Regolamento (UE) 2020/2223
Regolamento (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda la cooperazione con la Procura europea e l’efficacia delle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro dell’OLAF dopo l’istituzione dell’EPPO, introducendo regole dettagliate per evitare sovrapposizioni tra indagini amministrative e penali e per favorire lo scambio di informazioni e il coordinamento operativo. Rafforza inoltre i poteri investigativi dell’Ufficio, chiarisce l’accesso a informazioni, conti bancari e dispositivi utilizzati a fini lavorativi, e amplia l’ammissibilità probatoria delle relazioni OLAF. Contestualmente introduce un controllore delle garanzie procedurali e un meccanismo di reclamo a tutela dei diritti delle persone interessate.
Modifica il regolamento OLAF per rafforzare la cooperazione con la Procura europea (EPPO) e potenziare efficacia, garanzie e coordinamento delle indagini antifrode.
Ambito di applicazione
Si applica alle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in materia di frodi, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, sia esterne sia interne alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione, nonché alle relazioni con gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. Incide anche sui rapporti con l’EPPO negli Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata e disciplina obblighi di cooperazione, informazione, accesso ai dati, controlli sul posto e meccanismi di reclamo. Non modifica i poteri e le responsabilità degli Stati membri di contrastare frodi e illeciti; alcune nuove disposizioni si applicano solo dalla data determinata ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939.
Modifica del regolamento OLAF per la cooperazione con l’EPPO e il rafforzamento delle indagini
Il regolamento interviene sul regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per adeguare il ruolo dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode alla nascita della Procura europea e per correggere le criticità emerse nella prassi applicativa. La finalità è duplice: massimizzare la protezione degli interessi finanziari dell’Unione e rendere più efficaci le indagini amministrative, senza alterare il mandato dell’OLAF né i poteri degli Stati membri.
Ambito di applicazione
Le modifiche riguardano le indagini esterne e interne di OLAF in materia di frode, corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell’Unione, nonché la cooperazione con istituzioni, organi e organismi dell’Unione, Stati membri, paesi terzi e organizzazioni internazionali. Una parte centrale della riforma disciplina il rapporto con l’EPPO negli Stati membri partecipanti, specialmente per evitare duplicazioni investigative e assicurare complementarità tra la dimensione amministrativa e quella penale.
Rapporto con l’EPPO: coordinamento, segnalazione e non sovrapposizione
Il testo impone a OLAF di mantenere relazioni strette con l’EPPO, basate su leale cooperazione, scambio di informazioni e assenza di sovrapposizioni. OLAF deve segnalare senza indebito ritardo ogni condotta criminosa che possa rientrare nella competenza dell’EPPO, anche prima dell’apertura di un’indagine o nel corso di essa; se la Procura europea avvia un’indagine sugli stessi fatti, OLAF deve interrompere la propria attività, salvo i casi di indagini complementari o di sostegno operativo espressamente previsti.
Sono disciplinati anche gli accordi di lavoro tra OLAF ed EPPO, che devono regolare lo scambio continuo di informazioni, inclusi dati personali e informazioni classificate, e fissare termini per le risposte reciproche. In attesa di tali accordi, il regolamento stabilisce comunque termini massimi di risposta dell’EPPO alle richieste OLAF (10 giorni lavorativi per alcune richieste e 20 giorni lavorativi per altre).
Poteri investigativi dell’OLAF
Il regolamento rafforza e chiarisce i poteri di OLAF sui controlli e verifiche sul posto, sia negli Stati membri sia, sulla base di accordi, nei paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. Gli operatori economici sono obbligati a cooperare, a rispondere a quesiti concreti e a fornire documenti; possono tuttavia rifiutare dichiarazioni autoincriminanti e farsi assistere da una persona di propria scelta. OLAF può accedere a locali, documenti, dati e, alle condizioni indicate, anche a dispositivi privati usati a fini lavorativi, purché vi siano ragionevoli motivi per ritenere i contenuti pertinenti.
Per i controlli ostacolati, le autorità competenti degli Stati membri devono prestare assistenza senza indebito ritardo e, se necessario, ottenere le autorizzazioni giudiziarie richieste dal diritto nazionale. Il regolamento chiarisce inoltre che, nei casi di cooperazione piena dell’operatore, l’attività di controllo di OLAF è soggetta al solo diritto dell’Unione, mentre nei casi di resistenza resta centrale il supporto delle autorità nazionali.
Obblighi di informazione, accesso ai conti bancari e collaborazione istituzionale
I nuovi articoli e le modifiche all’articolo 8 rafforzano il dovere di informare OLAF: istituzioni, organi e organismi devono trasmettere senza ritardo informazioni su eventuali frodi o illeciti; anche le autorità degli Stati membri, salvo divieto del diritto nazionale, devono fornire documenti e dati pertinenti. In parallelo, viene chiarito che OLAF può ottenere, tramite le autorità nazionali, informazioni sui conti bancari e sulle informazioni disponibili nei meccanismi centralizzati automatici della direttiva (UE) 2015/849, quando ciò sia giustificato e proporzionato rispetto ai fatti oggetto di indagine.
Il regolamento rafforza inoltre il ruolo dei servizi di coordinamento antifrode, che ogni Stato membro deve designare. Questi servizi fungono da cerniera con OLAF, facilitano la cooperazione e possono coordinare assistenza prima, durante o dopo le indagini. OLAF può anche organizzare attività di coordinamento tra autorità nazionali e dell’Unione, compresa la partecipazione a squadre investigative comuni.
Garanzie procedurali, diritti fondamentali e controllore indipendente
La riforma insiste sulla tutela dei diritti della persona interessata e sul rispetto della Carta dei diritti fondamentali. Nei controlli sul posto e nelle indagini interne, OLAF deve consentire il diritto di non autoincriminarsi, il diritto alla difesa e, in generale, il contraddittorio in forme compatibili con la riservatezza investigativa.
Per rafforzare tale presidio, vengono istituiti il controllore delle garanzie procedurali e un meccanismo di reclamo. Il controllore è nominato dalla Commissione per 5 anni non rinnovabili, opera in piena indipendenza ed esamina reclami riguardanti violazioni delle garanzie procedurali o delle norme applicabili alle indagini OLAF. Il reclamante deve agire entro un mese dalla conoscenza dei fatti contestati o, comunque, entro un mese dalla chiusura dell’indagine. Il controllore formula raccomandazioni; il direttore generale deve adottare misure conseguenti oppure motivare il dissenso nella relazione finale d’indagine.
Relazioni OLAF, valore probatorio e seguito da parte delle autorità
Le relazioni finali di OLAF vengono rafforzate sia nella struttura sia nel valore giuridico. Devono includere, quando opportuno, raccomandazioni con l’indicazione delle misure disciplinari, amministrative, finanziarie o giudiziarie da adottare, degli importi da recuperare e della qualificazione giuridica preliminare dei fatti accertati. Le relazioni e gli elementi di prova allegati sono espressamente dichiarati ammissibili nei procedimenti amministrativi e nei procedimenti giudiziari non penali dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali, nonché nei procedimenti penali nazionali secondo le regole probatorie applicabili alle relazioni amministrative degli ispettori nazionali.
Per le indagini esterne e interne è inoltre previsto un obbligo di seguito: le autorità competenti degli Stati membri, e se del caso le istituzioni o gli organismi interessati, devono adottare le misure conseguenti e informare OLAF nei termini fissati. Le relazioni possono essere trasmesse anche alle autorità giudiziarie quando emergano fatti suscettibili di dare luogo ad azioni penali.
Vigilanza, trasparenza e revisione futura
Il comitato di vigilanza viene rafforzato nel suo ruolo di controllo sull’indipendenza e sull’efficacia dell’azione investigativa di OLAF. Può accedere a informazioni e documentazione pertinenti, esprimere pareri su risorse, priorità e durata delle indagini e pubblicare le proprie attività nei limiti della riservatezza. Il direttore generale deve riferire annualmente, anche sullo stato di attuazione delle raccomandazioni e sulla durata delle indagini.
Infine, il regolamento prevede una valutazione della Commissione entro 5 anni dalla data fissata dal regolamento EPPO e, se del caso, una proposta legislativa di modernizzazione entro i 2 anni successivi. L’entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, ma alcune disposizioni chiave sulla cooperazione OLAF-EPPO si applicano solo dalla data determinata dal regolamento (UE) 2017/1939.
Disposizioni principali
Relazione strutturata con l’EPPO
Inserisce nell’articolo 1, paragrafo 4 bis, l’obbligo per OLAF di instaurare e mantenere strette relazioni con l’EPPO, fondate su cooperazione reciproca, scambio di informazioni, complementarità e assenza di sovrapposizioni. Sono previste anche nuove disposizioni specifiche sulla segnalazione di condotte criminose all’EPPO, sull’interruzione delle indagini OLAF quando l’EPPO indaga sugli stessi fatti, sul sostegno di OLAF alle indagini EPPO e sugli accordi di lavoro tra i due organismi.
Definizioni e ambito delle indagini
Riformula le definizioni dell’articolo 2, chiarendo che l’"indagine amministrativa" comprende controlli, verifiche e operazioni svolti da OLAF senza pregiudicare i poteri penali dell’EPPO o delle autorità nazionali. Viene aggiornato il rinvio alla normativa in materia di protezione dei dati (regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725) e introdotta la nozione di "membro di un’istituzione".
Indagini esterne e controlli sul posto
Riscrive l’articolo 3: OLAF svolge controlli e verifiche sul posto negli Stati membri e, tramite accordi, nei paesi terzi e presso organizzazioni internazionali. Gli operatori economici devono cooperare; OLAF può chiedere informazioni scritte e orali, effettuare colloqui, accedere a informazioni e documentazione, nonché verificare dispositivi privati usati a fini lavorativi se vi sono ragionevoli motivi di pertinenza. Se l’operatore si oppone, le autorità competenti devono prestare assistenza secondo il diritto processuale nazionale; in caso di mancata cooperazione dello Stato membro, la Commissione può applicare disposizioni del diritto dell’Unione per recuperare i fondi.
Indagini interne nelle istituzioni e accesso ai dati
Riformula l’articolo 4 per attribuire a OLAF accesso senza preavviso e senza ritardo a informazioni, dati, locali e contabilità delle istituzioni, organi e organismi, indipendentemente dal supporto su cui sono conservati. OLAF può anche verificare dispositivi privati utilizzati a fini lavorativi, entro i limiti dell’uso professionale e delle condizioni fissate dall’istituzione interessata, nonché chiedere informazioni ai funzionari, membri e dipendenti. Le istituzioni sono informate dell’indagine interna e possono ricevere in qualsiasi momento le informazioni raccolte, salve le regole su riservatezza e collaborazione con l’EPPO.
Avvio, non avvio e prosecuzione delle indagini
L’articolo 5 stabilisce che il direttore generale può avviare un’indagine se vi è un sufficiente sospetto, anche sulla base di informazioni anonime o di terzi, valutando efficienza delle risorse, proporzionalità e, nelle indagini interne, l’ente più idoneo a trattare il caso. Se decide di non avviare un’indagine, può trasmettere senza indugio le informazioni alle autorità nazionali o all’istituzione interessata; se invece sussiste un sufficiente sospetto ma non si apre il fascicolo, le informazioni devono comunque essere trasmesse. Durante la valutazione o l’indagine interna non possono essere avviate indagini parallele sugli stessi fatti, salvo accordi con OLAF, e la regola non si applica alle indagini EPPO.
Assistenza degli Stati membri e accesso a informazioni finanziarie
L’articolo 7 precisa che il direttore generale dirige le indagini, senza svolgere personalmente atti di indagine. Gli Stati membri devono assistere OLAF senza indebito ritardo e secondo le proprie regole procedurali; su richiesta scritta OLAF può ottenere informazioni dai meccanismi centralizzati automatici di cui all’articolo 32 bis della direttiva (UE) 2015/849 e, se strettamente necessario, il registro delle operazioni. È anche previsto che le istituzioni, organi e organismi assicurino la collaborazione del proprio personale. Inoltre, il direttore generale deve riferire al comitato di vigilanza se un’indagine supera 12 mesi, e poi ogni 6 mesi.
Obbligo di informazione verso OLAF
Il nuovo articolo 8 impone a istituzioni, organi e organismi di trasmettere senza ritardo a OLAF le informazioni su possibili frodi, corruzione o altre attività illecite lesive del bilancio UE; se hanno già presentato una segnalazione all’EPPO ai sensi dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2017/1939, possono adempiere inviandone copia a OLAF. Restano previsti obblighi di trasmissione di documenti e informazioni rilevanti anche prima dell’avvio dell’indagine, con limiti derivanti dal diritto nazionale, e una clausola di non applicazione rispetto all’EPPO per i reati di sua competenza.
Garanzie procedurali, informazioni alla persona interessata e diritto di difesa
L’articolo 9 chiarisce che, nei controlli e verifiche sul posto, non si applicano i requisiti di raccolta di dichiarazioni previsti per altri atti, ma restano ferme le garanzie di cui agli articoli 3, paragrafi 7 e 8. Per le osservazioni della persona interessata, OLAF deve inviare un invito con sintesi dei fatti e informazioni ex articoli 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, concedendo almeno 10 giorni lavorativi per rispondere, salvo consenso o urgenza motivata; in casi giustificati può essere differito l’invito per non compromettere riservatezza o indagini in corso, inclusa un’indagine EPPO.
Controllore delle garanzie procedurali e meccanismo di reclamo
Introducono gli articoli 9 bis e 9 ter: la Commissione nomina un controllore indipendente delle garanzie procedurali, con mandato non rinnovabile di 5 anni, supportato dal segretariato del comitato di vigilanza. Gli interessati possono presentare reclamo entro 1 mese dalla conoscenza dei fatti o, al più tardi, entro 1 mese dalla chiusura dell’indagine; per i reclami sul termine di preavviso, il reclamo va presentato prima della scadenza dei 10 giorni. Il controllore formula raccomandazioni, il direttore generale adotta misure conseguenti o motiva il mancato seguito, e il sistema non sospende l’indagine né pregiudica gli altri rimedi previsti dai trattati.
Whistleblowing e accesso agli atti
L’articolo 10 inserisce il rinvio alla direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione degli informatori, applicabile alla segnalazione di frodi e illeciti contro gli interessi finanziari dell’Unione. Se OLAF raccomanda un seguito giudiziario, la persona interessata può chiedere la relazione ex articolo 11 nella parte che la riguarda; l’accesso è subordinato al consenso dei destinatari della relazione, con termine di 12 mesi per rispondere. Viene inoltre confermato l’obbligo di designare un responsabile della protezione dei dati ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725.
Relazioni OLAF e valore probatorio
L’articolo 11 rafforza il contenuto delle relazioni OLAF, che devono includere, se opportuno, raccomandazioni del direttore generale con indicazione di misure disciplinari, amministrative, finanziarie o giudiziarie e degli importi da recuperare. Le relazioni e i relativi elementi di prova sono ammissibili nei procedimenti giudiziari non penali e amministrativi nazionali, nei procedimenti penali dello Stato membro secondo le regole probatorie nazionali applicabili alle relazioni ispettive amministrative, nonché nei procedimenti dinanzi alla CGUE e nelle procedure amministrative dell’Unione. È soppressa la precedente previsione del paragrafo 6 e si rafforzano gli obblighi di trasmissione alle autorità competenti.
Seguito delle indagini e informazione agli informatori
Per le indagini esterne, l’articolo 12 consente a OLAF di trasmettere informazioni tempestivamente alle autorità nazionali e, se necessario, all’istituzione interessata; le autorità devono informarlo delle misure adottate entro 12 mesi, salvo divieto del diritto nazionale. È inoltre prevista la possibilità per OLAF di fornire informazioni pertinenti alla rete Eurofisc. Per gli informatori, OLAF deve comunicare la chiusura dell’indagine salvo esigenze di riservatezza o tutela dell’efficacia dell’azione.
Servizi di coordinamento antifrode e attività di coordinamento
Gli articoli 12 bis e 12 ter istituiscono in ogni Stato membro un servizio di coordinamento antifrode per facilitare cooperazione e scambio di informazioni con OLAF. Tali servizi prestano o coordinano assistenza prima, durante o dopo le indagini e possono agevolare cooperazione orizzontale. OLAF può anche organizzare e facilitare attività di coordinamento tra autorità nazionali, istituzioni UE, paesi terzi e organizzazioni internazionali, inclusa la partecipazione a squadre investigative comuni e lo scambio di informazioni operative.
Segnalazione all’EPPO, non sovrapposizione e supporto operativo
Gli articoli 12 quater, 12 quinquies, 12 sexies e 12 septies disciplinano il flusso OLAF-EPPO: OLAF deve segnalare senza indebito ritardo ogni condotta criminosa di possibile competenza EPPO, anche prima o durante l’indagine, salvo accuse manifestamente infondate. Se l’EPPO indaga sugli stessi fatti, OLAF interrompe la propria indagine, salvo casi di indagini complementari o sostegno operativo. OLAF può sostenere o integrare l’azione EPPO con informazioni, analisi, expertise, supporto operativo, coordinamento e indagini amministrative; in casi giustificati, può avviare o proseguire indagini complementari previa consultazione e senza obiezione dell’EPPO.
Accordi di lavoro con l’EPPO e riscontro sui fascicoli
L’articolo 12 octies impone la conclusione di accordi di lavoro tra OLAF e EPPO, che disciplinino scambio di informazioni, indagini complementari, dati personali e informazioni classificate, nonché termini per le risposte reciproche. OLAF ha accesso indiretto, con sistema di riscontro positivo/negativo, al sistema di gestione dei fascicoli dell’EPPO, e viceversa; i dettagli tecnici e di sicurezza sono rimessi agli accordi di lavoro. Il direttore generale e il procuratore capo europeo devono incontrarsi almeno una volta l’anno.
Cooperazione con Eurojust ed Europol
L’articolo 13 viene adattato per consentire a OLAF, nell’ambito del suo mandato, di cooperare con Eurojust ed Europol e di concludere con esse accordi amministrativi che possono riguardare scambio di informazioni operative, strategiche o tecniche, dati personali, informazioni classificate e relazioni sull’andamento dei lavori.
Comitato di vigilanza e governance interna
L’articolo 15 rafforza il ruolo del comitato di vigilanza nel monitorare l’esecuzione della funzione investigativa, l’indipendenza di OLAF, l’applicazione delle garanzie procedurali e la durata delle indagini. Il comitato può esprimere pareri e raccomandazioni su risorse, priorità e durata delle indagini, ha accesso a informazioni e documentazione anche su casi chiusi o archiviati, e si riunisce almeno 10 volte l’anno. Il suo segretariato è assicurato dalla Commissione, ma agisce in modo indipendente.
Dialogo istituzionale e indirizzo politico
L’articolo 16 prevede un incontro annuale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione con il direttore generale per discutere della politica dell’Ufficio in materia di prevenzione e lotta alle frodi. Il comitato di vigilanza partecipa allo scambio di opinioni e il procuratore capo europeo è invitato; possono intervenire anche Corte dei conti, EPPO, Eurojust ed Europol. La discussione può riguardare priorità strategiche, relazioni del comitato di vigilanza, rapporti con EPPO e autorità nazionali, e l’efficacia complessiva dell’Ufficio.
Nomina e responsabilità del direttore generale
L’articolo 17 ridefinisce la procedura di nomina del direttore generale: invito a candidature almeno 6 mesi prima della scadenza, elenco di idonei predisposto dalla Commissione, shortlist di tre candidati concordata da Parlamento europeo e Consiglio, nomina finale da parte della Commissione. Il direttore generale opera in piena indipendenza e riferisce almeno annualmente sulle indagini, sulle misure adottate e sulle difficoltà incontrate, nonché sull’azione delle autorità coinvolte. È anche tenuto a predisporre una procedura consultiva e di controllo interna, inclusi controlli di legalità, e a emanare orientamenti interni sulle procedure di indagine e sui rapporti con l’EPPO.
Valutazione e possibile revisione futura
Il nuovo articolo 19 prevede che, entro 5 anni dalla data fissata ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939, la Commissione presenti una relazione di valutazione sull’applicazione e sull’impatto del regolamento, con particolare attenzione alla cooperazione OLAF-EPPO e con il parere del comitato di vigilanza. Entro 2 anni da tale relazione, la Commissione può presentare una proposta legislativa per modernizzare ulteriormente la disciplina dell’Ufficio.
Entrata in vigore e applicazione differita di alcune norme
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, le nuove disposizioni sugli articoli 12 quater-12 septies del regolamento OLAF si applicano solo dalla data determinata ai sensi dell’articolo 120, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2017/1939. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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