Cassazione Civile, Ordinanza n. 12095/2024 del 06/05/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una lite di vicinato tra proprietari confinanti: il titolare di un fondo ha agito in giudizio lamentando che sul terreno delle vicine fosse stato realizzato un muro di sostegno e un fabbricato in violazione delle distanze legali, chiedendo la riduzione in pristino e il risarcimento del danno. Le convenute hanno resistito negando la violazione delle distanze e hanno proposto domanda riconvenzionale, sostenendo che il vicino avesse ampliato il sedime di un viottolo vicinale destinato al solo passaggio pedonale per usarlo anche come passo carrabile, occupando circa 35 mq del loro terreno e chiedendo l’accertamento dell’inesistenza del relativo diritto di passaggio e il risarcimento del danno. In appello la domanda riconvenzionale è stata qualificata come azione negatoria servitutis e accolta in parte; il ricorrente per cassazione ha censurato: 1) l’omessa pronuncia sull’eccezione di prescrizione, sostenendo che l’allargamento del viottolo risaliva a oltre trent’anni prima e che ciò avrebbe estinto il diritto e la pretesa risarcitoria; 2) la condanna al risarcimento nonostante non fosse stata provata la sua materiale esecuzione dell’allargamento, assumendo che il responsabile del danno dovesse essere l’autore materiale dell’opera; 3) la condanna alla restituzione/ripristino del terreno, deducendo che, nell’ambito di una negatoria servitutis, al più si sarebbe potuto ordinare di cessare l’esercizio della servitù e non restituire il terreno, con impropria confusione con l’azione di rivendica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondata l’eccezione di prescrizione, osservando che l’actio negatoria servitutis è imprescrittibile e che anche il diritto di proprietà non è soggetto a prescrizione; ha aggiunto che non risultava validamente dedotta un’usucapione della servitù e che non era ravvisabile prescrizione del danno nei termini prospettati. Quanto al secondo motivo, la Corte ha confermato il risultato decisorio, ma ha corretto la motivazione ex art. 384 c.p.c.: nella negatoria servitutis il legittimato passivo è il proprietario del fondo che pretende di avere il diritto sul fondo altrui; tuttavia il risarcimento ex art. 949, comma 2, c.c. spetta solo se quel soggetto è anche autore delle turbative e molestie, e nel caso concreto la sentenza d’appello aveva accertato che il danno derivava dall’uso dell’area occupata per l’accesso al fondo del ricorrente, sicché questi era responsabile della turbativa e del relativo danno. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato perché la decisione impugnata non aveva disposto una restituzione in senso tecnico, ma il ripristino dello stato dei luoghi mediante esclusione dell’area occupata dal passaggio; la domanda avversaria non implicava alcuna rivendica. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità è stata adottata, poiché le controparti erano rimaste intimate; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato dal ricorrente come norma violata per omessa pronuncia sull'eccezione di prescrizione
art. 360 n. 3 c.p.c.
invocato per denunciare violazioni di legge nei motivi di ricorso
art. 360 n. 4 c.p.c.
invocato per denunciare nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 2043 c.p.c.
indicato nel ricorso, ma il riferimento è manifestamente improprio; la Corte decide invece sul tema della responsabilità aquiliana in relazione all'art. 949 c.c.
art. 948 c.c.
richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa qualificazione della domanda, ma la Corte chiarisce che la controversia era di negatoria servitutis
art. 949 c.c.
l'azione negatoria servitutis è imprescrittibile; il proprietario può ottenere anche il risarcimento del danno da turbative e molestie, ma solo se il convenuto è anche autore del fatto illecito
art. 384 c.c.
la Corte ha corretto la motivazione della sentenza impugnata senza mutarne l'esito
art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
comma 1-quater; comma 1-bis
dà luogo all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- L'azione negatoria servitutis è imprescrittibile e può essere proposta in ogni tempo dal proprietario del fondo asseritamente servente, sia per l'accertamento negativo della servitù sia per ottenere la rimozione delle opere che ne costituiscono esercizio.
- L'eccezione di prescrizione non può paralizzare la tutela negatoria quando la pretesa riguarda la lesione attuale del diritto di proprietà o l'eliminazione di opere che insistono sul fondo altrui; l'eventuale usucapione della servitù deve essere specificamente allegata e provata nei suoi presupposti.
- Nel giudizio di negatoria servitutis il legittimato passivo è il proprietario del fondo che pretende la servitù, ma la condanna al risarcimento ex art. 949, comma 2, c.c. presuppone che quel soggetto sia anche responsabile delle turbative o molestie accertate in concreto.
- Quando il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi eliminando l'occupazione illegittima di una porzione di terreno, non si è in presenza di una rivendica, bensì della naturale tutela ripristinatoria conseguente all'accertamento della lesione del diritto reale.
- Ai fini della responsabilità risarcitoria, conta la condotta che ha determinato la turbativa o l'illecito uso del fondo altrui, anche se la materiale esecuzione dell'opera non sia attribuita in modo diretto e nominativo al convenuto, purché questi sia il soggetto che trae vantaggio e utilizza l'area occupata.
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