Cassazione Civile, Sentenza n. 4346/2020 del 20/02/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela e banca)
La controversia
Una società patrimoniale interamente partecipata da un ente locale, costituita nel 2006 dalla trasformazione di una società preesistente e incaricata della gestione di diversi servizi pubblici locali, era stata dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca con sentenza n. 133/2015, confermata dalla Corte d’appello di Firenze con sentenza n. 811/2016. In precedenza, nel 2006, l’ente aveva conferito alla società, a titolo di aumento di capitale, beni immobili e altri cespiti, tra cui un complesso turistico-congressuale sulla passeggiata cittadina; era stato inoltre deliberato un prestito obbligazionario di 18 milioni di euro. Nel programma di liquidazione il curatore aveva incluso il complesso immobiliare, impianti sportivi e appartamenti destinati all’emergenza abitativa, escludendo invece le reti infrastrutturali. L’ente ha reclamato il programma ai sensi dell’art. 36 L. Fall., sostenendo che i beni conferiti, in quanto appartenenti al patrimonio indisponibile comunale e strumentali a servizi pubblici, restassero inalienabili e non liquidabili in sede fallimentare. Dopo il rigetto del reclamo da parte del giudice delegato, il Tribunale di Lucca, decidendo sul reclamo ex art. 36, comma 2, L. Fall., ha confermato il provvedimento. Il Comune ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: con il primo ha contestato la declaratoria di carenza d’interesse relativa al complesso immobiliare già venduto, denunciando travisamento dei fatti e negando che la mancata impugnazione dell’autorizzazione alla vendita anticipata precludesse l’impugnazione del programma; con il secondo ha sostenuto che il conferimento non modificasse il regime pubblicistico dei beni e che permanesse il vincolo di destinazione, invocando gli artt. 113, commi 3 e 13, TUEL, 826 e 828 c.c. e l’art. 46 L. Fall., e ha formulato in subordine questioni di legittimità costituzionale; con il terzo ha reiterato la violazione dell’art. 826 c.c. in relazione alle doglianze assorbite dal Tribunale. La Corte di cassazione ha preliminarmente esaminato l’ammissibilità del ricorso straordinario avverso il decreto del Tribunale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare nel merito i tre motivi, rimasti assorbiti. Ha ritenuto che il decreto pronunciato dal Tribunale sul reclamo previsto dall’art. 36, comma 2, L. Fall. contro il provvedimento relativo al programma di liquidazione non abbia natura decisoria, perché non risolve una controversia su diritti soggettivi né incide con efficacia di giudicato su situazioni sostanziali; non abbia inoltre carattere definitivo, poiché rientra nel controllo sull’attività gestoria del curatore. Il programma di liquidazione è un atto di pianificazione e indirizzo, a contenuto gestorio e organizzatorio, dell’attività di realizzazione dell’attivo. Gli eventuali effetti dell’attività del curatore possono essere contestati dai terzi interessati nelle sedi ordinarie. Il Comune è stato condannato a rimborsare a ciascuno dei due controricorrenti 7.000 euro per compensi, oltre spese forfettarie del 15%, 200 euro per esborsi e accessori di legge. La Corte ha inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.
Norme richiamate
art. 111, comma 7, Cost.
Il ricorso straordinario per cassazione previsto dall’art. 111 Cost., comma 7, è proponibile avverso ogni provvedimento giurisdizionale, anche se emesso in forma di decreto o di ordinanza, che abbia, però, i caratteri della decisorietà e della definitività, e cioè che pronunci – o venga comunque ad incidere – irrevocabilmente e senza possibilità di impugnazioni su diritti soggettivi.
Il ricorso straordinario è ammesso contro provvedimenti di qualsiasi forma solo quando siano decisori e definitivi, ossia incidano irrevocabilmente su diritti soggettivi senza possibilità di ulteriori impugnazioni. Il decreto impugnato non possiede tali requisiti.
art. 36 L. Fall.
Ne consegue che l’impugnativa del programma di liquidazione, ai sensi della L. Fall., art. 36, commi 1 e 2, riguarda, in realtà, un atto gestorio a contenuto non decisorio, in quanto la stessa non risolve, in realtà, una controversia su diritti soggettivi, rientrando la relativa decisione tra i provvedimenti che integrano l’esercizio della funzione di controllo circa l’utilizzo, da parte del curatore, del potere di amministrazione del patrimonio del fallito.
Il reclamo previsto dall’art. 36 contro gli atti del curatore in materia di amministrazione del patrimonio fallimentare dà luogo a un controllo gestorio, non alla decisione di una controversia su diritti soggettivi; il decreto che lo definisce non è perciò, di regola, impugnabile con ricorso straordinario per cassazione.
art. 104-ter L. Fall.
Il programma di liquidazione costituisce, invero, un atto a formazione progressiva e plurisoggettiva, in quanto condiviso, a vario titolo, dagli organi della procedura, nell’ambito del quale si pianifica, pertanto, la liquidazione dell’attivo fallimentare, in guisa da dotare la stessa di un elemento di efficienza collegato all’essenza della programmazione, elemento di ottimizzazione dell’attività liquidatoria.
Il programma di liquidazione è uno strumento di pianificazione e indirizzo dell’attività liquidatoria, condiviso dagli organi della procedura, e ha natura gestoria e organizzatoria anziché decisoria.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. è esperibile contro un provvedimento giurisdizionale, indipendentemente dalla sua forma, soltanto se esso è decisorio e definitivo: deve incidere irrevocabilmente su diritti soggettivi e non essere suscettibile di ulteriori impugnazioni.
- Il decreto del tribunale che decide il reclamo ex art. 36 L. Fall. contro un provvedimento relativo al programma di liquidazione non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione, poiché attiene al controllo sull’attività gestoria del curatore e non risolve una controversia su diritti soggettivi.
- Il programma di liquidazione fallimentare ha funzione di pianificazione e indirizzo delle modalità e dei tempi di realizzazione dell’attivo e natura gestoria e organizzatoria; gli eventuali diritti sostanziali che si assumano lesi dagli effetti dell’attività liquidatoria possono essere fatti valere nelle sedi ordinarie.
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