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Legge

L.R. FVG 39/2017

Modifica urgente all' articolo 57 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), concernente la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.

Normativa regionaleL.R. FVG 39/2017Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 39/2017 modifica in via urgente l’art. 57 della l.r. 19/2009. Per gli interventi interessati, il termine rilevante non è più l’avvio dei lavori entro otto anni, ma la presentazione della domanda di permesso di costruire o della SCIA alternativa entro il 21 dicembre 2017.

Modifica urgente della disciplina sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel Codice regionale dell'edilizia

Modifica della disciplina sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente

La legge regionale Friuli Venezia Giulia 1 dicembre 2017, n. 39 interviene in modo puntuale sul Codice regionale dell’edilizia, modificando una specifica previsione dell’articolo 57 della l.r. 19/2009 in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. L’effetto è quello di anticipare e rendere più stringente il termine entro il quale devono essere attivate le procedure edilizie per fruire della disciplina richiamata.

Ambito di applicazione

La modifica riguarda esclusivamente la lettera e) del comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 19/2009, cioè la disciplina regionale sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Non vengono introdotte nuove misure generali, ma solo sostituito un presupposto temporale di applicazione.

Nuovo termine temporale per l’operatività della previsione

La disposizione sostituisce il precedente riferimento ai lavori non iniziati entro otto anni dalla data di entrata in vigore della legge con un criterio diverso e più immediato. Ai fini della norma modificata, la condizione rilevante è che:

  • la richiesta di rilascio del permesso di costruire non sia presentata entro il 21 dicembre 2017; oppure
  • la segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire non sia presentata entro il 21 dicembre 2017.

In altri termini, la disciplina richiamata continua a operare solo per le iniziative edilizie già presentate entro la data di entrata in vigore della legge regionale n. 39/2017.

Decorrenza ed efficacia

La legge entra in vigore il 21 dicembre 2017. Da tale data si applica il nuovo testo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 57 della l.r. 19/2009. Il provvedimento ha quindi efficacia limitata al territorio della Regione Friuli Venezia Giulia e rileva per le pratiche edilizie connesse alla disciplina regionale indicata.

Profili pratici

Per operatori tecnici e professionisti, la modifica è rilevante perché incide sul perimetro temporale delle richieste ammesse alla disciplina sulla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente. Dopo il 21 dicembre 2017, non rileva più il termine di otto anni dall’entrata in vigore della legge originaria, ma solo la presentazione della relativa domanda o SCIA entro la data indicata dalla legge modificativa.

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