Cassazione Penale, Sentenza n. 10751/2023 del 14/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che ha escluso i gravi indizi per il reato associativo ma ha confermato la custodia cautelare per i reati fine di spaccio. Il ricorrente censura: (i) la valutazione degli indizi e della motivazione in relazione alle intercettazioni (cosiddetta "droga parlata") ritenute insufficienti a dimostrare il vincolo associativo; (ii) la violazione del principio di ne bis in idem, sostenendo che una vendita per la quale fu arrestato in flagranza sarebbe coincisa con la contestazione provvisoria; (iii) la mancata qualificazione della condotta come fatto di lieve entità ex art. 73 co.5 DPR 309/1990 nonostante l'assenza di sequestro della droga; (iv) l'adeguatezza e proporzionalità della custodia cautelare adottata (art. 275 c.p.p.) e la mancata considerazione del tempo intercorso dai fatti; (v) la presunta decorrenza dei termini massimi della custodia e la conseguente applicazione dell'art. 297 co.3 c.p.p. (ipotesi di "contestazione a catena").
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. In sintesi: i primi due motivi sono stati ritenuti impugnazioni di merito non idonee a censurare la valutazione probatoria del giudice del riesame, che ha motivato autonomamente e ha ritenuto le conversazioni intercettate chiare e indicative di cessioni periodiche (pagamenti ricorrenti ~2.000 euro; quantità settimanali indicate: 20-30 g di cocaina e panetti di hashish da 250 g). La doglianza sul ne bis in idem è stata considerata generica e priva di elementi concreti che colleghino la sostanza sequestrata all'episodio già giudicato. La richiesta di applicare la disciplina della lieve entità è stata respinta: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di sequestro, si possa escludere la tenuità quando elementi indiretti consentono di stimare quantitativi significativi e la reiterazione nel tempo. Le censure riguardanti l'adeguatezza della misura cautelare sono state ritenute rilanciate senza confutare le ragioni del giudice di merito (recidiva infraquinquennale, assenza di redditi leciti, stabile inserimento in circuito di approvvigionamento, rischio di reiterazione). Quanto all'art. 297 co.3 c.p.p. (contestazione a catena), la Corte ha rilevato che la disciplina non opera perché il primo procedimento si era già concluso (sentenza eseguita ed pena espiata al 29/06/2022), per cui non erano tutti i procedimenti "in itinere"; pertanto non è stata applicata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare 3.000 euro alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74
Norma che incrimina il traffico di sostanze stupefacenti; utilizzata per la qualificazione del reato fine (spaccio) a capo A. La Corte non ha contestato la qualificazione, valorizzando le intercettazioni come indizio significativo.
D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, commi 1-bis e 5
Comma 1-bis richiamato per la contestazione di spaccio in concorso; comma 5 (fatto di lieve entità) è stato interpretato restrittivamente: può essere escluso anche senza sequestro qualora elementi indiretti consentano una stima affidabile dei quantitativi e della reiterazione.
Codice di procedura penale, art. 273 comma 1 e 1-bis
Richiamati nelle censure sulla motivazione dei provvedimenti restrittivi. La Corte ha ritenuto che il riesame avesse fornito motivazione adeguata e autonoma, quindi nessuna violazione di legge e di motivazione risultante.
Codice di procedura penale, art. 192, comma secondo
Principio relativo alla valutazione delle dichiarazioni provenienti da intercettazioni ("droga parlata"): va effettuata con particolare attenzione e rigore; tuttavia, se le conversazioni sono chiare e sostenute da elementi indicativi (quantitativi, pagamenti ricorrenti), possono suffragare l'impianto indiziario.
Codice di procedura penale, art. 275
Norma sull'adeguatezza e proporzionalità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la necessità della custodia in relazione a recidiva, mancanza di redditi leciti e rischio di reiterazione.
Codice di procedura penale, art. 292
Richiamato nella censura sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che le esigenze cautelari fossero attuali e motivate dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 297 comma 3
Norma sulla "contestazione a catena" e sulla durata della custodia cautelare: la Corte ha interpretato che la disciplina richiede che i procedimenti cui si riferiscono le diverse ordinanze siano tutti in itinere; non applicabile se il primo procedimento è già concluso e la pena espiata.
Codice di procedura penale, art. 303 comma 1
Norma sui termini massimi della custodia cautelare evocata dalla difesa; la Corte ha ritenuto non sussistente il vizio perché non ricorreva la fattispecie della contestazione a catena con procedimenti concomitanti.
Codice di procedura penale, art. 606 lett. b) e lett. c)
Articolo relativo ai motivi di ricorso per cassazione; le censure sono state esaminate e ritenute, per lo più, impugnazioni di merito o generiche, quindi inammissibili per mancanza di vizi di diritto o concretezza.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non riesamina i fatti: i motivi che si limitano a proporre una lettura alternativa delle risultanze probatorie sono inammissibili.
- Le intercettazioni verbali sulla droga ("droga parlata") richiedono valutazione cauta e rigorosa, ma possono integrare un quadro indiziario convincente se risultano chiare e sono corroborate da elementi indiretti (pagamenti ricorrenti, indicazioni di quantità).
- La qualificazione del fatto come di lieve entità (art. 73 co.5 DPR 309/1990) può essere esclusa anche senza sequestro della sostanza qualora sia possibile, per via indiretta, ricavare dati ponderali significativi e rilevare la reiterazione nel tempo.
- Per l'applicazione della disciplina della "contestazione a catena" (art. 297 co.3 c.p.p.) è necessario che i procedimenti cui si riferiscono le diverse ordinanze cautelari siano simultaneamente in itinere; se il primo procedimento si è già concluso la disciplina non opera.
- Le esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, recidiva, assenza di redditi leciti, stabile inserimento in un circuito criminale) se adeguatamente motivate dal giudice di merito giustificano la custodia cautelare e difficilmente sono sindacabili in cassazione se fondate su valutazioni di fatto.
- Le doglianze generiche, prive di elementi concreti (es. collegamento certo tra sequestro e contestazione provvisoria per il ne bis in idem), sono inammissibili: la Corte richiede indicazioni probatorie precise per ravvisare violazioni di diritto.
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