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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15685/2026 del 30/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la condanna per il reato previsto dall'art. 256 d.lgs. n. 152/2006: si sosteneva che la cessione del veicolo KASSBOHRE SETRA per la "demolizione" fosse un atto di natura occasionale (un unico episodio di rottamazione) e non gestione di rifiuti riconducibile all'impresa; si censurava inoltre la motivazione circa la sussistenza dell'elemento soggettivo (colpa/culpa in eligendo) e si lamentava l'omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis cod. pen.). Il ricorso articolava quattro motivi: 1) erronea applicazione della norma perché condotta occasionale; 2) vizio di motivazione sulla natura occasionale e responsabilità del produttore del rifiuto; 3) violazione di legge e carenza di motivazione sull'elemento psicologico; 4) omessa valutazione della particolare tenuità del fatto.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. I primi tre motivi sono stati ritenuti generici e non confrontati adeguatamente con la motivazione del Tribunale: la sentenza di merito aveva infatti accertato che il veicolo proveniva dall'attività d'impresa (VALENTI BUS sas), era stato consegnato a un terzo (MAIMONE) privo di autorizzazioni, il terzo stava smontando l'autobus su area non impermeabilizzata con fuoriuscita di liquidi e danno ambientale; ciò ha portato a ritenere configurabile la responsabilità dell'imputato per violazione degli obblighi di controllo (culpa in eligendo). Quanto al quarto motivo, la Corte ha escluso la particolare tenuità del fatto anche in assenza di un espresso rigetto formale: la motivazione del Tribunale conteneva infatti elementi idonei a escludere la tenuità (la grande consistenza del rifiuto: un autobus, il danno ambientale provocato dallo sversamento e la misura della sanzione non corrispondente al minimo edittale). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 256

    La norma incrimina la gestione illecita di rifiuti; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie quando il veicolo, proveniente dall'attività d'impresa, viene consegnato a soggetto non autorizzato per demolizione/smaltimento, configurando gestione illecita e responsabilità del produttore/cedente

  • codice penale, art. 131-bis

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere ritenuta implicitamente esclusa se la struttura argomentativa della sentenza di merito richiama elementi che escludono, anche su profili diversi, la valutazione di tenuità; nel caso specifico la consistenza del rifiuto e il danno ambientale sono stati considerati incompatibili con la tenuità

  • Principio giurisprudenziale della "culpa in eligendo"

    Per la gestione dei rifiuti, chi affida rifiuti a terzi deve verificarne le autorizzazioni e competenze; la mancata verifica legittima l'affermazione della responsabilità penale per colpa nell'aver scelto il soggetto incaricato (culpa in eligendo), applicato nel caso in cui Valenti affidò il veicolo a soggetto non autorizzato

Massime di principio

  • La cessione di rifiuti provenienti da attività d'impresa (anche se un atto unico) può configurare gestione illecita se il bene è consistente (es. un autobus) e viene affidato a soggetti privi di autorizzazioni: la occasionalità non basta a escludere l'incriminazione
  • Chi affida rifiuti a terzi ha l'obbligo di accertare le autorizzazioni e le competenze del destinatario; la mancata verifica può integrare responsabilità per "culpa in eligendo"
  • La richiesta di applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può considerarsi implicitamente respinta quando la sentenza di merito contiene argomentazioni che, nel complesso, escludono la configurabilità della tenuità (es. grande entità del rifiuto, danno ambientale, sanzione non minima)
  • La presenza di danno ambientale e le modalità di smaltimento (es.: operazioni su area non impermeabilizzata con fuoriuscita di liquidi) aggravano la valutazione della gravità del fatto e rendono meno probabile il riconoscimento di attenuanti legate alla tenuità
  • In impugnazioni per vizio di motivazione, è essenziale confrontare puntualmente i censure col contenuto motivazionale della sentenza di merito: censure generiche o non specificamente riferite alla motivazione rischiano l'inammissibilità o il rigetto

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