L.R. FVG 38/2017
Modifiche alla legge regionale 17/2000 (Realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 38/2017 introduceva un nuovo art. 10 bis nella L.R. 17/2000 e stanziava 20.000 euro complessivi per il 2018-2019. Oggi è però sostanzialmente obsoleta, perché l’articolo modificativo è stato abrogato nel 2021 insieme alla legge madre.
Modifiche alla disciplina regionale sui progetti antiviolenza e sui centri per donne in difficoltà
Modifiche alla disciplina regionale sui progetti antiviolenza e sui centri per donne in difficoltà
La legge regionale del Friuli Venezia Giulia n. 38 del 2017 interveniva sulla L.R. 17/2000 in materia di realizzazione di progetti antiviolenza e istituzione di centri per donne in difficoltà. Il contenuto oggi rilevante è limitato alla disciplina finanziaria originariamente prevista, mentre la disposizione modificativa è stata successivamente abrogata.
Intervento sulla legge regionale 17/2000
Il provvedimento introduceva un nuovo articolo 10 bis nella legge regionale 17/2000, destinato a disciplinare specifiche finalità connesse ai progetti antiviolenza. Tuttavia, la norma modificativa è stata poi abrogata dall’art. 25, comma 1, della L.R. 12/2021, a seguito dell’abrogazione della stessa L.R. 17/2000.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione delle finalità previste dal nuovo articolo 10 bis, la legge autorizzava una spesa complessiva di 20.000 euro, ripartita in:
- 10.000 euro per l’anno 2018;
- 10.000 euro per l’anno 2019.
La copertura era imputata alla Missione 12, Programma 4, Titolo 1 del bilancio regionale 2017-2019, relativo a diritti sociali, politiche sociali e famiglia.
Copertura mediante storno di fondi
Gli oneri derivanti dalla spesa autorizzata erano coperti mediante storno di complessivi 20.000 euro, anch’essi suddivisi in:
- 10.000 euro per il 2018;
- 10.000 euro per il 2019.
Lo storno era disposto a valere sulla Missione 12, Programma 7, Titolo 1 del medesimo bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, quindi dal 23 novembre 2017.
Valutazione di attualità
Il provvedimento è oggi da considerarsi sostanzialmente obsoleto, poiché il suo contenuto innovativo è stato esplicitamente travolto dall’abrogazione della norma modificata e si riferiva comunque a una spesa limitata agli esercizi 2018 e 2019.
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