Regolamento (UE) 2020/2224
Regolamento (UE) 2020/2224 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 recante norme comuni atte a garantire i collegamenti di base per il trasporto di merci e di passeggeri su strada dopo la fine del periodo di transizione di cui all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce un regime emergenziale e temporaneo per evitare gravi perturbazioni nei collegamenti stradali tra Unione e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione dell’accordo di recesso. Consente, a condizioni determinate, il trasporto di merci su strada e taluni servizi di autobus da parte di operatori britannici, subordinando tali diritti all’equivalenza dei diritti riconosciuti dal Regno Unito agli operatori dell’Unione e al rispetto di condizioni di concorrenza leale. Prevede inoltre un monitoraggio della Commissione e poteri delegati per sospendere o limitare i diritti in caso di mancata equivalenza o di distorsioni concorrenziali. Il regime è strettamente limitato nel tempo e pensato come soluzione ponte in attesa di un accordo internazionale più stabile o dell’operatività del protocollo Interbus.
Misure temporanee per garantire collegamenti di base nel trasporto su strada di merci e di passeggeri tra Unione europea e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione Brexit.
Ambito di applicazione
Si applica ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito e agli operatori di servizi di autobus del Regno Unito, nonché, in via collegata, agli operatori dell’Unione che si avvalgono dei diritti riconosciuti dal Regno Unito ai fini dell’equivalenza. Riguarda i trasporti internazionali di merci su strada e i servizi regolari e regolari specializzati di trasporto passeggeri con autobus tra l’Unione e il Regno Unito, inclusi taluni transiti attraverso Stati membri o paesi terzi e, per il passeggeri, specifiche operazioni nella regione di frontiera dell’Irlanda tra Irlanda e Irlanda del Nord. È esclusa Gibilterra, che non rientra nell’ambito territoriale del regolamento. Il regolamento opera solo per il periodo transitorio post-Brexit e cessa comunque di applicarsi il 30 giugno 2021, salvo cessazione anticipata per l’entrata in vigore o l’applicazione provvisoria di un accordo internazionale UE-Regno Unito sul trasporto su strada; per i servizi regolari e regolari specializzati di autobus cessa inoltre al momento dell’entrata in vigore del protocollo dell’accordo Interbus, con eccezione delle regole specifiche per la regione di frontiera irlandese.
Misure temporanee per i collegamenti di base nel trasporto su strada UE-Regno Unito
Il regolamento nasce nel contesto della fine del periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso del Regno Unito, con l’obiettivo di evitare gravi perturbazioni nei collegamenti stradali di merci e passeggeri tra le due sponde. I considerando evidenziano che, in assenza di un nuovo accordo, verrebbero meno i diritti di accesso al mercato previsti dai regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009, e che gli strumenti alternativi disponibili (CEMT e Interbus) non sarebbero sufficienti a coprire l’intero fabbisogno del traffico UE-Regno Unito.
Ambito territoriale e temporale
Il regolamento si applica ai trasporti tra Unione e Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso. Non si applica a Gibilterra, espressamente esclusa dall’ambito territoriale. La disciplina è provvisoria: entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applica solo dal momento in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito, salvo che sia già operativo un accordo internazionale UE-Regno Unito sul trasporto su strada. In ogni caso, la sua durata massima è fissata al 30 giugno 2021.
Trasporti di merci su strada
L’articolo 3 consente ai trasportatori di merci su strada del Regno Unito di effettuare i trasporti consentiti di merci alle condizioni del regolamento. Sono inoltre indicate alcune operazioni che possono essere svolte senza licenza del Regno Unito: servizi postali in regime di servizio universale, trasporto di veicoli danneggiati o da riparare, trasporti con veicoli fino a 3,5 tonnellate, trasporto di medicinali e materiali per cure urgenti, nonché taluni trasporti per conto proprio svolti come attività accessoria dell’impresa, a condizione che ricorrano i requisiti su proprietà o disponibilità dei veicoli, impiego del personale e destinazione aziendale delle merci.
Servizi di autobus e disciplina speciale per l’Irlanda
L’articolo 4 autorizza gli operatori di servizi di autobus del Regno Unito a svolgere servizi regolari e regolari specializzati di trasporto passeggeri, purché siano in possesso di un’autorizzazione rilasciata prima della data di applicazione del regolamento ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/2009. Le autorizzazioni già valide possono essere utilizzate fino al 30 giugno 2021 se rinnovate alle stesse condizioni o modificate solo per fermate, tariffe o orario. È prevista una deroga per operatori non commerciali o senza fini di lucro che svolgono il trasporto come attività accessoria, se dispongono di un’autorizzazione nazionale preesistente. Il regolamento tutela inoltre i collegamenti transfrontalieri nella regione di frontiera dell’Irlanda, consentendo l’imbarco e lo sbarco di passeggeri tra Irlanda e Irlanda del Nord nell’ambito dei servizi internazionali regolari e regolari specializzati.
Condizioni di esercizio: norme sociali, tecniche e diritti dei passeggeri
L’articolo 6 impone che, in tutti i trasporti consentiti, siano rispettate le principali discipline UE in materia di lavoro, sicurezza e condizioni operative: orario di lavoro dei lavoratori mobili, tempi di guida e riposo, tachigrafi, qualificazione e formazione dei conducenti, dimensioni e pesi dei veicoli, limitatori di velocità, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, distacco dei lavoratori e diritti dei passeggeri negli autobus. La misura, quindi, non deroga agli standard sostanziali di sicurezza e tutela sociale del settore.
Equivalenza dei diritti e poteri correttivi della Commissione
Il regolamento è costruito sul principio di reciprocità/equivalenza. La Commissione deve monitorare i diritti riconosciuti dal Regno Unito agli operatori dell’Unione e può reagire con atti delegati se tali diritti non sono equivalenti o non sono disponibili a tutti gli operatori UE. In tal caso può sospendere l’applicazione delle principali autorizzazioni concesse agli operatori britannici, limitarne capacità o numero di viaggi, oppure imporre restrizioni operative relative ai veicoli o alle condizioni di circolazione.
Concorrenza leale e contrasto a distorsioni
Un secondo presidio riguarda la concorrenza leale. La Commissione deve vigilare sulle condizioni concorrenziali tra operatori UE e britannici e può intervenire se il Regno Unito concede sovvenzioni, non applica o non istituisce un diritto della concorrenza effettivo, non mantiene un’autorità indipendente di enforcement, applica regole meno rigorose su lavoro, sicurezza o ambiente, disciplina meno stringente su licenze o qualifiche, si discosta dalle regole UE su pedaggi e tassazione, oppure adotta pratiche discriminatorie. Anche qui gli atti delegati possono sospendere diritti, ridurre la capacità o imporre restrizioni operative, se le condizioni per gli operatori UE diventano sensibilmente meno favorevoli o economicamente insostenibili.
Estensione coordinata delle regole UE agli operatori dell’Unione
Per evitare asimmetrie, l’articolo 9 estende temporaneamente il campo di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1072/2009 e n. 1073/2009 alla parte di percorso svolta nel territorio dello Stato membro di carico o scarico, rispettivamente di imbarco o sbarco, quando l’operatore dell’Unione esercita diritti equivalenti riconosciuti dal Regno Unito. La disposizione consente così agli operatori dell’Unione di effettuare operazioni di paese terzo da o verso il Regno Unito in condizioni coerenti con quelle accordate agli operatori britannici.
Cooperazione amministrativa e atti delegati
Gli Stati membri devono cooperare con le autorità del Regno Unito per l’attuazione del regolamento e trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per il monitoraggio di equivalenza e concorrenza. La delega alla Commissione per adottare atti correttivi è limitata fino al 30 giugno 2021 e deve essere esercitata previa consultazione degli esperti degli Stati membri, in linea con l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio".
Cessazione dell’efficacia
Il regolamento è pensato come soluzione di emergenza e non come assetto stabile. Cessa comunque il 30 giugno 2021 e, per i servizi di autobus, cessa prima se entra in vigore il protocollo dell’accordo Interbus per i servizi regolari e regolari specializzati, con mantenimento della disciplina speciale per la regione di frontiera irlandese.
Disposizioni principali
Ambito e finalità temporanea
L’articolo 1 istituisce misure temporanee per disciplinare il trasporto di merci su strada e la fornitura di servizi regolari e regolari specializzati di trasporto passeggeri effettuati con autobus tra l’Unione e il Regno Unito dopo la fine del periodo di transizione di cui all’articolo 126 dell’accordo di recesso.
Definizioni rilevanti
L’articolo 2 definisce, tra l’altro, veicolo, autobus, trasporti consentiti di merci, trasporti consentiti di passeggeri effettuati con autobus, regione di frontiera dell’Irlanda, trasportatore di merci su strada dell’Unione e del Regno Unito, operatore di servizi di autobus dell’Unione e del Regno Unito, diritto della concorrenza, sovvenzione, autorità indipendente garante della concorrenza, pratica discriminatoria e territorio dell’Unione. Le definizioni delimitano con precisione i veicoli, i titoli abilitativi richiesti e le nozioni economico-regolatorie rilevanti per il controllo di equivalenza e concorrenza.
Trasporti di merci consentiti per gli operatori del Regno Unito
L’articolo 3 autorizza i trasportatori di merci su strada del Regno Unito a effettuare trasporti consentiti di merci alle condizioni del regolamento. Sono inoltre previste attività di trasporto esenti da licenza del Regno Unito per specifiche categorie: trasporti postali in regime di servizio universale, veicoli danneggiati o da riparare, merci con veicoli fino a 3,5 tonnellate, medicinali e materiali per cure urgenti, nonché taluni trasporti di merci a carattere accessorio dell’impresa che rispettino i requisiti su proprietà/uso dei beni, personale e veicoli.
Servizi di autobus consentiti e requisiti autorizzativi
L’articolo 4 consente agli operatori di servizi di autobus del Regno Unito di effettuare servizi regolari e regolari specializzati. In linea generale tali operatori devono essere titolari di un’autorizzazione rilasciata prima della data di applicazione del regolamento ai sensi degli articoli 6-11 del regolamento (CE) n. 1073/2009; le autorizzazioni possono continuare a essere utilizzate se rinnovate o modificate solo per fermate, tariffe o orario e comunque non oltre il 30 giugno 2021. Sono previste anche deroghe per operatori senza fini di lucro o commerciali che svolgono trasporto accessorio, purché rispettino condizioni su proprietà o leasing dei veicoli e dispongano di un’autorizzazione nazionale preesistente. Il comma 5 chiarisce che il cambio di modo di trasporto o di veicolo non incide sull’applicazione del regolamento.
Divieto di accordi bilaterali nazionali
L’articolo 5 vieta agli Stati membri di negoziare o concludere accordi o intese bilaterali con il Regno Unito sulle materie coperte dal regolamento e vieta di attribuire ai trasportatori britannici diritti diversi da quelli previsti dal regolamento, salvo le intese multilaterali esistenti.
Prescrizioni sociali, tecniche e di tutela dei passeggeri
L’articolo 6 impone che, nell’ambito dei trasporti consentiti, siano rispettate le norme UE e nazionali richiamate in materia di orario di lavoro dei lavoratori mobili, tempi di guida e riposo, tachigrafi, qualificazione e formazione dei conducenti, dimensioni e pesi dei veicoli, limitatori di velocità, cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta per bambini, distacco dei lavoratori e diritti dei passeggeri nel trasporto in autobus.
Monitoraggio dell’equivalenza dei diritti
L’articolo 7 affida alla Commissione il monitoraggio dei diritti che il Regno Unito riconosce agli operatori dell’Unione e delle condizioni del loro esercizio. Se tali diritti non sono equivalenti, de iure o de facto, o non sono ugualmente disponibili per tutti gli operatori dell’Unione, la Commissione adotta senza indugio atti delegati per sospendere l’articolo 3 o l’articolo 4, paragrafi 1-4, oppure per limitare capacità ammissibile, numero di viaggi o imporre restrizioni operative.
Concorrenza leale e contrasto alle distorsioni
L’articolo 8 prevede un monitoraggio delle condizioni concorrenziali tra operatori dell’Unione e del Regno Unito. In presenza di sovvenzioni britanniche, assenza o ineffettività del diritto della concorrenza, mancata indipendenza dell’autorità garante, norme meno rigorose su lavoro/sicurezza/ambiente, licenze, qualificazione dei conducenti, pedaggi e tassazione, o pratiche discriminatorie, la Commissione può adottare atti delegati per sospendere diritti, limitare capacità o viaggi, oppure imporre restrizioni operative, se le condizioni diventano sensibilmente meno favorevoli per gli operatori dell’Unione.
Estensione temporanea dei regolamenti 1072/2009 e 1073/2009
L’articolo 9 stabilisce che, quando un operatore dell’Unione esercita diritti equivalenti riconosciuti dal Regno Unito, il regolamento (CE) n. 1072/2009 si applica anche alla parte del percorso svolta nello Stato membro di carico o scarico, mentre il regolamento (CE) n. 1073/2009 si applica alla parte del percorso svolta nello Stato membro di imbarco o sbarco. La norma mira a garantire parità di trattamento per operazioni di paese terzo da o verso il Regno Unito.
Cooperazione tra autorità
L’articolo 10 impone alle autorità competenti degli Stati membri di consultare e cooperare con le autorità del Regno Unito nella misura necessaria per l’attuazione del regolamento e di trasmettere alla Commissione, su richiesta, le informazioni pertinenti per l’applicazione degli articoli 7 e 8.
Atti delegati, consultazione e durata della delega
L’articolo 11 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati ai sensi degli articoli 7, paragrafo 2, e 8, paragrafo 2, fino al 30 giugno 2021. Prima dell’adozione la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro; i delegati devono essere notificati contemporaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.
Entrata in vigore, decorrenza e cessazione
L’articolo 12 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’applicazione decorre dal giorno successivo a quello in cui il diritto dell’Unione cessa di applicarsi al Regno Unito ai sensi degli articoli 126 e 127 dell’accordo di recesso, salvo entrata in vigore o applicazione provvisoria di un accordo internazionale UE-Regno Unito sul trasporto su strada. Il regolamento cessa comunque il 30 giugno 2021. Per i servizi di autobus, salvo la deroga per la regione di frontiera irlandese, le disposizioni cessano anche prima, dalla data di entrata in vigore del protocollo dell’accordo Interbus per i servizi regolari e regolari specializzati.
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