Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31828/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma della condanna per plurimi reati. Sono stati presentati cinque motivi: (1) censura della qualificazione dei capi b) e h) come furto in abitazione, sostenendo che l'imputato e la persona offesa avevano pari diritto di accesso e che la persona offesa era priva dello ius excludendi; (2) censura della qualificazione del capo i) come rapina, contestando la sussistenza di violenza personale rifiutata dalla vittima; (3) censura della qualificazione dei capi c) e d) come estorsione, sostenendo l'esistenza di una pretesa astrattamente tutelabile giudizialmente; (4) denuncia dell'illegittima procedibilità del capo I) per difetto di querela; (5) doglianza per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi generici e già adeguatamente motivatamente respinti dalla Corte territoriale (che aveva documentato come l'accesso non fosse voluto dalla persona offesa e come vi fosse referto medico a supporto della violenza). Il terzo e il quinto motivo sono stati esclusi perché nuovi rispetto all'appello (violazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.). Il quarto motivo è stato ritenuto manifestamente infondato alla luce della normativa e dell'interpretazione secondo cui il danneggiamento di un bene destinato a pubblico servizio (qui il braccialetto elettronico) resta procedibile d'ufficio anche dopo la novella. Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    La Corte ha confermato che il delitto si valuta anche in base al luogo della sottrazione (furto in abitazione) e che la mera convivenza o precedente relazione non esclude la configurabilità del furto quando l'accesso non sia voluto dalla persona offesa e questa abbia il potere di escludere l'accesso

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato come norma generale sulla punibilità e concorso di norme in relazione ai reati contestati

  • art. 629 cod. pen.

    Riferito in relazione alla rapina; la Corte ha ritenuto che la documentazione probatoria (referto medico, valutazione di credibilità) supporti la qualificazione come reato con violenza

  • art. 658 cod. pen.

    Richiamato tra i reati contestati; interpretazione specifica ricavabile dal contesto della pluralità di condotte contestate

  • art. 628 cod. pen.

    Norma citata nell'insieme delle fattispecie contestate; la Corte ha valutato la fattispecie alla luce della prova acquisita

  • art. 387-bis cod. pen.

    Citato tra i reati; interpretazione legata alla qualificazione degli specifici comportamenti ritenuti dalla Corte

  • art. 635, secondo comma, cod. pen.

    Ricorre in relazione a reati contro il patrimonio e alla modifica normativa successiva; la Corte ha analizzato la portata della novella legislativa ma ha ritenuto la procedibilità conservata per il danno a bene di pubblica utilità

  • art. 610 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla possibile riqualificazione dei capi c) e d) (minacce), la Corte territoriale aveva comunque escluso la pretesa ingiustificata dell'imputato

  • d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, art. 1, comma 1, lett. b)

    Ha modificato il quinto comma dell'art. 635 cod. pen.; la Corte ha ritenuto che la novella non escluda la procedibilità d'ufficio quando l'oggetto materiale del danneggiamento sia un bene destinato a pubblico servizio o pubblica utilità (come il braccialetto elettronico del caso)

  • art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen.

    Citato nella valutazione dell'ambito di applicazione della novella; la Corte ha distinto i casi coperti dalla novella da quelli che rimangono procedibili d'ufficio

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Applicato per escludere la censura di questioni non sollevate in sede di appello: censure nuove in cassazione sono inammissibili

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Fondamento della condanna per spese processuali e sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende per il ricorrente per l'impugnazione ritenuta colpevole

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione al principio di liquidazione equitativa della sanzione pecuniaria valutando i profili di colpa dell'impugnazione

Massime di principio

  • La qualificazione del furto in abitazione dipende dalla natura dell'accesso e dal potere della persona offesa di escluderlo: una precedente relazione o disponibilità non esclude automaticamente il furto se l'accesso è contrario alla volontà della persona offesa
  • Per la rapina è decisiva la valutazione complessiva della prova (referti medici, dichiarazioni della vittima e coerenza probatoria): l'assenza di confessione da parte della vittima non esclude la sussistenza della violenza se la prova materiale e medica la dimostra
  • Non è possibile introdurre in cassazione questioni non sollevate in appello: doglianze nuove sono inammissibili per applicazione dell'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Le modifiche legislative successive non operano automaticamente per dequalificare fatti che colpiscono beni di pubblica utilità o servizio: il danneggiamento di tali beni può rimanere procedibile d'ufficio anche dopo la novella
  • La Cassazione può condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una sanzione pecuniaria se l'impugnazione è manifesta colposa o infondata; valutare cautela nel proporre ricorsi privi di specificità o che sollevino questioni già risolte in sede territoriale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.