Sentenza n. 7088/2026 - Roma, Sezione 3T
per l’annullamento dei seguenti atti I) D.M. 12 febbraio 2025 n. 128/2025 - Approvazione dei nuovi settori artistico disciplinari dell’Alta formazione artistica musicale e coreutica ai fini del reclutamento docenti e personale tecnico-amministrativo, pubblicato il 25 febbraio 2025, in riferimento alla declaratoria del Settore artistico-disciplinare (S.A.D.) AFAM078 Metodologia della progettazione; II) indicazioni operative in materia di transizione dai precedenti ai nuovi settori artistico disciplinari (Decreto ministeriale n. 128 del 12 febbraio 2025), di cui alla nota della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 26 febbraio 2025 n. 2704/2025, in riferimento alla declaratoria del Settore artistico-disciplinare (S.A.D.) AFAM078 Metodologia della progettazione; III) Decreto della Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del 6 marzo 2025 n. 205/2025, in riferimento alla declaratoria del Settore artistico-disciplinare (S.A.D.) AFAM078 Metodologia della progettazione e ai profili disciplinari della stessa; IV) ogni altro atto premesso, connesso e conseguenziale, compresa la nota dell’Ufficio VI - Stato giuridico ed economico del personale AFAM - Direzione generale della didattica e del personale delle istituzioni universitarie e delle istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica già Direzione generale delle istituzioni della formazione superiore del M.U.R., prot. 7899 del 23 giugno 2025, che ha negato l’accesso agli atti domandato dai sottoscritti con istanza del 4 giugno 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti e atti ministeriali di ridefinizione dei settori artistico-disciplinari AFAM, nella parte relativa al settore AFAM078 Metodologia della progettazione, nonché diniego di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, mediante trasposizione di ricorso straordinario ex art. 48 c.p.a., il decreto ministeriale 12 febbraio 2025 n. 128/2025, le indicazioni operative sulla transizione ai nuovi settori artistico-disciplinari, il decreto del 6 marzo 2025 n. 205/2025 e gli atti connessi, contestando la nuova declaratoria del settore AFAM078 Metodologia della progettazione per l’espunzione della progettazione architettonica. Con il primo motivo hanno dedotto la violazione dell’art. 17, comma 8, d.P.R. 24 aprile 2024 n. 83, la violazione dell’autovincolo asseritamente assunto dal CNAM con il verbale del 1°-2 marzo 2023, nonché eccesso di potere e difetto di motivazione, sostenendo che le proposte formulate dagli esperti del settore, inclusi i ricorrenti, avrebbero dovuto essere recepite. Con il secondo motivo hanno dedotto difetto di istruttoria, difetto di motivazione e contraddittorietà, anche in relazione alla libertà di insegnamento e all’autonomia delle accademie, lamentando che la proposta dei docenti non fosse stata adeguatamente considerata. Con il terzo motivo hanno dedotto la violazione del giudicato formatosi sulle sentenze del TAR Lazio nn. 11543/2018 e 11663/2019, ritenendo che tali precedenti avessero riconosciuto la progettazione architettonica quale materia artistica. Hanno inoltre chiesto l’accesso alla documentazione amministrativa e formulato un’istanza istruttoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto infondato perché il verbale CNAM dimostrava un autovincolo limitato all’acquisizione e all’esame delle proposte, non anche alla loro automatica accettazione o recezione. La competenza consultiva spettava al CNAM, il quale poteva acquisire, valutare, modulare o non accogliere i contributi degli esperti nell’ambito dell’istruttoria partecipata. Il secondo motivo è stato respinto per le medesime ragioni: verbali e comunicazioni dimostravano un’istruttoria approfondita e una motivazione adeguata, senza che emergessero obblighi normativi ulteriori di conformazione alla proposta dei ricorrenti. Il terzo motivo è stato respinto perché i precedenti invocati riguardavano controversie diverse, concernenti la partecipazione a concorsi e la valutazione dei titoli, e non presentavano identità oggettiva o contenutistica con la questione della ridefinizione dei settori disciplinari. L’istanza istruttoria è stata respinta: l’Amministrazione aveva osteso la documentazione richiesta, prodotto ulteriori tabelle esplicative e dichiarato di aver depositato tutti i documenti in proprio possesso; l’eventuale diniego parziale non era stato impugnato nei termini con il rito ex art. 116, comma 2, c.p.a. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
art. 48 c.p.a.
Disciplina la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
art. 17, comma 8, d.P.R. 24 aprile 2024 n. 83
È invocato dai ricorrenti in relazione al procedimento di riduzione e aggiornamento dei settori artistico-disciplinari AFAM; il TAR non ravvisa una violazione.
art. 116, comma 2, c.p.a.
Il diniego, anche parziale, in materia di accesso deve essere contestato mediante il rito speciale dell’accesso entro i relativi termini; il TAR rileva che tale impugnazione non è stata proposta.
Massime di principio
- Quando un organo consultivo stabilisce di acquisire e valutare proposte provenienti dagli esperti del settore, tale autovincolo riguarda l’acquisizione e l’esame dei contributi, ma non impone la loro automatica accettazione o recezione nel parere o nell’atto finale.
- L’acquisizione di contributi partecipativi da parte dell’organo procedente non determina, di per sé, un obbligo di conformarsi alle proposte ricevute né di svolgere ulteriori approfondimenti oltre a quelli necessari alla valutazione complessiva degli interessi e degli elementi acquisiti.
- La motivazione e l’istruttoria di un atto di ridefinizione ordinamentale risultano adeguate quando verbali, comunicazioni e documentazione del procedimento dimostrano un esame approfondito della materia, in assenza di specifici obblighi normativi di recepimento delle proposte dei partecipanti.
- Il giudicato formatosi in controversie relative alla partecipazione a concorsi o alla valutazione di titoli non si estende a una successiva controversia avente a oggetto la ridefinizione generale dei settori disciplinari, se manca identità oggettiva o contenutistica tra le domande.
- L’eventuale contestazione di un diniego, anche parziale, di accesso agli atti deve essere proposta mediante il rito speciale previsto dall’art. 116 c.p.a. nei relativi termini; in mancanza, il giudice può ritenere non utilmente coltivata la pretesa ostensiva nel giudizio principale.
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