Sentenza del 17/01/2018 n. 970 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente contestava la cartella di pagamento relativa al recupero dell'imposta di registro, delle sanzioni e degli interessi conseguenti alla mancata concessione dell'agevolazione fiscale per la prima casa. Deduceva, in particolare, l'omessa o invalida notificazione dei due avvisi di liquidazione presupposti: il primo relativo all'imposta e il secondo relativo alle sanzioni. Quanto al primo avviso, sosteneva che, in caso di assenza del destinatario, non fosse stata inviata la raccomandata con avviso di ricevimento informativa del deposito del plico. Contestava inoltre le modalità di notificazione del secondo avviso, la cui relata indicava in modo contraddittorio la mancanza e l'irreperibilità del destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. Ha ritenuto nulla la notificazione del primo avviso di liquidazione perché, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998, l'ufficio avrebbe dovuto inviare al destinatario una raccomandata con avviso di ricevimento per comunicare il deposito del plico presso l'ufficio postale. La nullità dell'atto presupposto ha comportato la nullità degli atti successivi, inclusa la cartella di pagamento. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata cassata e la Corte ha deciso direttamente nel merito, annullando la cartella. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre l'Agenzia delle Entrate è stata condannata a pagare le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 5.000 euro, oltre spese forfettarie e accessori di legge.
Norme richiamate
Legge 20 novembre 1982, n. 890, art. 8, comma 2
Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari
In caso di mancato recapito per assenza temporanea del destinatario o per mancanza delle persone abilitate alla ricezione, il notificatore deve effettuare le formalità di deposito e darne notizia al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3 e 24
La Corte costituzionale ha ritenuto che l'assenza dell'obbligo di informare il destinatario del deposito del plico violasse il principio di uguaglianza e il diritto di difesa.
Sentenza della Corte costituzionale n. 346 del 1998
Ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 8, comma 2, della legge n. 890 del 1982 nella parte in cui non prevedeva l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento informativa del deposito del plico.
Art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato invocato per denunciare la violazione e falsa applicazione delle norme di diritto relative alla validità della notificazione.
Art. 378 c.p.c.
Richiamato in relazione al deposito della memoria della ricorrente nel giudizio di cassazione.
Massime di principio
- Quando la notificazione a mezzo posta non si perfeziona per assenza temporanea del destinatario o per mancanza di persone abilitate alla ricezione, non è sufficiente depositare il plico presso l'ufficio postale: occorre anche inviare la raccomandata informativa con avviso di ricevimento, secondo la disciplina applicabile al momento della notificazione.
- La mancanza della raccomandata informativa può determinare la nullità della notificazione dell'atto presupposto.
- Se l'atto presupposto non è stato validamente notificato, gli atti successivi fondati su di esso, come una cartella di pagamento, possono essere annullati per invalidità derivata.
- Le indicazioni contenute nella relata di notifica devono essere coerenti e sufficientemente chiare; contraddizioni sulla causa del mancato recapito possono incidere sulla validità della notificazione.
- La contestazione della cartella può quindi fondarsi non solo sul merito del tributo, ma anche sulla regolarità della notificazione degli atti antecedenti, purché la censura sia tempestiva e adeguatamente documentata.
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