Cassazione Penale, Sentenza n. 02218/2026 del 20/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi: 1) censura di illegittimità dell'accesso e dell'estrazione dei dati dal personal computer rinvenuto nell'esercizio 'Goldbet' per assenza di preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria e senza decreto di ispezione informatica del P.M.; si deduce l'inutilizzabilità delle prove informatiche ai sensi di art. 15 Cost. e in base alla Direttiva UE 2016/680 e alla giurisprudenza C-548/21 della Corte di giustizia UE. 2) censura per mancata valutazione della richiesta di dissequestro della somma di 400,00 euro, sostenendo che quella somma era stata sequestrata e versata su deposito giudiziario, ma il Tribunale avrebbe omesso gli allegati rilevanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto utilizzabili gli elementi acquisiti mediante accesso al personal computer perché l'intervento della polizia giudiziaria rientrava nell'ambito dell'art. 354 cod. proc. pen. (accertamenti urgenti sui luoghi e sui dati) e sussistevano ragioni di urgenza e la possibilità di un controllo giudiziario tempestivo tramite il riesame. La Corte ha interpretato la giurisprudenza UE (C-548/21) nel senso che l'accesso senza preventiva autorizzazione è compatibile con il diritto dell'Unione quando esistono casi di urgenza e un effettivo controllo successivo in tempi brevi; pertanto il fumus commissi delicti è stato ritenuto sussistente. Sulla questione dei 400,00 euro la Corte ha osservato che quella somma non era oggetto del provvedimento impugnato e quindi la doglianza era infondata, rilevando che eventuali rimedi sono esperibili con istanza autonoma di dissequestro. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
comma 2, inserito dall'art. 9, comma 3, legge 8 marzo 2008, n. 48
Consente alla polizia giudiziaria di adottare misure tecniche e duplicare dati informatici in casi urgenti per preservare le prove; la Corte ha ritenuto che ciò autorizzi, in presenza di urgenza e di controllo giudiziario successivo, l'accesso ai contenuti del dispositivo senza preventiva autorizzazione
art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); sono state invocate dal ricorrente per censurare l'ordinanza impugnata
Norma richiamata come fattispecie di riferimento per l'ipotesi di esercizio abusivo di gioco e scommesse sportive; la vicenda è stata ricostruita alla luce degli elementi acquisiti
art. 15 Cost.
Invocato dal ricorrente quale presidio di tutela della riservatezza; la Corte ha ritenuto che il rispetto di tale principio passi anche per la verifica dell'urgenza e per il controllo giudiziario successivo, senza farne derivare automaticamente inutilizzabilità delle prove
Direttiva UE 2016/680
Riferimento normativo europeo relativo alla protezione dei dati personali trattati per finalità di prevenzione e repressione dei reati; la Corte ha valutato la compatibilità tra le previsioni nazionali (art. 354) e i principi europei, richiedendo garanzie di urgenza e controllo indipendente
Corte di Giustizia UE, causa C-548/21, sent. 04/10/2024
La pronuncia non vieta in radice l'accesso ai dati dei telefoni cellulari da parte delle autorità nazionali, ma stabilisce che tale accesso dovrebbe essere subordinato, salvo urgenza provata, al controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente; la Corte di Cassazione ne trae l'interpretazione che l'accesso senza preventivo controllo è compatibile solo in presenza di urgenza e di successivo controllo effettivo
Sez. 6, n. 13585 del 01/04/2025 (giurisprudenza di legittimità)
Orientamento che, dopo la sentenza C-548/21, ha ritenuto necessaria l'autorizzazione del giudice in tema di sequestro di dispositivi elettronici ma ha anche indicato che il riesame del tribunale costituisce un controllo effettivo che può eliminare l'invalidità conseguente alla mancanza di preventiva autorizzazione
Massime di principio
- La polizia giudiziaria può, in presenza di urgenza comprovata per evitare perdita o alterazione di dati, accedere e duplicare contenuti di dispositivi elettronici ai sensi dell'art. 354 cod. proc. pen.; tuttavia è necessario che sia possibile un controllo giudiziario effettivo e tempestivo successivo (es. riesame).
- La sentenza C-548/21 della Corte di Giustizia UE non vieta in assoluto l'accesso senza preventiva autorizzazione, ma lo limita: salvo urgenza, l'accesso dovrebbe essere subordinato a un controllo preventivo di un giudice o di un organo amministrativo indipendente.
- Se l'accesso è limitato al minimo necessario per tutelare la prova e si procede subito al duplicamento e alla conservazione conforme della copia, l'acquisizione è più facilmente ritenuta legittima; è importante documentare le ragioni di urgenza e le modalità operative.
- La mancanza di preventiva autorizzazione non determina automaticamente l'inutilizzabilità delle prove se esiste un controllo giurisdizionale effettivo e tempestivo che valuta necessità, proporzionalità e minimizzazione.
- Le questioni relative al dissequestro di somme o cose devono riferirsi specificamente al provvedimento impugnato nel ricorso; se il bene non è oggetto del provvedimento impugnato occorre promuovere istanza autonoma di dissequestro.
- In casi analoghi è buona prassi: limitare la consultazione al materiale rilevante, fare copie forensi conformi all'originale, documentare ogni operazione e presentare tempestivamente il materiale al pubblico ministero e al giudice per il controllo.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02081/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02083/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02131/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02154/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02164/2026 del 20/01/2026
- Sentenza penale · 20 gen 2026Cassazione Penale, Sentenza n. 02166/2026 del 20/01/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →