Cassazione Civile, Ordinanza n. 07997/2023 del 20/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (assistito)
La controversia
La controversia nasce da un provvedimento del Tribunale che aveva rigettato l'opposizione proposta contro il decreto di diniego della liquidazione dei compensi professionali richiesti dal difensore di una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale aveva ritenuto incompatibile la richiesta di distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. con il patrocinio a spese dello Stato, qualificando la richiesta di distrazione come rinuncia implicita al beneficio, senza rilevanza dell'anteriorità o posteriorità dell'ammissione al patrocinio rispetto alla dichiarazione di antistatarietà. Il ricorso per cassazione articolava quattro motivi: (1) violazione del d.P.R. n. 115/2002, artt. 82, 131, 133 e 134, e dell'art. 24 Cost., oltre a vizi motivazionali, per avere il Tribunale affermato l'irrilevanza del regime del patrocinio e l'incompatibilità con la distrazione; (2) erronea sovrapposizione tra l'abrogato istituto del gratuito patrocinio e il patrocinio a spese dello Stato, ritenuti ontologicamente diversi; (3) omessa valutazione di precedenti giurisprudenziali contrari e richiamo a norme abrogate, con vizio di motivazione e omesso esame di fatti decisivi; (4) errore sul fatto circa la cronologia tra dichiarazione di antistatietà e domanda di ammissione al patrocinio, nonché omessa considerazione di successive circostanze processuali e nullità per motivazione apparente.
La decisione
La Corte ha accolto unitariamente i quattro motivi, ritenendoli fondati in quanto tutti attinenti all'effetto che la dichiarazione di distrazione delle spese può avere rispetto al patrocinio a spese dello Stato. Ha affermato, in adesione a Cass., Sez. Un., n. 8561/2021, che la domanda di distrazione proposta dal difensore della parte ammessa al patrocinio non integra rinuncia implicita al beneficio, perché i due istituti hanno finalità e piani operativi diversi: il patrocinio assicura alla parte non abbiente l'effettività della difesa, mentre la distrazione attribuisce al difensore un diritto in rem propriam. Ne consegue che il difensore non può disporre del diritto sostanziale della parte all'assistenza statale, e che la rinuncia al beneficio può provenire solo dal titolare; inoltre la revoca del patrocinio è ammissibile soltanto nei casi tipizzati dall'art. 136 d.P.R. n. 115/2002, norma eccezionale e non applicabile analogicamente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 93 c.p.c.
distrazione delle spese legali
La richiesta di distrazione delle spese, proposta dal difensore, non vale come rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato e non incide sul diritto della parte al beneficio.
d.P.R. n. 115/2002, artt. 82, 131, 133 e 134
Le norme sul patrocinio a spese dello Stato disciplinano l'anticipazione delle spese da parte dell'Erario e impediscono che le spese della difesa della parte ammessa siano distratte in favore del difensore come se ciò integrasse una rinuncia al beneficio.
art. 24 Cost.
Richiamato a sostegno dell'effettività del diritto di difesa garantito alla parte non abbiente.
art. 136 d.P.R. n. 115/2002
La revoca del patrocinio è possibile solo nei casi tipizzati dalla norma; si tratta di disposizione eccezionale non suscettibile di applicazione analogica.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Norma processuale richiamata per il deposito della memoria in prossimità dell'adunanza camerale.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.
Norme sul perimetro dei motivi di ricorso per cassazione invocate dalla ricorrente per dedurre violazioni di legge, nullità della motivazione e omesso esame di fatti decisivi.
Massime di principio
- La domanda di distrazione delle spese proposta dal difensore non comporta, di per sé, rinuncia implicita al patrocinio a spese dello Stato, poiché i due istituti hanno diversa funzione e operano su piani distinti.
- Il diritto della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può essere inciso da dichiarazioni o iniziative del difensore, poiché il difensore non ha il potere di disporre del diritto sostanziale all'assistenza statale della parte.
- La revoca del patrocinio a spese dello Stato è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge; la disciplina è eccezionale e non può essere estesa in via analogica.
- Ai fini della compatibilità tra patrocinio a spese dello Stato e distrazione delle spese, non rileva qualificare la richiesta di distrazione come rinuncia tacita del beneficiario, poiché la rinuncia al beneficio deve provenire dal titolare del diritto.
- Quando il giudice di merito fonda il rigetto su un presunto conflitto tra antistataria e patrocinio a spese dello Stato, deve attenersi all'assetto normativo e alla funzione specifica dei due istituti, evitando sovrapposizioni concettuali.
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