Cassazione Penale, Sentenza n. 42614/2023 del 19/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma di condanna per associazione per delinquere (art. 416 c.p.) e plurimi furti in abitazione aggravati. Contestano: 1) la mancata prova del vincolo associativo e l'erronea applicazione dell'art. 416 c.p., lamentando che l'attività fosse episodica, di breve durata e priva di organizzazione stabile; 2) la configurazione di mera attività preparatoria e non di tentativo, con riferimento all'art. 56 c.p.; 3) la nullità o inutilizzabilità delle intercettazioni (art. 268 co. 3 e art. 271 c.p.p.), per presunta disponibilita degli impianti della Procura e carenza motivazionale del decreto; 4) vizi nella motivazione quanto alla qualificazione dei ruoli (in particolare la qualifica di promotore/capo attribuita a Genchi Vito) e nella determinazione della pena; 5) censure specifiche sulla posizione e sul trattamento sanzionatorio di Genchi Domenico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per genericità. Ha ritenuto che: le censure sulle intercettazioni sono generiche e non indicano specificamente gli atti affetti dal vizio né la loro incidenza decisiva sul compendio probatorio; l'eventuale indisponibilità o inidoneità degli impianti della Procura può essere accertata ex post sulla base degli elementi in atti e la difesa non ha dimostrato la decisività delle intercettazioni contestate; la qualificazione dell'associazione per delinquere è adeguatamente motivata dalla sentenza di merito che ha rilevato un modus operandi collaudato, una struttura organizzativa, ruoli e contributi volontari dei partecipanti anche se elementari; le doglianze sulla qualifica di capo/promotore e sulla determinazione della pena sono aspecifiche o attengono a valutazioni di merito non sindacabili in cassazione. Conseguenze: rigetto dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 416 cod. pen.
La Corte conferma che per la sussistenza del reato di associazione per delinquere è sufficiente anche una struttura organizzativa semplice se vi è un vincolo stabile, un programma criminoso indeterminato nel tempo, ruoli e un modus operandi collaudato; la brevità temporale delle indagini non esclude l'associazione se gli elementi indicano attività pregressa e metodologia consolidata.
art. 56 cod. pen.
Per configurare il tentativo occorrono atti idonei diretti in modo inequivoco all'esecuzione del reato e una significativa probabilità di conseguimento dell'obiettivo; atti che pur sembrando preparatori possono integrare tentativo se dimostrano la concreta iniziativa esecutiva.
art. 268 co. 3 c.p.p.
Il decreto che dispone l'utilizzazione di impianti esterni deve motivare l'insufficienza o inidoneità degli impianti della Procura; tuttavia tale insufficienza/indisponibilità può essere anche accertata ex post sulla base degli elementi in atti e la mancata motivazione formale non rende automaticamente inutilizzabili le intercettazioni se non viene dimostrata la loro decisività nel compendio probatorio.
art. 271 c.p.p.
Rilevante nel contesto delle regole di utilizzazione delle intercettazioni; le eventuali violazioni devono essere dedotte specificamente e dimostrare l'incidenza sulla decisione.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere dedotti nei limiti e con specificità richieste; motivi generici sono inammissibili.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile ammenda a carico del ricorrente; applicata dalla Corte a titolo di sanzione per ricorsi inammissibili per colpa.
art. 133 cod. pen.
Richiamato in tema di determinazione della pena: valutazione discrezionale dei giudici di merito sulle circostanze attenuanti/aggravanti, non sindacabile in cassazione se adeguatamente motivata.
Massime di principio
- Le censure sulla inutilizzabilità delle intercettazioni richiedono specificità: indicazione puntuale degli atti viziati e dimostrazione della loro incidenza decisiva sul giudizio; eccezioni generiche sono inammissibili.
- L'insufficienza o indisponibilità degli impianti della Procura può essere valutata anche ex post mediante gli elementi documentali presenti in atti; la sola assenza di una motivazione formale nel decreto non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle intercettazioni se non provata la rilevanza decisiva del vizio.
- Per la configurazione dell'associazione a delinquere non è necessario un'organizzazione complessa: una struttura semplice, ruoli anche elementari, un modus operandi collaudato e la persistenza del vincolo comportano la configurabilità del reato anche se le indagini coprono un arco temporale limitato.
- La distinzione tra atti preparatori e tentativo dipende dalla concreta efficacia esecutiva degli atti: se gli atti dimostrano l'inizio dell'esecuzione con significativa probabilità di riuscita, si può configurare il tentativo; altrimenti restano mere attività preparatorie.
- Le censure sulla qualificazione soggettiva (es. capo, promotore) e sulla determinazione della pena devono essere contestate con specifici elementi di fatto o di diritto; le valutazioni di merito ben motivate sono difficilmente riformabili in cassazione.
- Ricorrere in cassazione con motivi generici o non specificamente collegati agli atti decisivi comporta elevato rischio di inammissibilità e sanzioni economiche.
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