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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 03234/2026 del 26/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

L'appello contro la sentenza di primo grado (10/05/2021, motivazione contestuale) era stato dichiarato inammissibile dalla Corte d'appello perché sull'atto di impugnazione non risultava il timbro con la data di deposito e sul fascicolo dell'impugnazione era annotato il 24/06/2021, quindi oltre il termine. Il ricorrente ha sostenuto che l'atto era stato depositato tempestivamente il 24/05/2021 e ha prodotto certificazione della Cancelleria del Tribunale che documentava l'effettivo deposito in tale data, lamentando un errore materiale di trascrizione ad opera della cancelleria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato: ha precisato che l'indicazione della data di deposito da parte dell'ufficio non è ad substantiam ai sensi dell'art. 582 c.p.p., ma costituisce prova della tempestività dell'impugnazione che può essere dimostrata anche con altri mezzi. La certificazione della Cancelleria ha provato il deposito il 24/05/2021; conseguentemente la sentenza di inammissibilità è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Napoli per il giudizio.

Norme richiamate

  • art. 582 cod. proc. pen.

    L'indicazione della data di presentazione nella cancelleria non è requisito di ammissibilità dell'impugnazione (non è ad substantiam), ma costituisce prova della tempestività che può essere sostituita da altra prova inequivocabile

  • art. 164, comma 4, disp. att. cod. proc. pen.

    Norme sulla formazione del fascicolo dell'impugnazione e sulle annotazioni di cancelleria; la registrazione sul fascicolo non può prevalere se è frutto di errore materiale e la data di deposito può essere accertata con certificazioni

  • Giurisprudenza: Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014 (Colonna, Rv. 261141-01)

    Precedente che afferma che la data di presentazione annotata dall'ufficio non è insostituibile e che la tempestività dell'impugnazione può essere provata 'aliunde' alla stregua di qualsiasi altro fatto processuale

Massime di principio

  • La mancata apposizione del timbro di ricezione sulla copia dell'atto d'appello non determina automaticamente l'inammissibilità: la data di deposito può essere provata con certificazioni della cancelleria o altri mezzi inequívoci
  • Gli errori materiali di trascrizione o annotazione da parte della cancelleria possono essere corretti e non devono pregiudicare il diritto di impugnare; l'interessato dovrebbe acquisire tempestivamente certificazioni o ricevute dalla cancelleria
  • Il difensore deve raccogliere e conservare prove del deposito (ricevute, certificazioni, protocollo, PEC se prevista) e produrle subito in caso di contestazione sulla tempestività
  • Il giudice di merito deve verificare l'effettività del deposito e non limitarsi all'annotazione sul fascicolo se sussistono elementi che dimostrano un errore materiale
  • In caso di ingiustificata dichiarazione di inammissibilità fondata su errore di cancelleria, la Cassazione può annullare la decisione e disporre che il giudizio riprenda in sede di appello per il merito

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