Risposta n. 192 del 13/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AdE ritiene che la detrazione spetti una volta divenuto definitivo l’accertamento; per gli importi già versati in pendenza di giudizio il termine biennale decorre dal giudicato, mentre per le rate pagate dopo la definitività decorre da ciascun pagamento. È ammesso un documento interno da registrare ex art. 25 d.P.R. 633/1972 e, per il 2018, anche la dichiarazione IVA integrativa a favore.
Detrazione della maggiore IVA all’importazione definitivamente accertata ai sensi dell’art. 60, comma 7, d.P.R. 633/1972
Il quesito
La società chiede quando decorra il termine per detrarre la maggiore IVA all’importazione divenuta definitiva dopo il giudicato e quali adempimenti formali siano necessari; chiede inoltre se per i versamenti effettuati entro il 2018 sia possibile recuperare l’imposta tramite dichiarazione IVA integrativa a favore per il 2018.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia conferma che l’art. 60, comma 7, si applica anche all’IVA all’importazione: la maggiore imposta, sanzioni e interessi devono essere stati pagati e l’accertamento deve essere definitivo. Nel caso di specie, la società può detrarre sia le somme pagate provvisoriamente in corso di causa sia quelle pagate dopo il giudicato, con decorrenze diverse del termine biennale; inoltre può recuperare l’IVA 2018 tramite dichiarazione integrativa a favore nei limiti ordinari di legge.
Detrazione della maggiore IVA all’importazione definitivamente accertata
L’interpello riguarda la possibilità di detrarre la maggiore IVA all’importazione richiesta con avviso di pagamento e divenuta definitiva all’esito del contenzioso. Il tema centrale è l’applicazione dell’art. 60, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle somme versate a titolo di riscossione provvisoria e a quelle versate successivamente al giudicato.
Fattispecie rappresentata dall’istante
La società istante, residente in Italia e operante nel commercio, vendita, importazione, esportazione e distribuzione di beni, è stata sottoposta a verifica fiscale per alcuni periodi d’imposta. All’esito della verifica, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha notificato un avviso di pagamento per maggiore IVA in dogana, oltre interessi, ritenendo sussistente un uso strumentale del deposito IVA finalizzato a ottenere un vantaggio fiscale derivante dal mancato pagamento dell’IVA all’importazione.
L’istante ha impugnato l’atto davanti al giudice tributario, ma sia il primo grado sia l’appello si sono conclusi sfavorevolmente. La sentenza d’appello è poi passata in giudicato per decorso dei termini di impugnazione. Nel frattempo, ai sensi dell’art. 68 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, la società aveva già iniziato a pagare gli importi in riscossione provvisoria, aderendo a un piano pluriennale di rateazione tuttora in corso.
In precedenza, durante la pendenza del giudizio, la società aveva anche presentato interpello alla Direzione regionale competente, ricevendo però risposta negativa perché la pretesa non era ancora definitiva.
Quesito del contribuente
Divenuta definitiva la pretesa tributaria, la società chiede chiarimenti su tre profili:
- qual è il dies a quo per esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA all’importazione definitivamente accertata;
- quali adempimenti formali siano necessari per l’esercizio della detrazione;
- se, per i pagamenti effettuati entro il 2018, sia possibile recuperare l’imposta con la dichiarazione annuale IVA 2018, anche mediante dichiarazione integrativa a favore ex art. 8, comma 6-bis, d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.
Soluzione interpretativa proposta dall’istante
L’istante sostiene che il diritto alla detrazione possa essere esercitato una volta divenuta definitiva, con il passaggio in giudicato della sentenza, la pretesa tributaria contenuta nell’avviso di pagamento.
Quanto al termine biennale, ritiene che:
- per le somme già pagate in base al piano di rateazione durante il giudizio, il termine decorra dal giudicato che rende definitivo l’accertamento;
- per le somme pagate dopo il passaggio in giudicato, il termine decorra dalla data di ciascun pagamento.
Sul piano formale, propone di predisporre un documento interno da registrare ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/1972, richiamando l’avviso di accertamento, la sentenza passata in giudicato e le ricevute di versamento.
Infine, ritiene di poter recuperare l’IVA relativa al 2018 mediante dichiarazione annuale IVA 2018, anche tramite dichiarazione integrativa a favore.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama in particolare:
- l’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972, come modificato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
- la circolare n. 35/E del 17 dicembre 2013, con specifico riferimento alla detrazione dell’IVA liquidata in sede di accertamento doganale;
- la risposta n. 176 del 31 maggio 2019, sul funzionamento della rivalsa e della detrazione in caso di maggiore imposta accertata;
- la circolare n. 1/E del 17 gennaio 2018, sul ruolo della dichiarazione integrativa a favore ex art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322/1998.
L’art. 60, comma 7, prevede che il cedente/prestatore possa rivalersi della maggiore imposta verso il cessionario/committente solo dopo il pagamento dell’imposta, delle sanzioni e degli interessi; il cessionario/committente può a sua volta esercitare la detrazione al più tardi con la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto l’imposta o la maggiore imposta addebitata in rivalsa.
Soluzione interpretativa dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia conferma che la norma è diretta a ripristinare la neutralità dell’IVA, consentendo, anche in ipotesi di accertamento, il normale funzionamento del meccanismo di rivalsa e detrazione.
Richiamando la circolare n. 35/E del 2013, chiarisce che la disposizione si applica anche alle importazioni, nelle quali l’imposta non è addebitata in rivalsa ma è versata direttamente dall’importatore. In tali casi, il diritto alla detrazione va esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui l’importatore abbia pagato imposta, maggiore imposta, sanzioni e interessi, e cioè quanto dovuto sulla base di un accertamento divenuto definitivo.
L’Agenzia evidenzia inoltre che l’atto può divenire definitivo anche per passaggio in giudicato della sentenza che definisce il contenzioso.
Parere dell’Agenzia sul caso concreto
Nel caso esaminato, poiché la pretesa tributaria è divenuta definitiva con il passaggio in giudicato della sentenza, la società può esercitare il diritto alla detrazione della maggiore IVA all’importazione accertata sia:
- per le somme già pagate in pendenza del giudizio a titolo di riscossione provvisoria, che diventano detraibili quando l’accertamento si consolida definitivamente in favore dell’Erario;
- per le somme pagate successivamente al giudicato, le quali, essendo oggetto di pagamento rateale di un’imposta definitivamente accertata, danno luogo a un diritto alla detrazione esercitabile progressivamente in relazione al pagamento delle singole rate.
Quanto al dies a quo, l’Agenzia concorda con l’istante che:
- per le somme versate in pendenza di giudizio, il termine biennale per la detrazione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza;
- per le somme versate dopo la definitività, il termine decorre dalla data di pagamento di ciascun importo rateale.
Adempimenti formali per la detrazione
In assenza di specifici obblighi previsti dall’art. 60, comma 7, l’Agenzia richiama la prassi secondo cui il contribuente può predisporre un documento interno, da registrare ai sensi dell’art. 25 del d.P.R. n. 633/1972, allegando per completezza:
- l’atto di accertamento;
- l’attestato di versamento.
Dal documento devono risultare l’ammontare dell’imposta versata a seguito di accertamento e il titolo giustificativo della detrazione, cioè il richiamo all’art. 60, comma 7, e gli estremi identificativi dell’accertamento. Tale documento non va annotato nel registro delle operazioni attive di cui all’art. 23 del d.P.R. n. 633/1972 e non incide sulla liquidazione periodica o sulla dichiarazione annuale dell’IVA a debito sulle operazioni attive.
Recupero dell’IVA 2018 tramite dichiarazione integrativa
L’Agenzia esprime parere positivo anche sulla possibilità di recuperare l’IVA relativa al 2018 tramite dichiarazione IVA integrativa a favore ex art. 8, comma 6-bis, d.P.R. n. 322/1998, presentata oltre il termine ordinario della dichiarazione annuale IVA 2018.
Viene richiamato il principio generale secondo cui la dichiarazione integrativa a favore consente di correggere errori od omissioni che abbiano determinato un maggiore imponibile, un maggiore debito d’imposta o una minore eccedenza detraibile, nel rispetto dei termini di decadenza previsti dall’art. 57 del d.P.R. n. 633/1972, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Conclusioni operative
In sintesi, l’interpello chiarisce che:
- la maggiore IVA all’importazione definitivamente accertata è detraibile ai sensi dell’art. 60, comma 7, d.P.R. n. 633/1972;
- per i pagamenti effettuati prima del giudicato, il termine biennale decorre dal passaggio in giudicato della sentenza;
- per i pagamenti successivi, il termine decorre da ciascun versamento rateale;
- è sufficiente predisporre un documento interno registrato ai sensi dell’art. 25, con allegati e riferimenti all’accertamento;
- per l’IVA 2018 è possibile utilizzare la dichiarazione integrativa a favore, nei limiti ordinari previsti dalla normativa.
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