Cassazione Penale, Ordinanza n. 07166/2025 del 20/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura fosse diretta, in realtà, a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Messina aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale nei confronti dell'imputata alla pena di mesi dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa per il reato previsto dall'art. 95 del D.P.R. n. 115 del 2002. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, la ricorrente deduceva un unico motivo di violazione di legge e vizi di motivazione, lamentando che l'affermazione della responsabilità penale fosse stata fondata su un quadro probatorio non inequivoco e non adeguatamente confortato. In sostanza, la doglianza mirava a ottenere una diversa valutazione delle risultanze istruttorie e del compendio probatorio già esaminato dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 95 D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
è la norma incriminatrice per la quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello; il contenuto specifico della fattispecie non è esplicitato nel testo.
art. 606, lett. e), cod. proc. pen.
la modifica introdotta dalla L. n. 46 del 2006 non ha trasformato il giudizio di legittimità in un nuovo giudizio di merito; resta preclusa la rilettura autonoma degli elementi di fatto e la diversa valutazione delle prove.
legge 20 febbraio 2006, n. 46
richiamata come fonte che ha modificato l'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., senza incidere sulla natura del sindacato di legittimità rispetto ai vizi motivazionali.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone
«rilettura» degli elementi di fatto
utilizzata per ribadire che il giudice di cassazione non può sostituire la propria valutazione a quella del giudice di merito sui fatti e sulle prove.
Sez. 5, n. 17905 del 23/03/2006, Baratta
richiamata a sostegno del principio per cui, anche dopo la riforma dell'art. 606, lett. e), c.p.p., è preclusa in cassazione la pura e semplice rilettura dei fatti e l'adozione di nuovi parametri valutativi.
Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita
richiamata per confermare che in sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano nella mera prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
richiamata per giustificare la condanna della ricorrente al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dal giudice di merito.
- La censura di motivazione è inammissibile quando si risolve nella mera contrapposizione di una lettura alternativa delle prove, senza confrontarsi specificamente con l'iter logico-giuridico della decisione impugnata.
- Anche dopo la modifica dell'art. 606, lett. e), c.p.p., il sindacato della Cassazione sulla motivazione resta esterno e non consente la sostituzione del giudizio di merito con una autonoma rivalutazione del fatto.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, salvo ragioni di esonero, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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