Cassazione Civile, Ordinanza n. 10216/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite riguarda un avviso di rettifica IMU per l’anno 2013, emesso per insufficiente versamento dell’imposta relativa a un immobile sito in Napoli, costituito da due appartamenti adiacenti distinti in catasto, nei quali il possessore aveva fissato la propria residenza. L’amministrazione comunale aveva negato l’esenzione per abitazione principale, sostenendo che l’agevolazione IMU spetti solo a un’unica unità immobiliare e non possa essere estesa a due unità contigue, anche se di fatto utilizzate congiuntamente. Il contribuente aveva ottenuto accoglimento in primo grado e il rigetto dell’appello in CTR. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011, assumendo che la CTR avesse erroneamente esteso il beneficio anche a immobili solo "iscrivibili" come unica unità immobiliare e avesse male escluso la necessità che l’abitazione principale coincida con una sola unità catastale.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in materia di IMU, il tenore letterale dell’art. 13, comma 2, d.l. 201/2011 limita l’esenzione all’abitazione principale intesa come immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare. Poiché la norma agevolativa è di stretta interpretazione, non è consentito estendere il beneficio a ulteriori unità contigue, anche se di fatto unificate e utilizzate come abitazione principale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 13, comma 2, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
"L'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa..."; "Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare"
L’esenzione IMU per abitazione principale è limitata a un’unica unità immobiliare, iscritta o iscrivibile come tale; non può estendersi a più unità contigue utilizzate congiuntamente.
legge 22 dicembre 2011, n. 214
Legge di conversione del d.l. 201/2011 richiamata quale fonte della disciplina IMU applicata al caso.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura è stata incardinata come violazione o falsa applicazione di legge.
art. 1, comma 1, lett. a), legge 31 agosto 2022, n. 130
Norma richiamata per la fissazione del rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- In materia di IMU, l’abitazione principale beneficia dell’esenzione solo se coincide con una sola unità immobiliare, iscritta o iscrivibile come unica unità nel catasto edilizio urbano.
- Le norme agevolative tributarie sono di stretta interpretazione e non possono essere estese analogicamente a fattispecie non espressamente previste dal legislatore.
- L’uso congiunto di più unità catastali contigue non è sufficiente, di per sé, a trasformarle in un’unica abitazione principale ai fini dell’esenzione IMU.
- L’orientamento giurisprudenziale formatosi in materia di ICI non è automaticamente trasponibile all’IMU quando la diversa formulazione della norma vigente sia più restrittiva.
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