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Legge

L.R. FVG 42/2017

Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.

Normativa regionaleL.R. FVG 42/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Friuli Venezia Giulia la gestione integrata delle risorse ittiche nelle acque interne, istituendo l’ETPI, il piano di gestione ittica, le regole per pesca sportiva, professionale, gare, immissioni, vigilanza e sanzioni. Prevede transitori iniziali, ma oggi è in gran parte superata da regolamenti e modifiche successive e contiene norme esplicitamente abrogate o riferite a periodi conclusi.

Gestione delle risorse ittiche nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia

Gestione delle risorse ittiche nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia

La legge organizza in modo unitario la disciplina regionale della pesca e della tutela della fauna ittica nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia. Definisce competenze, strumenti di pianificazione, regole per pesca sportiva e professionale, autorizzazioni, collaborazioni con volontariato, vigilanza, sanzioni e disposizioni transitorie.

Finalità e principi generali

La Regione disciplina la gestione integrata delle risorse ittiche perseguendo la tutela e l’incremento del patrimonio ittico, la conservazione degli ambienti acquatici, lo sviluppo sostenibile della pesca e la valorizzazione turistica collegata alla pesca sportiva. La gestione delle acque interne è impostata in forma diretta regionale; è però possibile avvalersi, entro certi limiti, di associazioni e organizzazioni di volontariato per attività integrative e di supporto.

Ambito territoriale e definizioni

La disciplina si applica alle acque interne del Friuli Venezia Giulia individuate dalla cartografia approvata dalla Giunta regionale. Restano escluse le acque ricadenti nella conterminazione della laguna di Marano-Grado, salvo gli attrezzi fissi già esistenti impiegati per la pesca professionale. Le disposizioni si applicano anche nei siti Rete Natura 2000 e nelle aree protette solo se compatibili con piani di gestione e misure di conservazione. La legge chiarisce inoltre nozioni rilevanti come acque interne, pesca sportiva e professionale, fauna ittica, no-kill, immissione, recupero, attrezzi e strumenti di pesca, impianti ittici regionali e guida professionale di pesca.

Assetto istituzionale e ETPI

L’Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), subentrato all’Ente tutela pesca, è l’ente funzionale regionale preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. Ha personalità giuridica pubblica, autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile, sede a Udine e possibile articolazione periferica. La Regione esercita funzioni di indirizzo, vigilanza e controllo, nomina gli organi e approva gli atti principali soggetti a controllo.

Organi dell’ETPI e loro funzioni

Gli organi dell’ETPI sono il Direttore generale, il Comitato ittico e il Revisore unico dei conti. Il Direttore generale rappresenta legalmente l’Ente, adotta bilancio, regolamento di funzionamento, atti organizzativi e contratti, dirige la struttura e nomina le commissioni d’esame. Il Comitato ittico è organo consultivo a composizione mista istituzionale e rappresentativa, con mandato quinquennale. Il Revisore unico controlla contabilità, bilanci e cassa, riferendo eventuali irregolarità gravi alla Giunta regionale.

Competenze principali dell’ETPI

L’ETPI svolge le funzioni operative centrali della legge: tutela e incremento della fauna ittica, monitoraggi ambientali e ittici, rilascio di licenze e autorizzazioni, gestione delle immissioni, gestione degli impianti ittici regionali, prescrizioni per interventi in alveo, recuperi di fauna ittica, attività di ricerca e divulgazione, vigilanza anche tramite volontari e irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge. Il personale impegnato sul territorio deve essere fornito di vestiario idoneo alla riconoscibilità.

Collaborazione con associazioni, volontariato e vigilanza volontaria

La legge valorizza la collaborazione con società sportive, associazioni e organizzazioni di volontariato operanti nella pesca sportiva e nella tutela degli ambienti acquatici. L’ETPI tiene un elenco dei soggetti collaboratori e può stipulare convenzioni per servizi di salvaguardia della fauna ittica, gestione di impianti, immissioni, raccolta dati, attività didattiche e manutenzione della segnaletica dei regimi di pesca. In attesa delle convenzioni, può avvalersi di operatori ittici volontari selezionati e formati dall’Ente, con rimborso delle spese sostenute. Le guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica sono nominate e coordinate dall’ETPI, che ne tiene l’elenco e garantisce copertura assicurativa.

Pianificazione e programmazione

Il piano di gestione ittica è lo strumento tecnico di indirizzo per le politiche regionali. Definisce obiettivi di tutela della biodiversità, conservazione della fauna e gestione del prelievo; ricognisce le conoscenze disponibili; stabilisce criteri per il potenziale prelievo, per le limitazioni di pesca, per il no-kill, per le aree di divieto, per i campi di gara, per le immissioni, per i monitoraggi e per la suddivisione del territorio in bacini e settori. Può contenere piani specifici per specie di particolare interesse e specie esotiche invasive. È soggetto a VAS, adottato in via preliminare e definitiva dal Direttore generale e approvato dalla Giunta regionale; va aggiornato ogni cinque anni.

Bacini, settori e regolamenti attuativi

Il territorio regionale è suddiviso in bacini di gestione correlati a uno o più bacini idrografici e, al loro interno, in settori che costituiscono l’unità minima di gestione e monitoraggio. Molte regole operative sono demandate al regolamento regionale di attuazione, che disciplina in particolare bacini e settori, pesca sportiva e professionale, laghetti privati, concessioni per piscicoltura, catture per studio o salvaguardia, gare, immissioni, vigilanza ittica volontaria e sospensione della licenza professionale.

Programma delle immissioni e impianti ittici

Ogni anno il Direttore generale approva il programma delle immissioni, che indica acque interessate, specie, quantità e taglie, e contiene anche una relazione sull’andamento delle immissioni e linee guida per il biennio successivo. Le immissioni e la gestione degli impianti ittici regionali devono essere coerenti con piano di gestione ittica, regolamento, programma annuale e linee guida regionali di modernizzazione. L’ETPI gestisce gli impianti anche con il supporto del volontariato.

Disciplina della pesca sportiva

La pesca sportiva è organizzata per regimi di pesca definiti dal regolamento, con regole su periodi consentiti, giornate di pesca, quantità massime, taglie, esche, pasturazione, attrezzi e ulteriori divieti o limitazioni. In generale non possono superarsi 16 giornate al mese e il limite giornaliero di catture è di 5 kg, salvo singola cattura eccedente. È vietata la pesca subacquea. Il regolamento può imporre che nella stessa giornata il pescatore operi in uno solo o in alcuni regimi specifici.

Requisiti per la pesca sportiva e licenze

Per pescare tutto l’anno è necessario pagare il canone annuale e ottenere la licenza di pesca sportiva; per pescare in periodi limitati è richiesto il canone infra-annuale. Il canone infra-annuale consente una giornata di pesca ripetibile fino a dieci volte l’anno e una giornata dedicata al no-kill ripetibile per altre sei volte l’anno. La licenza è rilasciata dopo esame, ha durata illimitata e riporta un codice univoco. Sono previsti documenti per le registrazioni, da compilare e conservare durante l’attività, e l’ETPI tiene l’elenco dei pescatori sportivi con le sanzioni accertate.

Esenzioni, minori, persone con disabilità e guida professionale

Talune attività non sono soggette alla disciplina ordinaria della pesca sportiva: pesca nei laghetti autorizzati, gare autorizzate, catture per studio o salvaguardia, attività istituzionali di personale ETPI e regionale, e attività di piscicoltura. I minori di 14 anni possono pescare solo accompagnati da un maggiorenne abilitato; analogo regime di accompagnamento è previsto per persone con disabilità in possesso di certificazione. La guida professionale di pesca, nell’esercizio dell’attività, non è soggetta al numero massimo di giornate e non deve compilare il proprio documento per le registrazioni, che resta però obbligatorio per i pescatori accompagnati.

Pesca sportiva nei laghetti privati

La gestione privata della pesca sportiva in specchi d’acqua su fondi privati o pubblici è subordinata ad autorizzazione dell’ETPI. In tale ipotesi non si applicano le ordinarie regole sulla pesca sportiva e l’attività può essere a pagamento. L’autorizzazione individua superficie, durata, specie immesse, prescrizioni per specie di interesse o invasive, accorgimenti per evitare migrazioni verso il reticolo idrografico esterno e modalità per dimostrare la provenienza degli esemplari catturati. È vietato trasferire altrove esemplari ancora in vita, salvo trasferimenti tra impianti autorizzati.

Pesca professionale

La pesca professionale è consentita solo nelle zone e nei periodi individuati dal regolamento e con attrezzi descritti dal regolamento stesso, che non devono consentire pesca in movimento, danneggiare l’ambiente acquatico o impedire la selezione delle specie. Gli attrezzi non possono creare sbarramenti o intralciare opere idrauliche e impianti. L’esercizio richiede iscrizione al registro imprese con codice ATECO adeguato, licenza rilasciata dall’ETPI e, se presente, iscrizione e identificazione dell’imbarcazione. La licenza dura cinque anni ed è accompagnata dal documento per le registrazioni. Sono previsti elenchi regionali dei pescatori professionali e delle imbarcazioni.

Concessioni di acque pubbliche e piscicoltura

L’ETPI rilascia concessioni di acque pubbliche per impianti di piscicoltura alimentati da acque sorgive, compresi alcuni specchi d’acqua usati anche come laghetti per pesca sportiva privata. La concessione definisce il canone annuale, nel rispetto dei criteri fissati dal Direttore generale previo parere del Comitato ittico. Per i laghetti autorizzati la concessione è rilasciata d’ufficio insieme all’autorizzazione alla gestione privata della pesca sportiva.

Catture per studio o salvaguardia e uso dell’elettrostorditore

La cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia richiede autorizzazione dell’ETPI; questa può includere l’uso dell’elettrostorditore o di apparecchi elettrici con caratteristiche idonee alla tutela della fauna ittica. Il personale ETPI, regionale e ARPA è esentato dall’autorizzazione quando opera nell’ambito delle proprie funzioni. In ogni caso l’elettrostorditore può essere usato solo da chi ha superato un corso organizzato o riconosciuto dall’ETPI.

Gare di pesca

Le gare di pesca sono consentite dal 1° febbraio al 31 dicembre nei campi di gara individuati dal regolamento e richiedono autorizzazione. La domanda va presentata almeno 60 giorni prima; il procedimento si conclude in 30 giorni. In presenza di più domande, hanno priorità le gare a partecipazione libera rispetto alle sociali, e le prove di qualificazione/finali rispetto a tutte le altre; a parità di tipologia vale l’ordine cronologico. L’ETPI aggiorna il calendario delle gare pubblicato sul sito. La partecipazione alle gare non richiede i requisiti ordinari della pesca sportiva.

Immissioni di fauna ittica

Le immissioni possono essere finalizzate al ripopolamento, al recupero di fauna ittica o alla pesca sportiva. Quelle a scopo di ripopolamento sono ammesse per conservazione della biodiversità, compensazione della riproduzione naturale carente o correzione di squilibri; l’autorizzazione può essere rilasciata solo a enti pubblici, mentre le organizzazioni di volontariato operano senza autorizzazione nell’ambito delle convenzioni. Le immissioni di fauna recuperata seguono regole di reimmissione nelle medesime acque o, se necessario, in acque dello stesso bacino o idonee previa quarantena. Le immissioni per pesca sportiva servono a ridurre la pressione di pesca e non sono consentite in specifiche aree di tutela, nursery, laghi alpini sopra 1.500 metri e altre zone sensibili.

Tutela della fauna ittica negli interventi in alveo e obblighi ittiogenici

I progetti di interventi che interessano l’alveo devono prevedere misure di salvaguardia della fauna ittica e della continuità idrologica e biologica. L’ETPI esprime parere nei procedimenti regionali, inclusi verifica di impatto ambientale, VIA e concessioni di derivazione d’acqua, e può imporre prescrizioni sul deflusso, sulle compensazioni e sulla protezione delle vie di passaggio dei pesci. I titolari di derivazioni d’acque pubbliche superficiali per usi industriali, irrigui, idroelettrici e piscicoltura contribuiscono annualmente al ripopolamento ittico con un obbligo ittiogenico pari al 4% del canone, comunque non inferiore a 50 euro. La disciplina contiene regole transitorie per concessioni anteriori all’entrata in vigore della legge e per quelle di piscicoltura già esistenti.

Recuperi di fauna ittica per asciutte, lavori in alveo e situazioni eccezionali

In caso di asciutte artificiali, lavori in alveo o manovre idrauliche anomale, il soggetto esecutore deve avvisare l’ETPI almeno cinque giorni prima. Se necessario, il Direttore generale può disporre il differimento dei lavori, il recupero della fauna ittica da parte del soggetto esecutore e il rimborso dei costi di selezione e trasporto. In situazioni eccezionali, il Direttore generale può ordinare il recupero della fauna ittica anche con il supporto del volontariato e degli operatori ittici volontari.

Vigilanza e sanzioni

La vigilanza è affidata al Corpo forestale regionale, alle guardie giurate volontarie addette alla vigilanza ittica e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria competenti. Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie differenziate per pesca sportiva, pesca professionale e altre violazioni, con aggravamenti per recidiva, raddoppio in caso di specie protette o morte dell’esemplare e confisca in alcuni casi. Sono previste anche sospensioni della licenza professionale per alcune infrazioni. Le sanzioni si applicano secondo la legge regionale generale sulle sanzioni amministrative.

Disposizioni transitorie e fase di avvio

All’entrata in vigore della legge, il vecchio ETP continua ad operare secondo la nuova disciplina, il Consiglio direttivo e il Presidente decadono e il Direttore assume i poteri degli organi. Il Direttore generale e il Comitato ittico dovevano essere nominati entro 30 e 120 giorni; nel periodo iniziale si poteva prescindere dal parere del Comitato. Sono previste regole transitorie per licenze già rilasciate, per autorizzazioni annuali pregresse, per licenze di categoria A e per l’uso di abilitazioni all’elettrostorditore conseguite prima dell’istituzione dei corsi. Solo negli anni 2018 e 2019 l’ETPI poteva sperimentare la concessione di massimo cinque campi di gara fissi a soggetti del volontariato.

Disposizioni finali e abrogazioni

La legge sostituisce o richiama il precedente Ente tutela pesca con l’ETPI e abroga numerose norme regionali previgenti in materia di pesca, enti regionali e finanziaria, salvo quanto espressamente mantenuto. È entrata in vigore il 1° gennaio 2018.

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