Cassazione Penale, Sentenza n. 16984/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Lecce che ha confermato il rigetto dell'istanza volta a sostituire la misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, deducendo, con un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., vizi di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 275, comma 4-bis e 299, comma 4-ter c.p.p., con particolare riferimento alla compatibilità del Tarantino con il regime carcerario
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il Giudice delle indagini preliminari di Lecce ha successivamente sostituito la misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (compiendo di fatto la richiesta originaria). Si rileva che una dichiarazione di rinuncia al ricorso proveniente da uno dei due difensori del ricorrente è priva di efficacia, essendo firmata da un solo difensore senza procura speciale e non ratificata dall'imputato, ma comunque l'inammissibilità è pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p. per intervenuta revoca della misura. Non è disposta alcuna condanna al pagamento in favore della Cassa delle ammende, atteso che la causa di inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente
Norme richiamate
art. 310 cod. proc. pen.
Regime del Tribunale in funzione di riesame; richiamato come titolare dell'ordinanza confermata oggetto del ricorso
art. 275, comma 4-bis cod. proc. pen.
art. 275, comma 4-bis c.p.p.
Norma che disciplina la sostituzione della custodia cautelare con misure meno afflittive (quale gli arresti domiciliari); il ricorso mirava a ottenere tale sostituzione e ne contestava il rigetto
art. 299, comma 4-ter cod. proc. pen.
art. 299, comma 4-ter c.p.p.
Ulteriore disposizione sulle misure cautelari richiamata come fondamento della richiesta di sostituzione della misura detentiva
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge), su cui il ricorrente ha fondato la impugnazione
art. 591, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. a) c.p.p.
Prevede l'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse dovuta a revoca o estinzione del provvedimento impugnato; applicata per dichiarare il ricorso inammissibile dopo la sostituzione della misura
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso, Rv. 266244)
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 (Celso, Rv. 266244)
Giurisprudenza citata per la regola secondo cui la dichiarazione di rinuncia compiuta da un solo difensore è inefficace se manca procura speciale o ratifica dell'imputato
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Corte Cost., sent. n. 186 del 13/06/2000
Principio per cui non è dovuta la condanna alla Cassa delle ammende quando l'inammissibilità è dovuta a cause non imputabili alla colpa del ricorrente
Massime di principio
- La sopravvenuta sostituzione della misura cautelare (p. es. custodia in carcere sostituita dagli arresti domiciliari) rende il ricorso incidentale privo di interesse e quindi inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p.
- La rinuncia al ricorso da parte di un difensore è efficace solo se il difensore è legittimato (procura speciale) o se la rinuncia è ratificata dall'imputato; la sola dichiarazione di uno dei difensori senza adeguata procura non vincola il procedimento
- Quando l'inammissibilità deriva da fatti sopravvenuti non imputabili al ricorrente (es. revoca o sostituzione della misura da parte dell'autorità procedente), il giudice non deve irrogare sanzioni a carico del ricorrente (esclusione di condanna alla Cassa delle ammende)
- Prima di proseguire un'impugnazione contro misure cautelari, è opportuno verificare tempestivamente eventuali provvedimenti sopravvenuti o interlocuzioni con il G.I.P./Tribunale che possano rendere il gravame inefficace
- La difesa deve curare la completezza dei poteri di rappresentanza (procure speciali) quando intende compiere atti processuali decisivi come rinunce o transazioni, per evitare inefficacia formale
- L'interesse a proseguire un ricorso si valuta alla luce della situazione sostanziale attuale: la rimozione dell'oggetto del ricorso (es. modifica della misura cautelare) estingue l'interesse e determina l'inammissibilità
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