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Interpello

Risposta n. 191 del 13/06/2019

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Cessione nel consolidato fiscale dei crediti d’imposta cinema ex artt. 17 e 18 L. 220/2016

Il quesito

L’istante chiede se possa trasferire alla consolidante, nell’ambito del consolidato fiscale nazionale, i crediti d’imposta maturati per investimenti e per potenziamento dell’offerta cinematografica, così da consentirne l’utilizzo in compensazione con l’IRES di gruppo; in subordine, se sia possibile il trasferimento ex art. 43-ter DPR 602/1973; inoltre chiede se la consolidante possa utilizzare tali crediti senza i limiti di cui all’art. 1, comma 53, L. 244/2007 e senza il limite generale di 700.000 euro.

Soluzione prospettata dal contribuente

L’Agenzia ritiene che, per la quota di credito non già utilizzata in compensazione dei propri debiti, la società consolidata possa trasferire i crediti ex artt. 17 e 18 L. 220/2016 al consolidato fiscale, affinché la consolidante li impieghi in compensazione dell’IRES di gruppo. Non si tratta di cessione a terzi, ma di trasferimento infragruppo funzionale al regime di consolidato; resta assorbito il ricorso all’art. 43-ter DPR 602/1973. Per l’utilizzo, in capo alla consolidante non operano i limiti di cui all’art. 1, comma 53, L. 244/2007 né il limite generale di 700.000 euro.

Il parere dell’Agenzia

Parere favorevole al trasferimento dei crediti d’imposta cinema alla consolidante nell’ambito del consolidato fiscale, nei limiti della quota non compensata dalla consolidata. L’Agenzia conferma inoltre che, una volta trasferiti, tali crediti possono essere usati in compensazione senza applicazione dei limiti speciali e generali richiamati.

Cessione dei crediti d’imposta cinema nel consolidato fiscale

L’interpello riguarda la possibilità, per una società che gestisce sale cinematografiche e aderisce al consolidato fiscale nazionale, di trasferire alla controllante i crediti d’imposta maturati nel settore cinema ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220. La questione nasce dalla necessità di utilizzare tali crediti in compensazione dell’IRES di gruppo.

Fattispecie rappresentata dall’istante

La società istante, interamente controllata dalla consolidante, opera nella realizzazione e gestione di sale cinematografiche e multisale. Ha aderito al consolidato fiscale a partire dal periodo d’imposta 2017.

In particolare, rappresenta che:

  • per la realizzazione di una multisala cinematografica ha sostenuto un investimento iniziale e ha presentato domanda definitiva al MIBACT per il credito d’imposta ex articolo 17 della legge n. 220/2016, già riconosciuto in via preventiva nel 2018;
  • ha effettuato un ulteriore investimento per nuove opere e ha presentato una nuova domanda preventiva per il medesimo credito, ancora pendente;
  • ha inoltre maturato nel 2018 il credito d’imposta ex articolo 18 della medesima legge, relativo al potenziamento dell’offerta cinematografica, e prevede di maturarne uno più elevato nel 2019.

Quesito posto all’Agenzia delle Entrate

L’istante chiede se, già in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, possa:

  • cedere alla consolidante i crediti d’imposta ex articoli 17 e 18 della legge n. 220/2016, affinché questi siano utilizzati in compensazione con l’IRES dovuta dal consolidato;
  • in alternativa, avvalersi della procedura di cui all’articolo 43-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 602, richiamata dall’articolo 118 del TUIR;
  • consentire alla cessionaria/consolidante di utilizzare i crediti oltre i limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007, e senza applicazione del limite generale di 700.000 euro per la compensazione.

Soluzione interpretativa proposta dal contribuente

Secondo l’istante, i crediti d’imposta cinema sarebbero cedibili nell’ambito del consolidato fiscale, così da permettere alla consolidante di impiegarli in compensazione dell’IRES di gruppo. In via subordinata, ritiene possibile il trasferimento anche mediante la procedura di cui all’articolo 43-ter del DPR 602/1973. Ritiene inoltre che la consolidante possa utilizzare tali crediti senza soggiacere ai limiti di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e senza il limite generale di 700.000 euro.

Normativa e prassi richiamate

L’Agenzia richiama innanzitutto la legge n. 220/2016, che ha riformato la disciplina dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo.

In particolare evidenzia che:

  • l’articolo 17 prevede un credito d’imposta per le imprese di esercizio cinematografico, in misura non inferiore al 20% e non superiore al 40% delle spese per nuove sale, ripristino di sale inattive, ristrutturazione e adeguamento strutturale e tecnologico, nonché per impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori;
  • l’articolo 18 prevede un credito d’imposta per il potenziamento dell’offerta cinematografica, commisurato a un’aliquota massima del 20% sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive;
  • l’articolo 21, comma 2, stabilisce che tali crediti non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione IRAP e non rilevano ai fini degli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR;
  • lo stesso articolo 21 impone l’utilizzo esclusivo in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997;
  • l’articolo 21, comma 3, esclude l’applicazione del limite di utilizzo di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007;
  • l’articolo 21, comma 4, consente la cessione dei crediti a intermediari bancari, finanziari e assicurativi vigilati, nel rispetto degli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell’effettività del credito;
  • l’articolo 40 contiene una disciplina transitoria.

È richiamato anche il decreto interministeriale 15 marzo 2018, che stabilisce che i crediti sono utilizzabili esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello di maturazione del diritto, e solo nel rispetto delle procedure previste. Il decreto disciplina inoltre il piano di utilizzo del credito e conferma che i crediti ex articoli 17 e 18 possono essere oggetto di programmazione pluriennale.

L’Agenzia richiama infine l’articolo 7, comma 1, lettera b), del D.M. 1° marzo 2018 sul consolidato fiscale, secondo cui ciascun soggetto può cedere, ai fini della compensazione con l’IRES dovuta dalla consolidante, i crediti utilizzabili in compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997, nei limiti previsti dall’articolo 25 del medesimo decreto, per l’importo non utilizzato dal soggetto stesso.

Valutazione dell’Agenzia sulla natura del trasferimento

L’Agenzia osserva che la disciplina del consolidato fiscale consente la determinazione di un’unica base imponibile in capo alla controllante, ma non esclude la compensazione e l’utilizzo dei crediti spettanti alle singole società partecipanti.

Secondo l’Ufficio, il trasferimento dei crediti alla consolidante non integra una cessione a terzi in senso civilistico, ma un trasferimento infragruppo nell’ambito del meccanismo di tassazione di gruppo, finalizzato a consentire alla consolidante di abbattere l’IRES del consolidato tramite compensazione ex articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

L’Agenzia sottolinea anche che, se si negasse tale possibilità, la società consolidata perderebbe di fatto la possibilità di utilizzare il credito in compensazione dell’IRES, poiché nel regime di consolidato la liquidazione dell’imposta spetta alla consolidante.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia conclude che la società istante può, già in sede di presentazione della prossima dichiarazione dei redditi, trasferire al consolidato fiscale i crediti d’imposta maturati ai sensi degli articoli 17 e 18 della legge n. 220/2016, limitatamente alla parte eccedente non utilizzata in compensazione dei propri debiti fiscali e contributivi. Tali crediti potranno quindi essere utilizzati dalla consolidante per la compensazione dell’IRES di gruppo.

Di conseguenza, il quesito subordinato relativo all’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973 resta assorbito.

Limiti di utilizzo in compensazione

Quanto ai limiti di compensazione, l’Agenzia richiama la circolare n. 53/E del 20 dicembre 2004, secondo cui non è stabilito alcun limite per il trasferimento dei crediti d’imposta indicati nel quadro RU, poiché il relativo ammontare complessivamente utilizzabile è già predeterminato e stanziato nei capitoli di spesa delle amministrazioni competenti.

Su tale base, l’Agenzia afferma che la consolidante può utilizzare i crediti ricevuti anche oltre:

  • il limite speciale di cui all’articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007;
  • il limite generale di 700.000 euro previsto dall’articolo 34, comma 1, della legge n. 388/2000 per la compensazione dei crediti e contributi ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241/1997.

Conclusioni operative

L’interpello si chiude con un orientamento favorevole all’operazione prospettata dall’istante. In sintesi:

  • la consolidata può trasferire al consolidato i crediti cinema ex articoli 17 e 18 L. 220/2016 per la quota non già utilizzata;
  • il trasferimento è funzionale alla compensazione dell’IRES di gruppo da parte della consolidante;
  • non trova applicazione, in tale contesto, il limite di cui all’articolo 1, comma 53, L. 244/2007 né il limite generale di 700.000 euro;
  • il richiamo all’articolo 43-ter del DPR n. 602/1973 non è necessario, essendo la fattispecie già risolta nell’ambito del consolidato fiscale.

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