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Sentenza

Sentenza del 30/09/2015 n. 19447 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Roma Capitale ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio sostenendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della Legge n. 289/2002. Secondo il Comune, la definizione agevolata delle liti relative ai tributi locali produce l'estinzione del giudizio soltanto dopo l'integrale adempimento degli obblighi tributari previsti dalla disciplina comunale. La CTR aveva invece ritenuto sufficiente il pagamento della prima rata, considerando le eventuali rate successive non pagate come somme riscuotibili coattivamente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Roma Capitale, ritenendo errata la dichiarazione di cessazione della materia del contendere effettuata dalla CTR senza un previo accertamento dell'integrale pagamento delle somme dovute. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, che dovrà verificare l'effettivo completo adempimento della definizione agevolata e decidere anche sulle spese di tutti i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 13

    Il completo adempimento degli obblighi tributari, secondo quanto stabilito dalla regione o dall'ente locale, determina l'estinzione del giudizio.

    La definizione agevolata dei tributi locali oggetto di contenzioso non si perfeziona, ai fini dell'estinzione del giudizio, con la sola richiesta del contribuente o con il pagamento della prima rata, ma richiede la dimostrazione dell'integrale pagamento degli obblighi previsti.

  • Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma n. 31 del 2009, art. 6, comma 2

    La disciplina comunale della definizione agevolata deve essere applicata verificando il completo rispetto degli obblighi di pagamento previsti; l'eventuale mancato versamento delle rate successive non può essere considerato irrilevante ai fini dell'estinzione del giudizio.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 3

    La norma è stata invocata per denunciare in Cassazione la violazione o falsa applicazione della disciplina normativa sulla definizione agevolata.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata riguarda tributi locali già oggetto di causa, la richiesta di adesione normalmente sospende il giudizio, ma non lo estingue automaticamente.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata solo dopo che il giudice abbia verificato l'integrale pagamento di tutte le somme e rate previste dalla disciplina applicabile.
  • Il pagamento della prima rata, salvo una specifica e valida previsione normativa contraria, non è sufficiente a perfezionare l'estinzione del contenzioso.
  • Le rate successive non pagate possono essere riscosse coattivamente, ma il loro mancato pagamento impedisce comunque di considerare definitivamente estinto il giudizio per definizione agevolata.
  • In situazioni analoghe è essenziale produrre documentazione completa dei pagamenti e verificare puntualmente le condizioni stabilite dalla legge e dall'ente locale.

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