Cassazione Penale, Sentenza n. 31828/2024 del 05/08/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma della condanna per plurimi reati. Sono stati presentati cinque motivi: (1) censura della qualificazione dei capi b) e h) come furto in abitazione, sostenendo che l'imputato e la persona offesa avevano pari diritto di accesso e che la persona offesa era priva dello ius excludendi; (2) censura della qualificazione del capo i) come rapina, contestando la sussistenza di violenza personale rifiutata dalla vittima; (3) censura della qualificazione dei capi c) e d) come estorsione, sostenendo l'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile giudizialmente; (4) denuncia dell'illegittima procedibilità del capo I) per difetto di querela; (5) doglianza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e già adeguatamente motivatamente respinti dalla Corte territoriale (che aveva documentato come l'accesso non fosse voluto dalla persona offesa e come vi fosse referto medico a supporto della violenza). Il terzo e il quinto motivo sono stati esclusi perché nuovi rispetto all'appello (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce della normativa e dell'interpretazione secondo cui il danneggiamento di un bene destinato a pubblico servizio (qui il braccialetto elettronico) resta procedibile d'ufficio anche dopo la novella. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 624-bis cod. pen.
La Corte ha confermato che il delitto si valuta anche in base al luogo della sottrazione (furto in abitazione) e che la mera convivenza o precedente relazione non esclude la configurabilità del furto quando l'accesso non sia voluto dalla persona offesa e questa abbia il potere di escludere l'accesso
art. 56 cod. pen.
Richiamato come norma generale sulla punibilità e concorso di norme in relazione ai reati contestati
art. 629 cod. pen.
Riferito in relazione alla rapina; la Corte ha ritenuto che la documentazione probatoria (referto medico, valutazione di credibilità) supporti la qualificazione come reato con violenza
art. 658 cod. pen.
Richiamato tra i reati contestati; interpretazione specifica ricavabile dal contesto della pluralità di condotte contestate
art. 628 cod. pen.
Norma citata nell'insieme delle fattispecie contestate; la Corte ha valutato la fattispecie alla luce della prova acquisita
art. 387-bis cod. pen.
Citato tra i reati; interpretazione legata alla qualificazione degli specifici comportamenti ritenuti dalla Corte
art. 635, secondo comma, cod. pen.
Ricorre in relazione a reati contro il patrimonio e alla modifica normativa successiva; la Corte ha analizzato la portata della novella legislativa ma ha ritenuto la procedibilità conservata per il danno a bene di pubblica utilità
art. 610 cod. pen.
Richiamato in relazione alla possibile riqualificazione dei capi c) e d) (minacce), la Corte territoriale aveva comunque escluso la pretesa ingiustificata dell'imputato
d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)
Ha modificato il quinto comma dell'art. 635 cod. pen.; la Corte ha ritenuto che la novella non escluda la procedibilità d'ufficio quando l'oggetto materiale del danneggiamento sia un bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità (come il braccialetto elettronico del caso)
art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.
Citato nella valutazione dell'ambito di applicazione della novella; la Corte ha distinto i casi coperti dalla novella da quelli che rimangono procedibili d'ufficio
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Applicato per escludere la censura di questioni non sollevate in sede di appello: censure nuove in cassazione sono inammissibili
art. 616 cod. proc. pen.
Fondamento della condanna per spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente per l'impugnazione ritenuta colpevole
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata in relazione al principio di liquidazione equitativa della sanzione pecuniaria valutando i profili di colpa dell'impugnazione
Massime di principio
- La qualificazione del furto in abitazione dipende dalla natura dell'accesso e dal potere della persona offesa di escluderlo: una precedente relazione o disponibilità non esclude automaticamente il furto se l'accesso è contrario alla volontà della persona offesa
- Per la rapina è decisiva la valutazione complessiva della prova (referti medici, dichiarazioni della vittima e coerenza probatoria): l'assenza di confessione da parte della vittima non esclude la sussistenza della violenza se la prova materiale e medica la dimostra
- Non è possibile introdurre in cassazione questioni non sollevate in appello: doglianze nuove sono inammissibili per applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Le modifiche legislative successive non operano automaticamente per dequalificare fatti che colpiscono beni di pubblica utilità o servizio: il danneggiamento di tali beni può rimanere procedibile d'ufficio anche dopo la novella
- La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria se l'impugnazione è manifesta colposa o infondata; valutare cautela nel proporre ricorsi privi di specificità o che sollevino questioni già risolte in sede territoriale
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