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Ordinanza

Ordinanza n. 4059/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia del verbale n. -OMISSIS- della seduta del 21 febbraio 2025 relativo all’attività di correzione delle prove scritte dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, svolte presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, ad opera della commissione n. 16 istituita presso la Corte d’Appello di -OMISSIS-, nella parte in cui viene espressa valutazione insufficiente (pari a 14/30) per l’elaborato della ricorrente, contrassegnato con il n. 496; della conseguente non ammissione alle prove orali degli esami di avvocato per la sessione 2024 in imminente svolgimento presso il Distretto di Corte d’Appello di -OMISSIS-, appresa dalla ricorrente a seguito di accesso all’apposita area riservata sul sito internet del Ministero; di ogni altro atto preordinato, presupposto, consequenziale e/o comunque connesso ai precedenti, ivi inclusa la circolare ministeriale in data 2 dicembre 2024 recante “indicazioni operative” sulla correzione degli elaborati, nella parte in cui afferma l’adeguatezza del voto meramente numerico;

Giustizia amministrativa202501500

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale di correzione di un elaborato scritto dell’esame di abilitazione forense, con attribuzione del voto di 14/30 e conseguente non ammissione alle prove orali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il verbale della commissione d’esame che aveva valutato insufficiente, con voto numerico pari a 14/30, il suo elaborato scritto, nonché la conseguente non ammissione alle prove orali e la circolare ministeriale recante indicazioni operative sulla correzione, nella parte in cui riteneva adeguata la motivazione mediante voto meramente numerico. Il TAR rileva che nel distinto giudizio R.G. n. 1509/2025 è stata sollevata questione di legittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 11, comma 6-quater, del d.l. 30 dicembre 2023, n. 215 e dell’art. 1 della l. 23 febbraio 2024, n. 18, nella parte in cui differiscono anche per la sessione 2024 dell’esame di abilitazione alla professione forense l’entrata in vigore della disciplina richiamata nell’ordinanza. Poiché le medesime norme devono essere applicate anche nel presente giudizio, il Tribunale prospetta la sospensione impropria del processo ai sensi dell’art. 295 c.p.c., previa instaurazione del contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a.

La decisione

Il TAR non decide ancora né sulla legittimità della valutazione di 14/30 né sulla non ammissione alle prove orali. Rileva la stretta analogia della questione normativa con quella già sottoposta alla Corte costituzionale nel giudizio R.G. n. 1509/2025 e ritiene necessario valutare la sospensione impropria del presente giudizio in attesa della decisione costituzionale. Richiamando i principi del Consiglio di Stato, afferma che tale sospensione deve essere preceduta dal contraddittorio e non può essere disposta qualora le parti chiedano di poter interloquire davanti alla Corte costituzionale. Assegna quindi alle parti 20 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza per depositare memorie sugli aspetti indicati, anche con riguardo alla possibilità di intervento nel giudizio incidentale alla luce delle modifiche alle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. La decisione sulla sospensione è riservata alla scadenza del termine. Disposto inoltre l’oscuramento delle generalità della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 3 Cost.

    contrasto con l’art. 3 Cost.

    Parametro costituzionale della questione di legittimità costituzionale sollevata nel giudizio analogo; dal testo emerge soltanto la prospettazione della non manifesta infondatezza, non una decisione nel merito della questione.

  • art. 11, comma 6-quater, d.l. 30 dicembre 2023, n. 215

    nella parte in cui dispongono il differimento dell’entrata in vigore, anche per la sessione dell’anno 2024 dell’esame di abilitazione alla professione di avvocato, della norma dell’art. 46 della legge 2012 n. 47

    Norma della quale il TAR rileva la necessaria applicazione anche nel presente giudizio e la cui legittimità costituzionale è stata già rimessa alla Corte costituzionale in un giudizio analogo.

  • art. 1 l. 23 febbraio 2024, n. 18

    che ne ha disposto la conversione

    Disposizione di conversione del decreto-legge, anch’essa coinvolta nella questione di legittimità costituzionale già sollevata.

  • art. 23 l. 11 marzo 1953, n. 87

    ha quindi sospeso il giudizio ai sensi dell’art. 23 della l. n. 87/1953

    Base normativa della sospensione del giudizio nel quale è stato promosso l’incidente di costituzionalità.

  • art. 295 c.p.c.

    Il TAR prospetta di applicare la sospensione impropria del presente giudizio in ragione della pendenza della questione costituzionale analoga.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    previo contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.

    Impone, secondo il TAR, di consentire alle parti di interloquire prima dell’eventuale adozione della sospensione impropria.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Base normativa dell’oscuramento delle generalità della ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Richiamati, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La sospensione impropria di un giudizio amministrativo, quando dipenda dalla pendenza davanti alla Corte costituzionale di una questione di legittimità costituzionale analoga e rilevante per la decisione, deve essere preceduta dall’instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
  • Prima di disporre la sospensione impropria, il giudice deve consentire alle parti di manifestare l’eventuale interesse a interloquire nel giudizio incidentale davanti alla Corte costituzionale; la sospensione non va adottata qualora le parti, o almeno una di esse, chiedano di poter esercitare tale facoltà.
  • Quando una questione normativa già rimessa alla Corte costituzionale deve essere applicata anche in un diverso giudizio amministrativo e presenta oggetto analogo, il giudice può riservare la decisione sulla sospensione impropria dopo avere assegnato alle parti un termine per il deposito di memorie.

Come è indicizzato

MaterieEsami di abilitazioneIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiQuestione di legittimità costituzionaleTutela del terzo

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