Cassazione Penale, Sentenza n. 5966/2023 del 13/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che aveva confermato l'assoluzione di primo grado con la formula "perché il fatto non costituisce reato" per mancanza di prova della consapevolezza della non autenticità delle circa 27.000 scarpe "Converse" da lui acquistate. Contestualmente il ricorrente impugna la confisca dei beni. I motivi di ricorso censurano: 1) la mancata sussistenza dell'elemento oggettivo dell'introduzione nel territorio nazionale (la merce sarebbe stata in mero transito diretta in Spagna) e del dolo specifico (fine di lucro), 2) vizio di procedura per mancata rinnovazione dell'istruttoria dopo il mutamento del giudice monocratico, 3) carenze motivazionali e di valutazione delle prove (in particolare l'attendibilità dei testi tecnici Pigozzi e Bayer e la mancata richiesta o esame di perizia), 4) doglianze aggiunte sulla confisca e sulla impossibilità di applicare l'art. 474 c.p. a merce in transito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul merito la Corte ha ritenuto che: a) l'elemento oggettivo dell'introduzione ai sensi dell'art. 474 c.p. si realizza con l'ingresso della nave nelle acque territoriali o con atti che costituiscono presentazione alla dogana, perciò il mero transito nel porto di Ancona integra la fattispecie; il requisito del "fine di trarre profitto" è richiesto dalla norma ma non implica che il profitto debba realizzarsi in Italia; b) l'assoluzione di merito è stata motivata con la mancanza di prova che l'imputato fosse consapevole della contraffazione (elemento soggettivo), sicché la questione del dolo specifico non è stata efficacemente dedotta in appello; c) il secondo motivo (presunta nullità per mancata rinnovazione formale dell'istruttoria) è infondato: dopo il mutamento del giudice non era necessaria la ripetizione formale di tutte le attività già disposte, se non espressamente revocate, conformemente alle Sezioni Unite (Bajrami); d) la valutazione dell'attendibilità dei testi tecnici e della perizia è rimessa al giudice del merito: i giudici hanno motivato adeguatamente e non era ammissibile una nuova valutazione in sede di legittimità; la perizia non è un'automatica prova decisiva e la sua omissione non è censurabile se non pregiudizievole; e) i motivi aggiunti sulla confisca sono in gran parte preclusi perché introdotti tardivamente e, comunque, la confisca dei prodotti contraffatti è obbligatoria quando la commercializzazione è vietata. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; le spese della parte civile sono compensate.
Norme richiamate
art. 474 cod. pen.
chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati
La Corte interpreta la norma come reato istantaneo consumato con l'ingresso del mezzo che trasporta la merce nel territorio nazionale (anche acque territoriali o atti di presentazione alla dogana). Il requisito del fine di trarre profitto è richiesto come dolo specifico, ma è irrilevante che il profitto sia destinato a realizzarsi in altro Stato.
art. 473 cod. pen.
Citato come riferimento ai casi di concorso; non modificativo dell'interpretazione dell'art. 474 comma 1.
art. 530, comma 2, cod. proc. pen.
Norma richiamata per l'assoluzione pronunciata dal giudice di merito per insufficienza di prova sull'elemento soggettivo.
art. 525, comma 2, cod. proc. pen.
Applicata insieme alla giurisprudenza delle Sezioni Unite per affermare che il mutamento del giudice non obbliga a rinnovare formalmente tutte le attività già disposte, salvo revoca.
artt. 492, 493 e 495 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione agli atti istruttori che non devono essere ripetuti pedissequamente dopo il mutamento del giudice se non espressamente modificati.
Sez. U, sent. n. 41736 (Bajrami)
Giurisprudenza interpretata come principio secondo cui non è necessario reiterare automaticamente le attività istruttorie allorché cambi la composizione del giudice; le parti mantengono la facoltà di chiedere nuove prove ma i provvedimenti già assunti restano efficaci se non revocati.
art. 194, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamato il principio che limita gli apprezzamenti personali del giudice sulle dichiarazioni; la Corte ricorda che non si applica rigidamente quando il teste è persona particolarmente qualificata e riferisce fatti sottoposti alla sua diretta percezione.
art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Ricondotto al divieto di chiedere in cassazione la rivalutazione delle prove; il ricorrente non può dolersi della mancata perizia se la sua mancata acquisizione non integra vizio di diritto.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento di cassazione.
art. 541 cod. proc. pen. e art. 91 cod. proc. civ. (richiamo sul regime delle spese)
Utilizzati per spiegare il criterio di soccombenza e la possibilità di compensazione delle spese di parte civile; la Corte ha ritenuto giusti motivi per compensare le spese di parte civile.
Massime di principio
- L'introduzione nel territorio dello Stato ai fini dell'art. 474 c.p. si realizza con l'ingresso della nave/mezzo nelle acque territoriali o con atti che costituiscono presentazione alla dogana: il mero transito non esclude il reato.
- Il requisito del "fine di trarre profitto" è un elemento soggettivo richiesto dalla norma ma non richiede che il profitto si realizzi in Italia; è necessario provare la consapevolezza e la finalità di lucro dell'agente.
- La modifica del giudice non impone automaticamente la ripetizione formale di tutte le attività istruttorie già compiute, salvo che i provvedimenti preesistenti siano revocati o che le parti chiedano espressamente la rinnovazione.
- Le valutazioni tecniche rese da persone "particolarmente qualificate" (anche se legate alla parte offesa) possono essere utilizzate dal giudice del merito; la mancata richiesta o effettuazione di perizia è rimessa alla discrezionalità del giudice e non costituisce, di per sé, motivo di cassazione.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione delle prove (divieto di revisione del merito): le doglianze devono riguardare vizi di diritto o di motivazione e non la semplice rivalutazione probatoria.
- I motivi aggiunti in sede di impugnazione sono ammessi nei limiti in cui sviluppino o meglio espongano i motivi principali; non possono ampliare il petitum o introdurre censure radicalmente nuove e tardive.
- La confisca dei prodotti manifestamente contraffatti è obbligatoria quando la commercializzazione è vietata; il fatto che l'imputato sia stato assolto per insufficienza di prova sul dolo soggettivo può non incidere sull'irrevocabilità di misure patrimoniali qualora tali misure siano previste dalla norma.
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