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Legge

L.R. FVG 40/2017

Disposizioni volte a sostenere percorsi scolastici atti a promuovere azioni di supporto nel caso di scomparsa di minori.

Normativa regionaleL.R. FVG 40/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge del Friuli Venezia Giulia promuove interventi nelle scuole per sostenere i gruppi classe e le famiglie quando un minore scompare, è gravemente malato o subisce un trauma. Istituisce un fondo regionale con contributi fino a 5.000 euro per progetto, valido dal 1° gennaio 2018; la disciplina finanziaria copre gli esercizi 2018-2019.

Supporto alle scuole nei casi di scomparsa, grave malattia o trauma di minori

Supporto scolastico nei casi di scomparsa, grave malattia o trauma di minori

La legge regionale del Friuli Venezia Giulia promuove la cultura dell’infanzia e dell’adolescenza e interviene per aiutare le istituzioni scolastiche a gestire situazioni particolarmente delicate che coinvolgono un minore del gruppo classe. La disciplina è rivolta al territorio regionale e si applica dal 1° gennaio 2018.

Finalità della legge

La Regione orienta la propria azione alla tutela dei minori come soggetti titolari di diritti individuali e sociali. In tale quadro promuove interventi, concordati con le famiglie, per affiancare le scuole nel supporto ai gruppi classe che debbano affrontare la scomparsa, la grave malattia o il trauma di un loro componente.

Obiettivi e linee di intervento

Per conseguire tali finalità la Regione:

  • promuove e sostiene iniziative per predisporre percorsi di supporto e affiancamento alle istituzioni scolastiche;
  • favorisce forme di sostegno ai gruppi classe colpiti da scomparsa, grave malattia o trauma di un minore, anche coinvolgendo le famiglie;
  • promuove la raccolta e l’elaborazione di dati per monitorare il fenomeno dei minori scomparsi e i reati ad esso connessi;
  • favorisce lo scambio di conoscenze e informazioni sul fenomeno, sui reati correlati e sui fattori criminogeni;
  • diffonde la cultura del rispetto e della valorizzazione dell’infanzia e dell’adolescenza, anche in collaborazione con il sistema scolastico e formativo.

Definizioni rilevanti

Ai fini della legge, rientrano nella nozione di “minore scomparso”:

  • il minore che si allontana volontariamente dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
  • il minore sottratto contro la propria volontà dal soggetto esercente la responsabilità genitoriale;
  • il minore prematuramente deceduto.

La legge considera inoltre:

  • “minore gravemente ammalato” il minore che, per grave patologia, sospende per lunghi periodi la frequenza scolastica oppure rientra a scuola con evidenti segni di malattia;
  • “trauma” il grave trauma fisico o psichico dovuto a incidente personale o a lutto per morte traumatica di familiari.

Destinatari

I destinatari degli interventi sono:

  • gli istituti scolastici;
  • i soggetti pubblici non territoriali e i soggetti privati senza scopo di lucro che abbiano tra i propri fini la formazione e siano accreditati secondo la normativa regionale vigente.

Accordi e collaborazioni

La Regione può stipulare, senza oneri a carico del bilancio regionale, accordi e intese con:

  • enti pubblici e soggetti equiparati, per iniziative e progetti di prevenzione e contrasto al fenomeno dei minori scomparsi;
  • soggetti del Terzo settore con specifiche competenze pedagogiche, purché operino in collaborazione con consultori e servizi sociali dei Comuni per gli aspetti sanitari e socioassistenziali.

La legge prevede inoltre la valorizzazione dell’attività con la polizia amministrativa locale per le stesse finalità.

Fondo regionale per il supporto nelle istituzioni scolastiche

Per finanziare gli interventi di sostegno la Regione istituisce il “Fondo per interventi di supporto all’interno delle istituzioni scolastiche”. Possono accedervi, su domanda, le istituzioni scolastiche e formative che si trovino ad affrontare un caso di scomparsa, grave malattia o trauma di un minore.

Il Fondo può finanziare progetti di supporto anche con professionisti esterni, purché dotati di competenze pedagogiche e operanti in collaborazione con consultori e servizi sociali comunali per gli aspetti sanitari e socioassistenziali. La Regione copre fino al 100 per cento della spesa, entro il limite massimo di 5.000 euro per progetto.

Regolamento attuativo

I criteri e le modalità di attuazione degli interventi, nonché quelli di concessione ed erogazione dei contributi e degli altri incentivi economici, sono demandati a un regolamento regionale da adottarsi previo parere della Commissione consiliare competente entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge.

Monitoraggio e valutazione

Il Consiglio regionale esercita il controllo sull’attuazione della legge e ne valuta l’efficacia nel prevenire e contrastare il fenomeno. A tal fine:

  • dopo un anno dall’entrata in vigore, la Giunta presenta una relazione sullo stato di attuazione;
  • per ogni triennio di applicazione, la Giunta presenta un rapporto sui risultati conseguiti, sullo stato degli interventi e sui dati relativi alla dimensione del fenomeno in regione.

Relazioni e rapporti sono pubblicati sul sito del Consiglio regionale insieme agli eventuali atti consiliari conclusivi.

Copertura finanziaria

Per il Fondo è autorizzata una spesa complessiva di 60.000 euro, ripartita in:

  • 30.000 euro per il 2018;
  • 30.000 euro per il 2019.

La copertura avviene mediante rimodulazione di pari importo all’interno della medesima missione e programma del bilancio regionale indicato dalla legge.

Decorrenza

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2018 e la previsione finanziaria espressa riguarda gli esercizi 2018 e 2019.

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