beneficiare di un cofinanziamento fino al 100 %. Le operazioni possono essere selezionate per il sostegno fino alla fine del 2023; inoltre, le regole di disimpegno e di chiusura dei programmi sono adattate alle peculiarità delle risorse REACT-EU.
Deroghe alle regole ordinarie della politica di coesione
Il regolamento esenta le risorse REACT-EU da vari vincoli ordinari della politica di coesione: non si applicano la concentrazione tematica, le condizionalità ex ante, la riserva di efficacia dell’attuazione, alcune regole sul quadro di riferimento dell’efficacia e l’obbligo di una strategia di comunicazione nei termini ordinari. Per le operazioni avviate dal 1o febbraio 2020 e collegate alla risposta alla crisi, è prevista l’ammissibilità anche delle operazioni fisicamente completate o pienamente attuate. Per i programmi di cooperazione territoriale europea è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.
Monitoraggio, valutazione e comunicazione
Gli Stati membri devono svolgere almeno una valutazione entro il 31 dicembre 2024 sull’uso delle risorse REACT-EU, prendendo in considerazione efficacia, efficienza, impatto e, se del caso, inclusività e non discriminazione, anche in ottica di genere. La Commissione deve presentare entro il 31 marzo 2025 una valutazione complessiva su obiettivi raggiunti, efficacia, tipologie di azioni finanziate, beneficiari, destinatari finali e valore aggiunto europeo. Sul piano della trasparenza, le autorità nazionali devono assicurare che beneficiari e pubblico siano informati chiaramente che il finanziamento rientra nella risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19.
Entrata in vigore e durata operativa
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Le operazioni possono essere selezionate fino alla fine del 2023 e le risorse REACT-EU sono programmate nel contesto del periodo 2014-2020, con alcune misure che si proiettano sulla fase di chiusura e valutazione successiva.
Disposizioni principali
Istituzione delle risorse REACT-EU
Inseriti gli articoli 92 bis e 92 ter nel regolamento (UE) n. 1303/2013. Le risorse REACT-EU ammontano a un massimo di 47 500 000 000 EUR a prezzi 2018 per il 2021 e il 2022, derivano dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi del regolamento finanziario.
Ripartizione finanziaria e metodo di assegnazione
La Commissione adotta una decisione di ripartizione per Stato membro mediante atti di esecuzione, secondo i criteri dell’allegato VII bis. Per il 2021 sono previsti 37 500 000 000 EUR e per il 2022 10 000 000 000 EUR; lo 0,35 % è destinato all’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione. Sono previste assegnazioni specifiche iniziali di 100 000 000 EUR per il Lussemburgo e 50 000 000 EUR per Malta, oltre a una dotazione aggiuntiva per le regioni ultraperiferiche.
Ambiti di utilizzo delle risorse
Le risorse sono rese disponibili nell’ambito dell’obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione" e, per accordo tra Stati membri interessati, anche per programmi di cooperazione transfrontaliera nell’obiettivo "Cooperazione territoriale europea". Il FESR le impiega soprattutto per sanità, infrastrutture sociali, PMI, transizione verde e digitale, servizi di base e sostegno alle regioni più colpite; il FSE le impiega soprattutto per occupazione, riduzione dell’orario lavorativo, giovani, istruzione, competenze, inclusione sociale e lotta alla povertà.
Obiettivo tematico unico e priorità di investimento
Le risorse REACT-EU, salvo assistenza tecnica e quote per FEAD/IOG, sono programmate esclusivamente nel nuovo obiettivo tematico "Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia". Tale obiettivo costituisce anche l’unica priorità di investimento per la programmazione e l’attuazione delle risorse REACT-EU del FESR e del FSE.
Flessibilità di programmazione e nuovi programmi
Gli Stati membri possono assegnare le risorse a nuovi programmi operativi specifici o a nuovi assi prioritari in programmi esistenti; per i nuovi programmi non è richiesta la valutazione ex ante e l’approvazione della Commissione deve avvenire, in via accelerata, entro 15 giorni lavorativi dalla presentazione. Le richieste di modifica devono essere motivate e descrivere l’impatto atteso delle modifiche sulla ripresa e sulla transizione verde, digitale e resiliente.
Trasferimenti tra FESR e FSE e ulteriori destinazioni
Sono ammessi trasferimenti delle risorse REACT-EU tra FESR e FSE, indipendentemente dalle percentuali ordinarie, mantenendo la capacità operativa complessiva del FSE a livello di Unione. È possibile destinare parte delle risorse al FEAD e all’IOG, e le risorse REACT-EU non sono soggette alla condizione del regolamento finanziario sull’uso degli stanziamenti per lo stesso obiettivo nei trasferimenti autorizzati.
Assistenza tecnica
Su richiesta degli Stati membri, fino al 4 % delle risorse REACT-EU complessive nel quadro di FESR e FSE può essere destinato all’assistenza tecnica; per le risorse aggiuntive del FESR destinate a programmi di cooperazione transfrontaliera la soglia può arrivare al 6 %. Il regolamento prevede anche spese amministrative finanziabili fino a 18 000 000 EUR a prezzi 2018 e una quota dello 0,35 % per assistenza tecnica a iniziativa della Commissione.
Prefinanziamento, impegni e disimpegno
Il prefinanziamento iniziale per i programmi che ricevono REACT-EU è fissato all’11 % delle risorse REACT-EU assegnate ai programmi per il 2021. Le operazioni possono essere selezionate fino alla fine del 2023 e gli impegni relativi a REACT-EU sono disimpegnati secondo le regole di chiusura dei programmi. Il prefinanziamento iniziale aggiuntivo è liquidato integralmente dalla Commissione al più tardi alla chiusura del programma operativo.
Ammissibilità delle spese e cofinanziamento
Le spese sono ammissibili a decorrere dal 1o febbraio 2020. In via eccezionale, l’asse o gli assi prioritari finanziati con REACT-EU possono beneficiare di un tasso di cofinanziamento fino al 100 %. Gli Stati membri possono utilizzare indicatori specifici per programma relativi alla COVID-19 messi a disposizione dalla Commissione.
Deroghe alle regole ordinarie
Non si applicano alle risorse REACT-EU, tra l’altro, la concentrazione tematica, le condizionalità ex ante, la riserva di efficacia dell’attuazione, alcune regole sul quadro di riferimento dell’efficacia, l’obbligo di strategia di comunicazione e, per talune operazioni avviate dal 1o febbraio 2020, il divieto di ammissibilità delle spese per operazioni completate o pienamente attuate. Per i programmi di cooperazione territoriale europea è sufficiente la cooperazione dei beneficiari in almeno due settori.
Valutazione, comunicazione e trasparenza
Entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri devono effettuare almeno una valutazione di efficacia, efficienza, impatto e, se del caso, inclusività e non discriminazione, anche in prospettiva di genere. La Commissione presenta entro il 31 marzo 2025 una valutazione complessiva di REACT-EU. Gli Stati membri e le autorità di gestione devono rendere chiaramente riconoscibile il finanziamento come risposta dell’Unione alla pandemia di COVID-19.
Applicazione territoriale e temporale
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non si applica al Regno Unito o nel Regno Unito. Le operazioni finanziate possono essere selezionate fino alla fine del 2023 e il programma può coprire il periodo fino al 31 dicembre 2022 per la programmazione specifica REACT-EU.
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