Cassazione Penale, Sentenza n. 38213/2024 del 17/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che aveva rigettato l'istanza di nullità del decreto di latitanza emesso in primo grado, lamentando violazione di legge e difetto di motivazione rispetto alla declaratoria di nullità del decreto di latitanza e delle notifiche degli estratti contumaciali di primo e secondo grado. Il motivo invocava gli artt. 178, lett. c), 179, comma 1, 296, comma 2, 666 e 670 c.p.p., deducendo altresì omessa e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla denegata richiesta di nullità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha ritenuto che la questione sulla validità del decreto di latitanza, nell'incidente di esecuzione, può essere sollevata al solo fine di contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello e, conseguentemente, la formazione del titolo esecutivo. Il ricorrente invece aveva contestato in sede di esecuzione la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado (per nullità del decreto di latitanza), questione che avrebbe dovuto essere sollevata in sede di cognizione; peraltro la Corte territoriale aveva già accertato che l'imputato era a conoscenza del processo di primo grado, che la sentenza di primo grado era stata appellata da un difensore che aveva indicato lo status di latitante e che l'estratto contumaciale della sentenza di appello era stato notificato al difensore di fiducia senza che fosse poi proposto ricorso per cassazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 178 c.p.p., lett. c)
Richiamato nell'ambito delle ipotesi di impugnazione e delle contestazioni procedurali; la Corte non ha riconosciuto che l'eccezione mossa rientrasse nella fattispecie rilevabile in sede di esecuzione
art. 179 c.p.p., comma 1
Richiama i termini e modalità di impugnazione; la Corte ha ritenuto che la censura relativa alla nullità del decreto di latitanza dovesse essere proposta in sede di cognizione
art. 296 c.p.p., comma 2
Norma collegata alle notifiche e alle forme dell'impugnazione; utilizzata per valutare la tempestività e la regolarità delle impugnazioni rispetto alle notifiche degli estratti
art. 666 c.p.p.
Norma relativa al procedimento esecutivo e alle contestazioni in fase esecutiva; la Corte ha richiamato i limiti dell'incidente di esecuzione per le questioni sollevabili
art. 670 c.p.p.
Riguarda gli effetti della contumacia e delle notifiche degli estratti; la Corte ha distinto tra la validità della notifica dell'estratto d'appello e quella dell'estratto di primo grado
art. 165 c.p.p.
Richiamato per spiegare che l'estratto contumaciale della sentenza d'appello è stato notificato al difensore di fiducia ai sensi di tale disposizione, con effetto di rappresentanza dell'imputato
art. 616 c.p.p.
Norma usata per fondare la condanna alle spese e alla somma a favore della Cassa delle ammende per ricorso ritenuto infondato e non esente da profili di colpa
Massime di principio
- In un incidente di esecuzione la nullità del decreto di latitanza può essere dedotta solamente per contestare la validità della notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello e l'avvenuta formazione del titolo esecutivo; non è la sede per sollevare vizi che avrebbero dovuto essere dedotti in fase di cognizione
- Se la notifica dell'estratto contumaciale della sentenza d'appello è stata regolarmente fatta al difensore di fiducia e non è stato presentato ricorso per cassazione, la decisione diventa titolo esecutivo e le contestazioni tardive in sede esecutiva saranno difficilmente accolte
- Quando si contesta la nullità di atti processuali legati allo stato di latitanza, è essenziale sollevare l'eccezione nella fase processuale corretta (fase di cognizione) e fornire prove chiare del pregiudizio subito per sperare in una rinnovata valutazione
- La nomina di un difensore di fiducia e la ricezione della notifica per suo conto (art. 165 c.p.p.) producono significativi effetti di rappresentanza; l'inerzia del difensore nell'impugnare può compromettere le possibilità di successo di contestazioni posteriori
- I ricorsi manifestamente infondati espongono il ricorrente a condanne per spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.), pertanto è consigliabile valutare attentamente la fondatezza giuridica prima di proporre impugnazioni
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