Sentenza n. 2077/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza - della sentenza n. 153/2023 emessa dal Tribunale Ordinario di Pavia, Sezione Lavoro, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 1396/2022, pubblicata in data 18/04/2023, notificata il 02/07/2023, non impugnata nei termini e passata in giudicato, con cui il Tribunale: «accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la carta docente per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per l'importo di euro 500,00 annui e condanna l’Amministrazione convenuta a mettere a disposizione della parte detta carta docente (o altro equipollente) per poterne fruire nel rispetto dei vincoli di legge (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Pavia che aveva riconosciuto il diritto alla Carta docente per sei anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza ex art. 114 c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario di Pavia, Sezione Lavoro, n. 153/2023. La sentenza aveva accertato il diritto della docente a ottenere la Carta docente, o altro strumento equipollente, per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per euro 500,00 annui, e aveva condannato l'Amministrazione a porre tale beneficio a disposizione dell'interessata. La ricorrente ha chiesto l'esecuzione del giudicato mediante l'accredito dell'importo complessivo di euro 3.000,00, detratto quanto eventualmente già pagato. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare o documentare l'integrale esecuzione. Il TAR ha verificato la procedibilità del ricorso, rilevando il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ritenuto comprovata la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato e ha rilevato che l'Amministrazione, pur costituita, non aveva dimostrato l'avvenuta integrale esecuzione. Ha ordinato al Ministero di accreditare alla ricorrente, entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza, gli importi dovuti, pari a euro 3.000,00 salvo detrazione dei pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che il commissario assuma le funzioni su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni alla determinazione dell'importo residuo e agli atti necessari all'esecuzione. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il ricorso per l'ottemperanza; il TAR lo ha utilizzato per dichiarare l'inottemperanza al giudicato e ordinare all'Amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina preventiva del commissario ad acta.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato il decorso ai fini della procedibilità del ricorso.
art. 2233, comma 2, c.c.
È richiamato quale criterio di adeguatezza nella liquidazione delle spese legali, tenuto conto della limitata attività difensiva concretamente svolta.
Massime di principio
- Il ricorso per ottemperanza nei confronti di un'amministrazione è procedibile quando, dopo la notificazione della sentenza avente valore di titolo esecutivo, sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- In sede di ottemperanza, l'Amministrazione deve dimostrare l'integrale esecuzione del giudicato; la mera costituzione in giudizio, non accompagnata dalla prova dell'adempimento, non è sufficiente a contrastare la domanda del creditore.
- Quando il giudicato riconosce una somma determinabile e l'Amministrazione non ne contesta la spettanza né dimostra pagamenti integrali, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'accredito dell'importo dovuto, con detrazione dei pagamenti eventualmente effettuati nelle more.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'ulteriore inerzia dell'Amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per adempiere.
- L'attività commissariale affidata a un dipendente pubblico già preposto alla gestione della spesa pubblica e rientrante nei suoi compiti istituzionali non comporta, per ciò solo, il riconoscimento di un compenso aggiuntivo.
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