Sentenza n. 155/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento dirigenziale prot. 0053366/2023, notificato in data 23.11.2023, con cui è stato negato il permesso di costruire a titolo oneroso, giusta richiesta presentata in data 31.7.2023, acclarata al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 0037054/2023, n. 100 di pratica; - di ogni altro atto, presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire oneroso per la realizzazione di un fabbricato a servizio dell'agricoltura in zona agricola E2
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego edilizio deducendo che l'amministrazione aveva erroneamente ritenuto applicabile l'art. 9, comma 4, della legge regionale Puglia n. 6/1979, relativo ai requisiti soggettivi per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione. Ha evidenziato di avere invece richiesto un permesso di costruire a titolo oneroso, senza domandare alcuna esenzione, e ha sostenuto che il fabbricato fosse destinato alla conduzione del fondo e al servizio dell'agricoltura, in conformità alle prescrizioni del Programma di Fabbricazione e delle NTA applicabili alla zona E2. Il Comune ha difeso il diniego richiamando sia l'assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla disciplina regionale sia, genericamente, il contrasto dell'intervento con le NTA, sostenendo che l'attività agricola prospettata non fosse coerente con la ratio delle costruzioni ammesse in zona E2.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha rilevato che il diniego e la relazione istruttoria presupposta si fondavano esclusivamente sull'asserita mancanza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 9, comma 4, della legge regionale n. 6/1979. Tale disposizione, tuttavia, disciplina le modalità di attestazione della qualità di imprenditore agricolo ai soli fini dell'esenzione dal pagamento del contributo per il rilascio del titolo edilizio; essa non costituisce un requisito generale per il rilascio di un permesso di costruire richiesto in via ordinaria e a titolo oneroso. L'amministrazione ha pertanto travisato il contenuto dell'istanza, omettendo di esaminare correttamente la domanda presentata. Il provvedimento è stato inoltre ritenuto viziato da carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Il richiamo del Comune, formulato in giudizio, a un presunto parere dirigenziale che avrebbe accertato il contrasto dell'intervento con le NTA della zona E2 non risultava dagli atti impugnati né dalla documentazione depositata e costituiva un'inammissibile integrazione postuma della motivazione. Il TAR ha quindi annullato il diniego, lasciando impregiudicato il potere-dovere del Comune di riesaminare l'istanza alla luce del suo effettivo contenuto e delle prescrizioni urbanistiche applicabili. Il Comune è stato condannato alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 2.000, oltre accessori e contributo unificato.
Norme richiamate
art. 9, comma 4, l.r. Puglia n. 6/1979, come modificato dall'art. 2 l.r. Puglia n. 66/1979
modalità per attestare le qualità di imprenditore agricolo ai fini dell'esenzione dal pagamento del contributo per il rilascio del titolo edilizio
La disposizione riguarda esclusivamente l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione e non introduce un requisito soggettivo generale per il rilascio ordinario e oneroso del permesso di costruire.
art. 2 l.r. Puglia n. 66/1979
La norma è richiamata quale disposizione modificativa dell'art. 9, comma 4, della l.r. n. 6/1979, interpretato dal TAR nel senso sopra indicato.
Massime di principio
- I requisiti soggettivi previsti dalla normativa edilizia per ottenere l'esenzione dal pagamento del contributo di costruzione non possono essere utilizzati come requisiti generali per negare un permesso di costruire richiesto in via ordinaria e a titolo oneroso.
- Il diniego di un titolo edilizio deve confrontarsi con l'effettivo contenuto della domanda; il travisamento della finalità dell'istanza integra un vizio di legittimità, accompagnato da carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
- L'amministrazione non può integrare in giudizio la motivazione di un diniego edilizio mediante il riferimento a ragioni ostative o pareri non risultanti dal provvedimento impugnato e dagli atti istruttori che lo sorreggono.
- L'annullamento del diniego edilizio per travisamento, carenza di istruttoria e difetto di motivazione non comporta il rilascio automatico del titolo, ma impone all'amministrazione di riesaminare l'istanza considerando il suo effettivo contenuto e le prescrizioni urbanistiche applicabili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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