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Interpello

Risposta n. 183 del 11/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Secondo il contribuente, la causa ostativa non dovrebbe applicarsi perché il rapporto di lavoro subordinato non si è protratto per l’intero biennio precedente e, comunque, l’incarico di sindaco avrebbe natura professionale autonoma, con contenuti e responsabilità del tutto diversi dal precedente lavoro dipendente, sicché non vi sarebbe alcuna trasformazione artificiosa del rapporto.

Accesso al regime forfetario per un ex dipendente che intende assumere incarico di sindaco presso il precedente datore di lavoro

Il quesito

Il contribuente chiede se, cessato il rapporto di lavoro subordinato con la cooperativa e ripresa l’attività di dottore commercialista, possa applicare dal 2019 il regime forfetario anche se i compensi sarebbero prevalentemente derivanti dall’incarico di sindaco presso il precedente datore di lavoro, ritenendo non operante la causa ostativa dei rapporti prevalenti con ex datori di lavoro nei due periodi d’imposta precedenti, oppure se tale causa possa essere disapplicata per insussistenza della ratio antielusiva.

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia ritiene che i compensi per l’incarico di sindaco/revisore siano redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR e, quindi, non possano beneficiare del regime forfetario. Nel caso prospettato, l’accesso al regime è escluso, senza che in sede di interpello sia possibile valutare ulteriormente i requisiti applicativi o disapplicare la causa ostativa invocata dal contribuente.

Accesso al regime forfetario per incarico di sindaco presso il precedente datore di lavoro

L’interpello riguarda la possibilità per un dottore commercialista, già dipendente di una cooperativa, di accedere dal 2019 al regime forfetario dopo la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e l’assunzione di un incarico di sindaco presso la stessa cooperativa. Il tema centrale è la possibile operatività della causa ostativa prevista per le attività esercitate prevalentemente nei confronti di datori di lavoro attuali o precedenti.

Fattispecie rappresentata dal contribuente

Il contribuente riferisce di aver svolto attività di dottore commercialista fino al 2017 e, dal 27 dicembre 2017, di lavorare a tempo indeterminato come impiegato amministrativo presso la Cooperativa ALFA. Nel 2018 ha percepito solo redditi da lavoro dipendente. A partire dal 2019 intende riprendere l’attività professionale, concentrandosi soprattutto su incarichi di sindaco, anche alla luce delle modifiche normative che hanno ampliato i soggetti tenuti a nominare organi di controllo.

La cooperativa, che fino al 2018 non aveva tale obbligo, dal 2019 dovrebbe nominare un collegio sindacale. Le parti stanno valutando:

  • la cessazione del rapporto di lavoro dipendente;
  • la successiva nomina del contribuente quale sindaco, presumibilmente ratificata nell’assemblea ordinaria di approvazione del bilancio 2018, da tenersi non oltre il 30 giugno 2019.

Il contribuente richiama inoltre l’incompatibilità tra la carica di sindaco e il contestuale rapporto di lavoro dipendente con la società, ai sensi dell’articolo 2399 del codice civile. Precisa infine che nel 2019 il suo reddito sarebbe verosimilmente rappresentato in misura prevalente dall’attività di sindaco svolta presso la cooperativa.

Quesito del contribuente

Il contribuente chiede, in sostanza, se possa applicare il regime forfetario previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018, nonostante l’attività professionale prevista per il 2019 sia svolta prevalentemente nei confronti del precedente datore di lavoro.

In via subordinata, domanda se la causa ostativa possa essere disapplicata, richiamando il carattere antielusivo della norma e sostenendo che, nel caso concreto, non vi sarebbe il rischio di una mera trasformazione artificiosa del rapporto di lavoro subordinato in prestazione autonoma.

Soluzione interpretativa prospettata

Il contribuente ritiene di poter accedere al regime forfetario dal periodo d’imposta 2019 perché non ricadrebbe nella causa ostativa relativa ai rapporti con datori di lavoro attuali o precedenti nei due periodi d’imposta precedenti. Secondo la sua lettura, la norma presupporrebbe uno svolgimento prolungato e continuativo del rapporto di lavoro subordinato per l’intero biennio precedente; un rapporto durato solo per alcuni mesi non dovrebbe, quindi, precludere l’accesso al regime.

Sostiene inoltre che, anche sotto il profilo sostanziale, l’incarico di sindaco non sarebbe assimilabile al precedente lavoro dipendente, poiché comporta conoscenze tecniche, giuridiche e responsabilità del tutto diverse dal ruolo di tecnico amministrativo. Richiama anche la prassi dell’Agenzia secondo cui l’attività di sindaco o revisore svolta da dottori commercialisti o ragionieri è riconducibile al reddito professionale e non ai redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Normativa richiamata

L’Agenzia richiama il regime forfetario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, come modificato dalla legge n. 145 del 2018 e dall’articolo 1-bis, comma 3, del D.L. n. 135 del 2018. Il regime costituisce il regime naturale per le persone fisiche che esercitano attività d’impresa, arti o professioni in forma individuale, purché siano rispettati i requisiti previsti dal comma 54 e non ricorrano le cause ostative del comma 57.

Viene altresì richiamato l’articolo 50 del TUIR per la qualificazione dei compensi percepiti come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in particolare l’articolo 50, comma 1, lettera c-bis).

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia precisa preliminarmente che restano escluse dalla risposta le valutazioni su tutti gli altri requisiti di accesso al regime forfetario e sulle ulteriori cause ostative previste dalla legge.

Nel merito, l’Amministrazione osserva che il contribuente intende riprendere l’attività di dottore commercialista, ma che nel 2019 i compensi sarebbero sostanzialmente rappresentati da quelli derivanti dall’incarico di sindaco presso il precedente datore di lavoro. Tale circostanza fattuale, precisa l’Agenzia, non è valutabile in sede di interpello.

L’elemento decisivo è che i compensi percepiti per gli incarichi di sindaco/revisore sono qualificabili come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 50, comma 1, lettera c-bis), del TUIR. Di conseguenza, essi non possono beneficiare della tassazione prevista dal regime forfetario.

Conclusioni operative

La risposta dell’Agenzia è negativa: nel caso prospettato, i compensi derivanti dall’incarico di sindaco presso il precedente datore di lavoro non possono essere assoggettati al regime forfetario. Resta dunque esclusa la possibilità di applicare il regime agevolato a tali redditi, indipendentemente dalle argomentazioni del contribuente sulla natura professionale dell’attività e sulla presunta non operatività della causa ostativa invocata.

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