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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42614/2023 del 19/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi furti in abitazione aggravati. Contestano: 1) la mancata prova del vincolo associativo e l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p., lamentando che l'attività fosse episodica, di breve durata e priva di organizzazione stabile; 2) la configurazione di mera attività preparatoria e non di tentativo, con riferimento all'art. 56 c.p.; 3) la nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 268 co. 3 e art. 271 c.p.p.), per presunta disponibilita degli impianti della Procura e carenza motivazionale del decreto; 4) vizi nella motivazione quanto alla qualificazione dei ruoli (in particolare la qualifica di promotore/capo attribuita a Genchi Vito) e nella determinazione della pena; 5) censure specifiche sulla posizione e sul trattamento sanzionatorio di Genchi Domenico.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità. Ha ritenuto che: le censure sulle intercettazioni sono generiche e non indicano specificamente gli atti affetti dal vizio né la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio; l'eventuale indisponibilità o inidoneità degli impianti della Procura può essere accertata ex post sulla base degli elementi in atti e la difesa non ha dimostrato la decisività delle intercettazioni contestate; la qualificazione dell'associazione per delinquere è adeguatamente motivata dalla sentenza di merito che ha rilevato un modus operandi collaudato, una struttura organizzativa, ruoli e contributi volontari dei partecipanti anche se elementari; le doglianze sulla qualifica di capo/promotore e sulla determinazione della pena sono aspecifiche o attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Conseguenze: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416 cod. pen.

    La Corte conferma che per la sussistenza del reato di associazione per delinquere è sufficiente anche una struttura organizzativa semplice se vi è un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato nel tempo, ruoli e un modus operandi collaudato; la brevità temporale delle indagini non esclude l'associazione se gli elementi indicano attività pregressa e metodologia consolidata.

  • art. 56 cod. pen.

    Per configurare il tentativo occorrono atti idonei diretti in modo inequivoco all'esecuzione del reato e una significativa probabilità di conseguimento dell'obiettivo; atti che pur sembrando preparatori possono integrare tentativo se dimostrano la concreta iniziativa esecutiva.

  • art. 268 co. 3 c.p.p.

    Il decreto che dispone l'utilizzazione di impianti esterni deve motivare l'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura; tuttavia tale insufficienza/indisponibilità può essere anche accertata ex post sulla base degli elementi in atti e la mancata motivazione formale non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni se non viene dimostrata la loro decisività nel compendio probatorio.

  • art. 271 c.p.p.

    Rilevante nel contesto delle regole di utilizzazione delle intercettazioni; le eventuali violazioni devono essere dedotte specificamente e dimostrare l'incidenza sulla decisione.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere dedotti nei limiti e con specificità richieste; motivi generici sono inammissibili.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile ammenda a carico del ricorrente; applicata dalla Corte a titolo di sanzione per ricorsi inammissibili per colpa.

  • art. 133 cod. pen.

    Richiamato in tema di determinazione della pena: valutazione discrezionale dei giudici di merito sulle circostanze attenuanti/aggravanti, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.

Massime di principio

  • Le censure sulla inutilizzabilità delle intercettazioni richiedono specificità: indicazione puntuale degli atti viziati e dimostrazione della loro incidenza decisiva sul giudizio; eccezioni generiche sono inammissibili.
  • L'insufficienza o indisponibilità degli impianti della Procura può essere valutata anche ex post mediante gli elementi documentali presenti in atti; la sola assenza di una motivazione formale nel decreto non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni se non provata la rilevanza decisiva del vizio.
  • Per la configurazione dell'associazione a delinquere non è necessario un'organizzazione complessa: una struttura semplice, ruoli anche elementari, un modus operandi collaudato e la persistenza del vincolo comportano la configurabilità del reato anche se le indagini coprono un arco temporale limitato.
  • La distinzione tra atti preparatori e tentativo dipende dalla concreta efficacia esecutiva degli atti: se gli atti dimostrano l'inizio dell'esecuzione con significativa probabilità di riuscita, si può configurare il tentativo; altrimenti restano mere attività preparatorie.
  • Le censure sulla qualificazione soggettiva (es. capo, promotore) e sulla determinazione della pena devono essere contestate con specifici elementi di fatto o di diritto; le valutazioni di merito ben motivate sono difficilmente riformabili in cassazione.
  • Ricorrere in cassazione con motivi generici o non specificamente collegati agli atti decisivi comporta elevato rischio di inammissibilità e sanzioni economiche.

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