Sentenza n. 1899/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 36/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata in data 7.1.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale ordinario di Napoli, giudice del lavoro, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuo di 500 euro tramite la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. La sentenza, non impugnata dal Ministero, era stata notificata all'amministrazione il 22 gennaio 2025 insieme al titolo esecutivo. Il ricorrente ha dedotto la perdurante inerzia dell'amministrazione, nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. Ha chiesto l'assegnazione della carta elettronica, il pagamento di quanto dovuto e la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. Il Ministero non si è costituito e non ha fornito prova dell'adempimento.
La decisione
Il TAR ha dichiarato fondato il ricorso. Ha riconosciuto la proponibilità dell'azione di ottemperanza per dare esecuzione a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., rilevando anche il rispetto dei termini processuali e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, ha ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, mediante assegnazione al ricorrente della carta elettronica per gli anni scolastici indicati nel titolo giudiziale. Ha inoltre imposto il deposito della prova dell'avvenuto adempimento. Per il caso di inutile decorso del termine, ha nominato commissario ad acta il titolare della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori 60 giorni per provvedere. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La norma attribuisce al giudice amministrativo la competenza a conoscere dell'azione di ottemperanza diretta a ottenere dalla pubblica amministrazione l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al giudizio in camera di consiglio.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
D.P.C.M. 28 novembre 2016
Disciplina delle modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzo della carta elettronica che l'amministrazione deve attribuire in esecuzione del giudicato.
art. 6 D.M. 17 gennaio 2025, n. 6
Individua la struttura ministeriale il cui titolare è stato nominato commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
- Quando l'amministrazione non dimostra di avere eseguito il giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione integrale della decisione entro un termine assegnato e imporre il deposito della prova dell'adempimento.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, attribuendogli il compito di adottare tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato entro un ulteriore termine.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato recante obblighi patrimoniali a carico della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- Per l'esecuzione forzata nei confronti di una pubblica amministrazione deve essere rispettato il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
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