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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22320/2021 del 05/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007 con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili, maggiori ricavi non dichiarati e IVA per asserita indebita applicazione del reverse charge. La contribuente aveva contestato: (i) il recupero di costi per provvigioni corrisposte a procacciatori d'affari; (ii) alcune perdite su crediti; (iii) sopravvenienze attive non contabilizzate; (iv) la ripresa IVA, sostenendo che le operazioni fatturate rientrassero nel regime di inversione contabile perché, pur formalmente descritte come forniture, riguardavano in sostanza subappalti edilizi con posa in opera. In Cassazione l'Agenzia ha dedotto quattro motivi: violazione degli artt. 109 TUIR, 115 c.p.c., 2697 c.c. e 1748 c.c. sulla competenza delle provvigioni; nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36 d.lgs. 546/1992 sulle sopravvenienze attive; ancora nullità per motivazione apparente sul reverse charge; violazione dell'art. 17, comma 6, d.P.R. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c. per avere la CTR applicato il reverse charge senza verificare che l'attività della contribuente fosse edilizia in via prevalente o abituale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in tema di reddito d'impresa, le provvigioni sono deducibili nell'esercizio in cui il corrispettivo matura secondo l'art. 109 TUIR, e non al momento della mera conclusione del contratto tra preponente e terzo; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di autosufficienza, perché l'Agenzia non aveva trascritto il motivo di appello sul punto; ha respinto il terzo motivo, escludendo che la sentenza d'appello fosse priva di motivazione, poiché aveva esaminato la natura dei contratti e la riconducibilità delle prestazioni al settore edilizio; ha infine respinto il quarto motivo, affermando che la qualificazione in fatto delle prestazioni come subappalti edilizi e la conseguente applicazione del reverse charge non erano sindacabili come violazione di legge, e che comunque il meccanismo dell'inversione contabile si fonda sulla sostanza dell'operazione e sulla neutralità dell'IVA, non sul solo dato formale del codice ATECO. La soccombenza dell'Agenzia ha comportato la condanna alle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • art. 109 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Per la deduzione dei costi vale il criterio di competenza/maturazione dei corrispettivi; le provvigioni sono deducibili nell'esercizio in cui maturano secondo la disciplina fiscale, non al solo momento della conclusione del contratto.

  • art. 1748 c.c.

    La disciplina civilistica delle provvigioni è richiamata per confermare che la loro deducibilità fiscale segue il momento di maturazione del diritto al compenso, anche quando il pagamento sia condizionato al buon fine dell'affare.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo dall'Agenzia come norma sulla valutazione delle prove, ma il motivo è stato ritenuto infondato.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato dall'Agenzia sul riparto dell'onere probatorio; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, la qualificazione sostanziale delle operazioni e la prova della loro effettiva natura edilizia erano già state adeguatamente accertate dai giudici di merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La motivazione della sentenza tributaria deve esporre i fatti e le ragioni in diritto; nel caso di specie la CTR non è incorsa in motivazione apparente perché ha affrontato la materia del contendere e richiamato gli elementi fattuali rilevanti.

  • art. 17, comma 6, lett. a), d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Il reverse charge si applica alle prestazioni di servizi, compresa la manodopera, rese nel settore edile da subappaltatori; la Corte valorizza la sostanza delle prestazioni e non il solo codice ATECO formale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte esclude il raddoppio del contributo unificato per l'Agenzia delle Entrate nel caso deciso.

Massime di principio

  • In tema di reddito d'impresa, le provvigioni spettanti agli agenti o procacciatori sono deducibili nell'esercizio di competenza in cui il relativo costo matura ed è certo, non nel momento in cui viene semplicemente stipulato il contratto con il terzo.
  • In sede di legittimità, la censura di motivazione apparente o di omessa pronuncia nel processo tributario richiede che il ricorrente riproduca in modo autosufficiente i passaggi decisivi dell'atto di appello e della sentenza impugnata; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • Il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per contestare la mera ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito: se la sentenza ha qualificato le prestazioni sulla base di contratti, fatture e concrete modalità esecutive, la doglianza investe il merito e non la corretta interpretazione della norma.
  • Il regime del reverse charge in edilizia dipende dalla natura sostanziale delle prestazioni rese e dalla loro riconducibilità al settore delle costruzioni/completamento di edifici; il dato formale del codice ATECO, da solo, non è decisivo.
  • Nel sistema IVA, la neutralità dell'imposta impedisce di negare il diritto o di disconoscere il meccanismo dell'inversione contabile per mere irregolarità formali, quando l'operazione sia reale, i requisiti sostanziali siano integrati e l'Erario disponga degli elementi necessari per il controllo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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