Cassazione Civile, Ordinanza n. 19927/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti avevano agito contro la società datrice di lavoro per ottenere la declaratoria di nullità di alcune previsioni del CCNL 16 aprile 2003 e di un accordo del 1 marzo 2006, nella parte in cui escludevano il computo dell'intero periodo di apprendistato ai fini degli aumenti periodici di anzianità. I giudici di merito avevano accolto la domanda, riconoscendo ai lavoratori il diritto al pieno computo dell'anzianità maturata durante l'apprendistato per gli incrementi retributivi. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi, ma nelle more ha depositato rinuncia al ricorso, accettata dai controricorrenti.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dai controricorrenti, e ha dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre disposto nulla sulle spese del giudizio di legittimità e ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, perché tale previsione opera solo in caso di rigetto o inammissibilità, non in caso di estinzione.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso, se accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo di cassazione.
art. 391, comma 4, c.p.c.
In caso di estinzione del giudizio la Corte può non provvedere sulle spese processuali.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'esito del giudizio è l'estinzione, poiché la norma si riferisce solo a rigetto o inammissibilità.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se validamente depositata e accettata dalla parte controricorrente, determina l'estinzione del giudizio senza decisione sul merito.
- L'estinzione del processo di legittimità non comporta automaticamente la condanna alle spese, potendo la Corte disporre che nulla sia dovuto per le spese del giudizio estinto.
- L'ulteriore contributo unificato previsto per il ricorso respinto o dichiarato inammissibile non si applica all'ipotesi di estinzione del processo.
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