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Sentenza

Sentenza n. 167/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600044

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Permesso di costruire del 1° dicembre 2025 per la riorganizzazione e riqualificazione del centro aziendale agricolo, comprensiva di una nuova copertura, ampliamenti e collegamento tra edifici; impugnato anche il parere della Commissione edilizia comunale del 23 ottobre 2025

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria di un appartamento vicino all'azienda agricola ha impugnato il permesso di costruire, deducendo che le opere assentite, tra cui una vasca interrata per i reflui zootecnici e una tettoia, avrebbero pregiudicato la proprietà e le condizioni igienico-ambientali. Con il primo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 34, comma 9, delle NTA del PRG, ritenuto speciale rispetto alla disciplina generale degli ampliamenti nelle aree agricole speciali per stalle, nonché della deroga urbanistica provinciale del 2009 e della disciplina provinciale sul potere di deroga; ha lamentato anche carenza istruttoria e motivazione erronea. In subordine, ha contestato il calcolo della superficie coperta ampliabile ai sensi dell'art. 34, comma 2, delle NTA, sostenendo che non fossero stati conteggiati un fienile realizzato dopo l'adozione del PRG e le trincee per il deposito delle scorte, che a suo avviso costituiscono costruzioni con superficie coperta. Ha inoltre sostenuto che l'intervento integrasse la realizzazione di una nuova stalla, vietata dal regolamento edilizio comunale entro 100 metri dall'abitato, e che fosse stato violato l'autovincolo derivante dalla richiesta comunale di un parere igienico-sanitario veterinario, poi non acquisito. Il Comune ha eccepito la tardività, assumendo che la piena conoscenza del titolo e della sua lesività fosse già emersa dalla richiesta di accesso del 3 dicembre 2025 e dalla disponibilità comunale a consentire la visione degli atti l'11 dicembre 2025. La ricorrente ha contestato di avere effettivamente visionato gli atti e ha sostenuto che l'accesso successivo e la consegna documentale dovessero rilevare per il termine.

La decisione

Il TRGA ha accolto l'eccezione di irricevibilità per tardività e non ha esaminato i motivi di merito, né le ulteriori questioni preliminari, rimaste assorbite. Ha ritenuto che la piena conoscenza necessaria a far decorrere il termine d'impugnazione non richieda la conoscenza integrale del provvedimento e di tutti gli atti istruttori: è sufficiente la consapevolezza dell'esistenza del titolo e degli elementi che ne rendono percepibile la lesività. La richiesta di accesso del 3 dicembre 2025 dimostrava che la ricorrente conosceva il permesso e individuava già la vasca per i liquami e la tettoia come opere lesive; il Comune aveva inoltre fissato per l'11 dicembre 2025 un appuntamento per la visione del titolo e degli elaborati essenziali. La ricorrente non ha dimostrato di essersi attivata diligentemente per fruire dell'accesso o per ottenere tempestivamente un nuovo appuntamento. La successiva richiesta di copia del 26 febbraio 2026 e il rilascio documentale non differivano il dies a quo, né era provata una chiusura degli uffici comunali idonea a giustificare il ritardo. Il termine di 60 giorni era quindi scaduto, al più tardi, decorrendo dall'11 dicembre 2025, prima della notificazione del ricorso il 9 marzo 2026. Ricorso dichiarato irricevibile ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.; spese compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    L’art. 41, comma 2, c. p. a. dispone che “Qualora sia stata proposta azione di annullamento, il ricorso deve essere notificato, a pena di decadenza, alla pubblica amministrazione e ad almeno uno dei controinteressati che sia individuato nell’atto stesso entro il termine previsto dalla legge, decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge…”

    Il termine decadenziale per l'azione di annullamento decorre dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento; per gli atti soggetti a pubblicazione decorre dalla scadenza del relativo termine.

  • art. 35, comma 1, lett. a), c.p.a.

    Il ricorso, notificato il 9.03.2026, deve essere dichiarato irricevibile ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. a) c.p.a.

    Il ricorso proposto oltre il termine decadenziale è dichiarato irricevibile.

Massime di principio

  • Per impugnare un titolo edilizio, la piena conoscenza che fa decorrere il termine decadenziale non richiede la conoscenza integrale del provvedimento o degli atti endoprocedimentali: è sufficiente la percezione, anche potenziale, dell'esistenza del titolo e degli aspetti che ne rendono riconoscibile la lesività per la sfera giuridica del ricorrente.
  • La richiesta di accesso agli atti non differisce di per sé il termine per impugnare un titolo edilizio quando il soggetto conosce già l'esistenza del provvedimento e la sua possibile lesività; l'accesso va esercitato con sollecitudine e la successiva conoscenza integrale può consentire la proposizione di motivi aggiunti nei termini previsti.
  • Quando l'interessato, dopo aver richiesto l'accesso a un titolo edilizio, è stato ammesso alla visione del titolo e degli elaborati essenziali in una data determinata, la mancata prova di un'effettiva consultazione non consente di spostare indefinitamente il dies a quo, se non risulta che si sia diligentemente attivato per fruire dell'accesso o fissare un nuovo appuntamento.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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