Ordinanza n. 409/2026 - Palermo, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti e pareri relativi alla Valutazione di Incidenza Ambientale e all'approvazione di interventi PNRR per un dissalatore e reti idriche nell'isola di Marettimo, nonché silenzio del Comune di Favignana su istanze di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il decreto assessoriale regionale che ha concluso con esito favorevole, con prescrizioni, la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale di livello II relativa a un programma PNRR per la realizzazione di un impianto di dissalazione e di reti idriche nell'isola di Marettimo. Sono stati inoltre contestati il parere della Commissione Tecnica Specialistica, il verbale di audizione, gli atti delle conferenze di servizi, i pareri della Soprintendenza, dell'Area Marina Protetta, dell'ARPA, dell'ASP e del Corpo forestale, i verbali di verifica e i pareri tecnici del RUP, le delibere comunali di approvazione dei PFTE, gli atti di finanziamento PNRR e ogni atto presupposto o consequenziale. Il ricorso comprendeva anche una domanda ex art. 116 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dal Comune sulle istanze di accesso agli atti presentate nell'aprile 2026. Nella fase cautelare i ricorrenti hanno prospettato un pregiudizio derivante dagli interventi sotto il profilo economico, ambientale e paesaggistico.
La decisione
La domanda cautelare di sospensione è stata respinta. Il TAR ha ritenuto insussistente un pregiudizio grave e irreparabile, osservando che il danno prospettato aveva natura puramente economica e che i ricorrenti erano privi di legittimazione attiva rispetto al danno ambientale e paesaggistico dedotto. Le molteplici questioni di legittimità sollevate non sono state oggetto di una sommaria delibazione, poiché richiedono l'approfondimento proprio della fase di merito, anche considerando il finanziamento PNRR degli interventi. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 3 dicembre 2026. Quanto alla domanda di accesso, il TAR ha rinviato la trattazione ex art. 116 c.p.a. alla camera di consiglio del 25 settembre 2026 e ha onerato i ricorrenti di specificare per quali atti permanga l'interesse, alla luce della documentazione acquisita successivamente alla proposizione delle istanze. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto per le amministrazioni non costituite.
Norme richiamate
art. 5 d.P.R. 357/1997
Valutazione di Incidenza Ambientale, Livello II - Valutazione appropriata
La procedura di valutazione di incidenza ambientale relativa agli interventi è stata conclusa con parere motivato favorevole, con prescrizioni.
art. 158-bis d.lgs. 152/2006
È richiamato quale base normativa delle conferenze di servizi concluse con l'approvazione dei progetti.
art. 146 d.lgs. 42/2004
È richiamato quale fondamento del parere favorevole con condizioni della Soprintendenza.
art. 19 l. 394/1991
È richiamato quale base dell'autorizzazione rilasciata dall'Area Marina Protetta.
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, esaminata dal TAR e respinta per insussistenza del pregiudizio grave e irreparabile.
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito in materia di accesso; la relativa domanda è stata rinviata a successiva camera di consiglio, con onere di precisazione dell'interesse residuo.
Massime di principio
- In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia di atti amministrativi richiede la ravvisabilità di un pregiudizio grave e irreparabile; un pregiudizio qualificato come puramente economico non è, di per sé, sufficiente a giustificare la misura cautelare.
- La carenza di legittimazione attiva rispetto alla tutela di interessi ambientali e paesaggistici impedisce al ricorrente di fondare su tali interessi la domanda cautelare.
- Quando il ricorso prospetta molteplici questioni che non si prestano a una sommaria delibazione, il giudice può riservarne l'approfondimento alla fase di merito, senza anticipare in sede cautelare la valutazione definitiva sulla legittimità degli atti impugnati.
- Nel giudizio sull'accesso, qualora dopo la proposizione dell'istanza o del ricorso sia stata acquisita ulteriore documentazione, il giudice può richiedere al ricorrente di precisare per quali atti permanga un interesse concreto e attuale prima di decidere la domanda ex art. 116 c.p.a.
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