Cassazione Civile, Ordinanza n. 01549/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda esclusivamente la liquidazione delle spese di lite all'esito di un giudizio di rinvio. La ricorrente aveva impugnato la decisione di primo grado solo con riferimento alla statuizione sulle spese. Il Tribunale, in sede di rinvio, aveva accolto l'appello e liquidato le spese di tutti i gradi di merito e del giudizio di legittimità. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione, la parte privata ha denunciato la violazione dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, sostenendo che, per la sola fase di rinvio, il valore della controversia dovesse essere determinato secondo il criterio del decisum, tenendo conto delle liquidazioni operate nei vari gradi e, quindi, con una diversa base di calcolo rispetto a quella adottata dal Tribunale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata la censura. Ha affermato che, poiché l'impugnazione originaria aveva riguardato solo la statuizione sulle spese del giudice di pace, il valore della controversia era pari all'importo delle spese di primo grado, cioè euro 671. Ne è derivato l'inquadramento nel primo scaglione tariffario (fino a euro 1.100) e la verifica che, applicando le massime decurtazioni previste dall'art. 4 del D.M. n. 55 del 2014, i minimi complessivi delle fasi processuali ammontavano a euro 277, somma inferiore a quella effettivamente liquidata. Non essendo stata violata la tariffa minima, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha inoltre dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto. Nessuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione, perché la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
Norme richiamate
D.M. n. 55 del 2014
Ai fini della liquidazione dei compensi, nel primo scaglione di valore si applicano i minimi tabellari risultanti dalle massime decurtazioni previste dalla norma; la verifica della violazione dei minimi va compiuta confrontando la liquidazione concreta con tali valori.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto dell'impugnazione, la Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
L'ulteriore importo è parametrato a quello previsto per la proposizione del ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando l'impugnazione riguarda esclusivamente la statuizione sulle spese, il valore della controversia va determinato avuto riguardo al solo importo delle spese controverse e non al decisum complessivo delle altre questioni del giudizio.
- La verifica del rispetto dei minimi tariffari deve essere compiuta confrontando la liquidazione effettiva con i minimi del corretto scaglione di valore, determinato secondo l'oggetto effettivo della contestazione.
- Se la liquidazione delle spese risulta superiore ai minimi applicabili per lo scaglione di riferimento, non sussiste violazione del D.M. n. 55 del 2014.
- Nel giudizio di cassazione definito con rigetto del ricorso, la Corte può dare atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
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