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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7930/2022 del 04/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cod. proc. pen., con doglianza principale circa l'erronea qualificazione giuridica del fatto e la violazione dell'art. 129 cod. proc. pen. L'imputato deduce che il reato di tentato omicidio non avrebbe dovuto essere ritenuto perché le sue dichiarazioni spontanee, che avrebbero dimostrato l'intento omicida, sarebbero inutilizzabili in quanto non verbalizzate (richiamo all'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi: il ricorso contro una sentenza di applicazione della pena non rientra nei casi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; la censura sulla qualificazione giuridica è ammissibile in cassazione solo se si tratta di errore manifesto, non ravvisato nel testo del provvedimento impugnato; il ricorrente non ha dimostrato un errore manifesto ma ha sollevato questioni processuali inammissibili perché rinunciate con l'accordo sulla pena; le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee non potevano essere efficacemente dedotte nel giudizio di legittimità avendo l'imputato accettato l'applicazione della pena. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Disciplina della procedura di applicazione della pena su richiesta delle parti; la sentenza impugnata è una pronuncia di questo tipo.

  • art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Limita la possibilità di ricorso per cassazione avverso le sentenze di applicazione della pena alle sole ipotesi tassative, prevedendo che la censura sulla qualificazione del fatto sia ammessa solo per errori manifesti.

  • art. 129 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente in relazione al presunto obbligo di proscioglimento per l'ipotesi di tentato omicidio; la Corte ha ritenuto la censura inammissibile nel contesto dell'accordo sulla pena.

  • art. 350, comma 7, cod. proc. pen.

    Regola la verbalizzazione delle dichiarazioni rese dall'imputato; il ricorrente ha lamentato l'inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee non verbalizzate, ma la Corte ha ritenuto la questione inammissibile nel giudizio di legittimità dopo l'accordo sulla pena.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, nei casi di ricorso manifestamente infondato o inammissibile per colpa, il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha disposto il pagamento di 3.000 euro.

  • Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018 (Maugeri, Rv. 272619) - giurisprudenza

    Principio di diritto secondo cui l'errore di qualificazione del fatto deducibile in cassazione contro sentenze di applicazione della pena deve essere manifesto; errori valutativi non evidenti dal testo sono inammissibili.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 2000 - giurisprudenza

    Richiamata in relazione alla valutazione della colpa che giustifica o meno l'applicazione della sanzione alla Cassa delle ammende; in mancanza di elementi che escludano la colpa, la somma è stata irrogata.

Massime di principio

  • I ricorsi in Cassazione avverso sentenze di applicazione della pena su richiesta delle parti sono fortemente limitati: possono impugnarsi solo i vizi espressamente consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, e, quanto alla qualificazione giuridica, solo per errori manifesti facilmente riscontrabili nel testo della sentenza.
  • La scelta di accettare un accordo sulla pena ha effetto dispositivo: la parte rinuncia a far valere molte questioni che sarebbero altrimenti rilevabili, comprese alcune nullità o questioni di utilizzabilità degli atti, rendendole inammissibili in Cassazione.
  • Le doglianze generiche o puramente valutative (non corredate dalla dimostrazione di un errore manifesto) sono probabilmente inammissibili contro pronunce di patteggiamento.
  • La contestazione dell'utilizzabilità di dichiarazioni spontanee deve essere sollevata tempestivamente nel processo e non può essere facilmente riqualificata in Cassazione dopo una rinuncia derivante dall'accordo sulla pena.
  • Il ricorso in Cassazione in casi manifestamente infondati o inammissibili può comportare la condanna al pagamento delle spese e l'obbligo di versare una somma alla Cassa delle ammende; quindi valutare attentamente la fondatezza e l'ammissibilità prima di proporre il gravame.

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