Risposta n. 189 del 12/06/2019
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSecondo l’istante, la compensazione mensile tra crediti e debiti tra socio e cooperativa non impedisce né la detrazione dell’IVA sul carburante né la deduzione del costo ai fini IRES/IRPEF, purché l’operazione sia correttamente contabilizzata e tracciata.
Detraibilità IVA e deducibilità del costo del carburante acquistato dal socio-consorziato tramite compensazione delle partite creditorie/debitorie con la cooperativa
Il quesito
Il contribuente chiede se, per il carburante prelevato presso l’impianto sociale della cooperativa, possa detrarre l’IVA e dedurre il relativo costo anche quando l’estinzione del debito avvenga mediante compensazione ex articolo 1241 c.c., anziché con uno dei pagamenti tracciabili richiesti dalla normativa e dal provvedimento AE n. 73203 del 4 aprile 2018.
Il parere dell’Agenzia
L’Agenzia ritiene che la compensazione non precluda il beneficio se la cooperativa traccia con mezzi idonei tutti gli acquisti di carburante e le successive transazioni dei soci secondo una catena ininterrotta di operazioni tracciabili; in tal caso il socio può detrarre l’IVA e dedurre il costo del carburante.
Detraibilità dell’IVA e deducibilità del costo del carburante in caso di compensazione con la cooperativa
L’interpello riguarda la possibilità, per un socio di cooperativa di autotrasporto, di detrarre l’IVA e dedurre il costo del carburante acquistato presso l’impianto sociale quando il pagamento non avviene con trasferimento materiale di denaro, ma tramite compensazione delle rispettive partite creditorie e debitorie con la cooperativa.
Fattispecie e contesto operativo
Il contribuente è socio della cooperativa BETA, il cui scopo sociale è reperire commesse di trasporto da far eseguire ai soci. La cooperativa fornisce ai soci vari servizi, tra cui:
- carburante convenzionato presso distributori stradali;
- carburante prelevato presso un impianto di distribuzione situato presso la sede sociale, accessibile tramite card identificativa;
- altri servizi mensili, come pedaggi autostradali e premi assicurativi in convenzione;
- addebito della quota di contribuzione sociale annuale.
Per il carburante prelevato presso l’impianto sociale, la cooperativa addebita mensilmente ai soci il costo del carburante, pari al costo sostenuto dalla cooperativa aumentato di 1 centesimo di euro a copertura dei costi di gestione dell’impianto.
Modalità di regolazione delle partite
La cooperativa:
- emette fattura ai committenti dei trasporti conto terzi;
- emette fattura elettronica al socio, ai sensi dell’articolo 1, comma 917, della legge n. 205 del 2017, per il carburante prelevato sia presso gli impianti stradali sia presso l’impianto sociale;
- fattura mensilmente altri servizi resi al socio;
- fattura la quota di contribuzione sociale annuale.
Il socio, a sua volta, matura mensilmente corrispettivi per servizi di trasporto conto terzi svolti nell’ambito del rapporto cooperativo e fattura tali servizi alla cooperativa. La cooperativa regola quindi le reciproche posizioni debitorie e creditorie tramite compensazione ex articolo 1241 c.c., versando al socio l’eventuale saldo attivo residuo, poiché il credito del socio è di regola superiore al debito verso la cooperativa.
Quesito posto all’Agenzia
Il contribuente chiede se, in presenza di tale meccanismo compensativo, possa comunque:
- detrarre l’IVA relativa al carburante acquistato presso l’impianto sociale;
- dedurre il relativo costo ai fini della determinazione del reddito d’impresa;
anche se il debito non è estinto con un pagamento materiale secondo le modalità previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972 e dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate n. 73203 del 4 aprile 2018.
Soluzione interpretativa proposta dal contribuente
L’istante sostiene che la compensazione mensile tra crediti e debiti non incide sul diritto alla detrazione dell’IVA e alla deduzione del costo, purché le partite siano correttamente regolate e contabilizzate. In sostanza, ritiene che il requisito del pagamento tracciabile non debba essere inteso in modo rigidamente formale quando l’operazione è comunque riconducibile al socio e risulta economicamente regolata in modo trasparente.
Normativa e prassi richiamate
L’Agenzia richiama l’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo cui l’IVA sull’acquisto di carburanti e lubrificanti per veicoli stradali a motore è detraibile nella misura in cui lo è l’IVA relativa al veicolo; l’avvenuta effettuazione dell’operazione deve però essere provata mediante pagamento con carte di credito, debito o prepagate, o con altro mezzo ritenuto idoneo dal direttore dell’Agenzia.
Richiama poi il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018, che considera idonei, ai fini della detrazione IVA e della deduzione del costo, diversi mezzi di pagamento tracciabili, tra cui:
- assegni bancari e postali, circolari e non;
- vaglia cambiari e postali;
- strumenti elettronici, come addebito diretto, bonifico bancario o postale, bollettino postale, carte di debito, credito, prepagate e altri strumenti elettronici anche con addebito in conto corrente.
Il medesimo provvedimento, al comma 2, estende la valenza di tali mezzi anche alla deducibilità del costo ai fini del TUIR.
L’Agenzia richiama inoltre la circolare n. 8/E del 30 aprile 2018, che ha chiarito che:
- i pagamenti tracciabili sono validi anche se effettuati in un momento diverso rispetto alla cessione, sulla base di specifici accordi;
- sono validi anche i pagamenti effettuati in via mediata, purché riconducibili al soggetto passivo secondo una catena ininterrotta di corresponsioni con strumenti tracciabili.
Parere dell’Agenzia delle Entrate
Secondo l’Agenzia, la disciplina vigente tutela il diritto alla detrazione e alla deduzione anche quando il pagamento sia differito o avvenga in forma mediata, purché sia comunque ricostruibile una sequenza continua di movimenti tracciabili riconducibili al soggetto passivo.
Nel caso esaminato, la cooperativa compensa le partite credito/debito con il socio e, sulla base della documentazione integrativa, tiene conti analitici per ciascun socio nei quali confluiscono tutte le partite creditorie e debitorie e il bonifico del saldo.
L’Agenzia ritiene quindi che, se la cooperativa:
- traccia con le modalità previste dal provvedimento n. 73203 del 2018 tutti gli acquisti di carburante;
- traccia i successivi acquisti di carburante da parte dei soci presso l’impianto sociale;
- utilizza un sistema idoneo, ad esempio un circuito digitale interno con card identificativa o altro strumento elettronico, per registrare ogni transazione e il relativo valore quantitativo ed economico;
- indica nell’accredito bancario al socio, dopo le compensazioni, l’ammontare delle transazioni carburante addebitate nel mese;
allora il socio può comunque:
- detrarre l’IVA relativa agli acquisti di carburante ai sensi dell’articolo 19-bis1, comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 633 del 1972;
- dedurre le relative spese ai sensi dell’articolo 164, comma 1-bis, del TUIR.
Conclusioni operative
La risposta dell’Agenzia è sostanzialmente favorevole: la compensazione civilistica tra cooperativa e socio non esclude di per sé il diritto alla detrazione IVA e alla deduzione del costo del carburante. Ciò che rileva è la presenza di una tracciabilità completa e coerente delle operazioni, tale da consentire di ricondurre senza interruzioni il pagamento al soggetto passivo e di dimostrare l’effettività dell’acquisto.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Agenzia delle Entrate
- Interpello · 12 giu 2019Risposta n. 187 del 12/06/2019
- Interpello · 12 giu 2019Risposta n. 188 del 12/06/2019
- Interpello · 11 giu 2019Risposta n. 183 del 11/06/2019
- Interpello · 11 giu 2019Risposta n. 184 del 11/06/2019
- Interpello · 11 giu 2019Risposta n. 185 del 11/06/2019
- Interpello · 11 giu 2019Risposta n. 186 del 11/06/2019
Cerchi altro? Cerca gratis in Agenzia delle Entrate →