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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25932/2024 del 02/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna che aveva accolto l'appello di Hera. La ricorrente deduceva: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., con violazione degli artt. 111 Cost. e 132 c.p.c.; 2) violazione e falsa applicazione di norme in materia di imposizione sui rifiuti (art. 62 d.lgs. 507/1993, art. 195 d.lgs. n.152/2006, art. 14 d.lgs. n.201/2011, art. 1, comma 649, legge n.147/2013, d.lgs. 116/2020, d.lgs. 16/2014), nonché del regolamento Tares/TARI del Comune di Castel San Pietro Terme e della circolare MEF del 12/04/2021. Contestazione specifica: la Corte di merito aveva riformato senza esaminare i fatti indicati dalla Cassazione (che richiedeva l'accertamento puntuale delle superfici effettivamente esenti perché produttrici di rifiuti speciali) e aveva tassato tutte le aree senza individuare le aree esenti e senza adeguata motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo (carenza assoluta di motivazione) e ha assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna in diversa composizione, demandando a quest'ultima anche la liquidazione delle spese del giudizio. La Corte ha rilevato che la sentenza impugnata si era limitata a riportare stralci della pronuncia della Cassazione n. 8205/2022 e ad accogliere l'appello di Hera senza effettuare alcun accertamento di fatto sulle aree da escludere dall'imposizione, omettendo di applicare i criteri indicati dalla Cassazione e dunque risultando priva di motivazione.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Fondamento del motivo di cassazione per omessa o insufficiente motivazione; la Corte ha accolto la censura ritenendo la motivazione della sentenza impugnata del tutto carente.

  • art. 111 Cost.

    Rilevato nella prospettazione delle doglianze sulla garanzia di ragionevole durata del processo e sulla motivazione delle decisioni giudiziali; richiamato tra i profili di vizio procedurale invocati.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato tra le norme procedurali la cui violazione è stata dedotta con il primo motivo (relativa alla motivazione e alla correttezza del processo deliberativo).

  • art. 62 d.lgs. 507/1993

    Norma richiamata in relazione alla disciplina dell'imposta sui rifiuti; la ricorrente sosteneva che fosse stata violata per aver tassato aree esenti.

  • art. 195 d.lgs. n.152/2006

    Richiamato tra le disposizioni ambientali e di gestione dei rifiuti incidenti sulla qualificazione delle aree come produttive di rifiuti speciali o urbani.

  • art. 14 d.lgs. n.201/2011

    Norma citata nella doglianza sull'erronea applicazione dei criteri di esclusione dall'imposizione per le superfici produttive di rifiuti speciali.

  • art. 1, comma 649, legge n. 147/2013

    Richiamata tra le norme sul tributo rifiuti; invocata dalla ricorrente per sostenere l'illegittimità della tassazione di aree esenti.

  • d.lgs. 116/2020 e d.lgs. 16/2014

    Richiamati come parte del quadro normativo nazionale sulla gestione e classificazione dei rifiuti e sulle correlate implicazioni impositive.

  • Regolamento Tares/TARI del Comune di Castel San Pietro Terme

    Richiamato come fonte regolamentare comunale che disciplina modalità e criteri applicativi del tributo sui rifiuti; la ricorrente denunciava la violazione di tali regole nell'applicazione pratica.

  • Circolare M.E.F. del 12 aprile 2021

    Richiamata quale orientamento interpretativo ministeriale sul trattamento fiscale delle superfici produttive di rifiuti; la ricorrente ne denunciava la mancata considerazione.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 8205 del 2 marzo 2022

    La Corte di cassazione aveva annullato la precedente decisione ritenendo necessario compiere accertamenti sui seguenti dati di fatto: «a) la comprovata produzione di rifiuti speciali in una porzione (per quanto estesa) dell’insediamento produttivo non escludeva, né logicamente né giuridicamente, la produzione nello stabilimento ‘anche’ di rifiuti urbani ordinari; b) la prova della produzione di rifiuti speciali era stata fornita con riguardo non alla totalità delle aree ma alla 'gran parte' di esse, il che imponeva di individuare con esattezza le superfici esentate dall'imposizione; c) sia la 'gran parte' delle superfici produttive di rifiuti speciali sia le residue aree idonee alla produzione di rifiuti urbani concorrevano al pagamento della quota fissa del tributo»

    La Cassazione aveva stabilito che il giudice di merito deve compiere accertamenti di fatto distinguendo le superfici tassabili da quelle esenti e non limitarsi a valutazioni generiche; la sentenza impugnata non ha applicato questi principi.

  • Ordinanza Sez. U n. 8950 del 18/03/2022

    Richiamata per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e per i limiti di formalismo nell'esame della sua specificità.

  • Ordinanza Sez. 6-5 n. 17403 del 03/07/2018

    Richiamata per il principio secondo cui la motivazione per relationem non esime il giudice dal rendere comprensibile l'applicazione del principio di diritto ai fatti concreti; la sua violazione determina la nullità della decisione.

Massime di principio

  • La motivazione del giudice tributario deve esplicitare l'applicazione dei principi di diritto ai fatti concreti: la mera riproposizione o il richiamo di una pronuncia superiore senza analisi fattuale è insufficiente e può determinare cassazione per carenza di motivazione.
  • Quando la Corte di cassazione individua punti fattuali da chiarire (es. quale porzione di insediamento produce rifiuti speciali), il giudice di merito è obbligato a compiere gli accertamenti istruttori necessari e a distinguere espressamente le superfici tassabili da quelle esentate.
  • La produzione di rifiuti speciali in parte dell'insediamento non esclude la produzione di rifiuti urbani in altre aree: occorre valutare separatamente le superfici e la relativa imputazione della quota fissa e variabile del tributo.
  • L'onere di provare l'esenzione di specifiche superfici (perché produttive di rifiuti speciali e autonomamente smaltiti) grava sul soggetto che ne pretende il beneficio; il giudice deve quantificare le superfici esenti sulla base delle prove fornite.
  • Il richiamo alla prassi ministeriale o ai regolamenti comunali è utile ma non sostituisce la necessità di un accertamento fattuale motivato da parte del giudice tributario.

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